FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 5/AA del 03/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SALZANO MARZULLO CECECOTTO POL. D. CITTA’ DI CIAMPINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SALZANO, Gianluca MARZULLO, Antonio Paolo CECECOTTO e della società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Andrea SALZANO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 2 e 38 comma 1 delle N.O.I.F., e dagli art. 35 comma 1 e 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 1 lett. c) del C.U. n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso svolto durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di allenatore della categoria pulcini, pur essendo tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino solo come dirigente accompagnatore ed essendo in possesso di qualifica “Licenza D” e quindi sprovvisto dell’abilitazione necessaria richiesta, nonché per non avere richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di Dirigente Accompagnatore durante la stagione sportiva 2024-2025;

Gianluca MARZULLO, soggetto non tesserato ma in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché, pur in assenza di tesseramento durante la stagione sportiva 2024-2025, ha di fatto collaborato per l’attività organizzativa della Scuola Calcio con la società Pol. D. Città di Ciampino;

Antonio Paolo CECECOTTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., dagli art. 35 comma 1 e 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 1 lett. c) del C.U. n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito e non impedito al sig. Andrea Salzano di svolgere durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di allenatore della categoria pulcini, pur essendo il sig. Salzano tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino solo come dirigente accompagnatore ed essendo in possesso di qualifica “Licenza D” e quindi sprovvisto dell’abilitazione necessaria richiesta, nonché per avere consentito e non impedito che il Sig. Salzano fosse tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore durante la stagione sportiva 2024-2025 senza avere richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico, nonché ancora per avere consentito e non impedito al sig. Gianluca Marzullo di collaborare per l’attività organizzativa della Scuola Calcio, con la società Pol. D. Città di Ciampino pur in assenza di tesseramento;

POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Antonio Paolo Cececotto ed Andrea Salzano ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Gianluca Marzullo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Andrea SALZANO,

Sig. Gianluca MARZULLO,

Sig. Antonio Paolo CECECOTTO,

Società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Paolo Cececotto;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Andrea SALZANO,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca MARZULLO,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Paolo CECECOTTO,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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