F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFN – SD del 5 Settembre 2025 (motivazioni) – Stefano Bisogno e Vis Mediterranea Soccer – Reg. Prot. 28/TFN-SD
Decisione/0036/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0028/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Gianfranco Marcello - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Nicola Ruggiero – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3317/1032pf24-25 GC/PM/fm del 1° agosto 2025, depositato il 4 agosto 2025, nei confronti del sig. Stefano Bisogno e della società Vis Mediterranea Soccer, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto dell’1 agosto 2025 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Stefano Bisogno, all’epoca dei fatti Presidente munito dei poteri di rappresentanza della società ASD Vis Mediterranea Soccer e la società ASD Vis Mediterranea Soccer per rispondere:
il sig. Stefano Bisogno:
1) della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14.5.2024 per avere fatto in modo che la società ASD Vis Mediterranea Soccer, per la stagione sportiva 2024-2025, nonostante quanto dichiarato in sede di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile, non rispettasse l’impegno a tesserare, entro il termine del 26 agosto 2024, un “Operatore Sanitario” della prima squadra così come previsto dal Comunicato Ufficiale 213/A del 14.5.2024, paragrafo 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2) , lettera c); 2) della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 213/A de 14.5.2024 per avere fatto in modo che la società ASD Vis Mediterranea Soccer, per la stagione sportiva 2024-2025, nel periodo dal 30 gennaio 2025 al 7 marzo 2025 non abbia tesserato un allenatore responsabile della prima squadra così come previsto dal Comunicato Ufficiale 213/A del 14.5.2024, paragrafo 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2), lettera a.1);
la società Vis Mediterranea Soccer:
a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Stefano Bisogno.
Fase istruttoria
Con nota del 20.03.2025, prot. 22650/SS 24-25, il segretario della Divisione Serie B Femminile, ed a seguito della missiva ricevuta in data 26.8.2025 dal Settore Tecnico, segnalava alla Procura Federale il mancato rispetto, da parte della ASD Vis Mediterranea Soccer, di uno dei requisiti organizzativi previsti dalla normativa federale; ed in particolare evidenziava: “ Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14 maggio 2024, Serie B Femminile. Requisiti sportivi ed organizzativi, la Co.Vi.So.F., nella riunione del 7 marzo 2025, esaminata la documentazione, ha riscontrato da parte della società ASD Vis Mediterranea Soccer il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui al punto 2 c). In particolare, la Commissione, esaminata la documentazione pervenuta, ha rilevato che la Società, alla data del 26 agosto 2024, non aveva regolarmente tesserato l’operatore sanitario. Si fa presente che, in data 30 gennaio 2025, il responsabile della Prima Squadra, Alessandro Caruso è stato esonerato e che alla data del 7.3.2025 la figura del responsabile della Prima Squadra non risulta tesserato.”
La Procura acquisiva in sede istruttoria i documenti dimostrativi delle violazioni contestate agli odierni deferiti:
- Nota prot. 22650/SS 24-25 del 20.03.2025 della Divisione Serie B Femminile completa di segnalazione trasmessa dal Settore Tecnico il 26.08 2025;
- Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14.05.2024;
- Foglio censimento della società ASD Vis Mediterranea Soccer per la stagione sportiva 2024-2025.
Il dibattimento
Convocata l'udienza per la data del 2 settembre 2025, in sede di discussione del deferimento era presente l’avv. Alessandro D’Oria, in modalità videoconferenza, in rappresentanza della Procura Federale; nessuno è comparso per i deferiti. La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e a conclusione del suo intervento chiedeva irrogarsi, nei confronti del sig. Stefano Bisogno la sanzione dell’inibizione di mesi tre, e nei confronti della società ASD Vis Mediterranea Soccer l’ammenda di € 7.000,00.
La decisione
Le violazioni contestate al sig. Stefano Bisogno, all’epoca dei fatti Presidente munito dei poteri di rappresentanza della società ASD Vis Mediterranea Soccer, ed alla società ASD Vis Mediterranea Soccer sono ampiamente provate dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale.
Dalle risultanze probatorie è emerso il mancato rispetto, da parte della ASD Vis Mediterranea Soccer, di uno dei requisiti organizzativi previsti dalla normativa federale.
Il Comunicato Ufficiale 213/A del 14.6.2024 ha fissato gli adempimenti per l’ammissione al Campionato Nazionale di serie B femminile della stagione sportiva 2024-2025, al quale ha partecipato la società ASD Vis Mediterranea Soccer. Secondo quanto previsto al paragrafo 4 del predetto Comunicato Ufficiale, le società partecipanti al Campionato nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2024-2025 avrebbero dovuto depositare, entro il 21 giugno 2024, una serie di dichiarazioni con le quali obbligarsi ad attuare diversi adempimenti necessarie a maturare i previsti requisiti sportivi e organizzativi.
In esecuzione di quanto previsto, la società Vis Mediterranea Soccer ha depositato dichiarazioni con le quali si era impegnata a tesserare, entro il termine del 26 agosto 2024, un “ Operatore Sanitario “ della prima squadra ( cfr Comunicato Ufficiale 213/A del 14.5.2024, paragrafo 4, punto 2), lettera c); nonché a tesserare, entro il termine del 26 agosto 2024, ed a mantenere tesserato senza soluzioni di continuità per tutta la durata della stagione sportiva 2024-2025, un “ Allenatore responsabile della prima squadra “ ( cfr Comunicato Ufficiale 213/A del 14.5.2024, paragrafo 4, punto 2), lettera a.1) e penultimo capoverso “ Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative “).
Nonostante i predetti impegni, secondo quanto rilevato dalla Co.Vi.So.F. nella seduta del 7.3.2024, la società Vis Mediterranea Soccer non ha rispettato i predetti adempimenti omettendo di tesserare l’Operatore Sanitario entro il termine del 26 agosto 2024 e omettendo di tesserare un Allenatore responsabile della prima squadra nel periodo dal 30 gennaio 2025 al 7 marzo 2025.
Tali omissioni integrano per il sig. Stefano Bisogno, all’epoca dei fatti Presidente munito dei poteri di rappresentanza della società ASD Vis Mediterranea Soccer, la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14.5.202 per avere fatto in modo che la società Vis Mediterranea Soccer, per la stagione sportiva 2024-2025, nonostante quanto dichiarato in sede di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B femminile, non rispettasse l’impegno a tesserare, entro il termine del 26 agosto 2024, un Operatore Sanitario” della prima squadra così come previsto dal Comunicato Ufficiale 213/A del 14.5.2024, paragrafo 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2) , lettera c); e la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 213/A de 14.5.2024 per avere fatto in modo che la società Vis Mediterranea Soccer, per la stagione sportiva 2024-2025, nel periodo dal 30 gennaio 2025 al 7 marzo 2025 non abbia tesserato un allenatore responsabile della prima squadra così come previsto dal Comunicato Ufficiale 213/A del 14.5.2024, paragrafo 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2), lettera a.1); e per la società ASD Vis Mediterranea Soccer la violazione dell’art 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Stefano Bisogno. Pertanto va affermata la responsabilità degli odierni deferiti in relazione alle rispettive violazioni. Ai fini della determinazione della sanzione, tenuto conto delle violazioni contestate, appare congruo irrogare le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Stefano Bisogno, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Vis Mediterranea Soccer, euro 7.000,00 (settemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gianfranco Marcello Carlo Sica
Depositato in data 5 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai