F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34/TFN – SD del 2 Settembre 2025 (motivazioni) – Palma Stefania Di Salvo, Sauro Cancellieri e Rimini FC Srl – Reg. Prot. 16-18-21/TFN-SD

Decisione/0034/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0016/TFNSD/2025-2026

Registro procedimenti n. 0018/TFNSD/2025-2026

Registro procedimenti n. 0021/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente (Relatore)

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Ermando Bozza - Componente aggiunto

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 settembre 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 3077 /93pf25-26/GC/blp depositato il 31 luglio 2025 e n. 3092/95pf25-26/GC/gb depositato il 31 luglio 2025 nei confronti dei sigg.ri Palma Stefania Di Salvo e Sauro Cancellieri, nonché nei confronti della società Rimini FC Srl, e n. 3139 /97pf25-26/GC/gb depositato il 31 luglio 2025 nei confronti della sig.ra Palma Stefania Di Salvo e della società Rimini FC Srl, la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3077 /93pf25-26/GC/blp depositato il 31 luglio 2025 nei confronti di:

1) sig.ra Palma Stefania Di Salvo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere:

a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 2), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025;

b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 3), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento dei compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di maggio 2025;

c. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 4), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti, ivi inclusi i compensi assoggettati ad I.V.A., dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025. Segnatamente, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti e dei compensi assoggettati ad I.V.A. dovuti in favore del Segretario Generale e del Team Manager;

d.della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere la stessa, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche.

Segnatamente, per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato fino alla mensilità di maggio 2025, tutti i pagamenti degli emolumenti netti e degli altri compensi dovuti ai tesserati, nonché degli emolumenti dovuti in favore delle altre figure professionali;

2) sig. Sauro Cancellieri, all’epoca dei fatti sindaco unico della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche.

Segnatamente per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato fino alla mensilità di maggio 2025, tutti i pagamenti degli emolumenti netti e degli altri compensi dovuti ai tesserati, nonché degli emolumenti dovuti in favore delle altre figure professionali;

3) la società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere:

a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sauro Cancellieri, sindaco unico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 2), 3) e 4), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; Con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società Rimini F.C. s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 533pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 137/TFNSD-2024-2025 del 5.2.2025, confermata con pronuncia n.

93/CFA-2024-2025 del 18.3.2025 della Corte Federale d’Appello.

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3092/95pf25-26/GC/gb depositato il 31 luglio 2025 n ei confronti di:

1) sig.ra Palma Stefania DI SALVO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere:

a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025. Segnatamente, per non aver provveduto: - al versamento delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della Legge n. 197 del 29.12.2022, in scadenza nella mensilità di maggio 2025; - al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per mensilità di maggio 2025;

b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;

c. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere la stessa, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione in scadenza al 31.5.2025 e dei contributi INPS dovuti per la mensilità di maggio 2025;

2) sig. Sauro CANCELLIERI, all’epoca dei fatti sindaco unico della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione in scadenza al 31.5.2025 e dei contributi INPS dovuti per la mensilità di maggio 2025;

3) la società RIMINI F.C. s.r.l., per rispondere:

a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sauro Cancellieri, sindaco unico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 5) e 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3139 /97pf25-26/GC/gb depositato il 31 luglio 2025 nei confronti di:

1) la sig.ra Palma Stefania DI SALVO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere:

a. della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. IV) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 328/A del 19.6.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 7 luglio 2025, a depositare le informazioni economico finanziarie previsionali (budget) riguardanti il periodo 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026;

2) la società RIMINI F.C. s.r.l., per rispondere:

a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. IV) delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, la sig.ra Palma Stefania Di Salvo, il sig. Sauro Cancellieri e la società Rimini FC Srl, quest'ultima limitatamente al procedimento n. 21/TFNSD2025-2026, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Valentina Porzia in rappresentanza della sig.ra Palma Stefania Di Salvo, del sig. Sauro Cancellieri e della società Rimini FC Srl, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, mesi 16 (sedici) di inibizione;

- al sig. Sauro Cancellieri, mesi 8 (otto) di inibizione;

- alla società Rimini FC Srl, euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda. Dichiara la chiusura dei procedimenti nei confronti dei predetti.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2025.

 

I RELATORI                                                            IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                              Carlo Sica

Claudio Sottoriva  

 

Depositato in data 2 settembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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