FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 6/AA del 03/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANCUSO ASD FC CABIATE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Michele MANCUSO, e della società ASD FC CABIATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele MANCUSO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD FC Cabiate, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 28.1.2025, proferito nei confronti del fratello gemello dell’arbitro della gara Libertas San Bartolomeo – F.C. Cabiate dell’8.12.2024 valevole per il valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, espressioni minacciose e offensive;

ASD FC CABIATE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto soceità per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Michele Mancuso;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Michele MANCUSO,

Società ASD FC CABIATE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Clemente Luigi Beverlej;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Michele MANCUSO,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FC CABIATE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it