F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37/TFN – SD del 5 Settembre 2025 (motivazioni) – Rimini FC Srl – Reg. Prot. 16-18-21/TFN-SD
Decisione/0035/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0016/TFNSD/2025-2026
Registro procedimenti n. 0018/TFNSD/2025-2026
Registro procedimenti n. 0021/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente (Relatore)
Antonella Arpini - Componente
Giammaria Camici - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 settembre 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 3077 /93pf25-26/GC/blp depositato il 31 luglio 2025 e n. 3092/95pf25-26/GC/gb depositato il 31 luglio 2025 nei confronti della società Rimini FC Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 3077/93pf25-26/GC/blp del 31.7.2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- la sig.ra Di Salvo Palma Stefania, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere:
a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 2), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025;
b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 3), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento dei compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di maggio 2025;
c.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 4), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti, ivi inclusi i compensi assoggettati ad I.V.A., dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025. Segnatamente, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti e dei compensi assoggettati ad I.V.A. dovuti in favore del Segretario Generale e del Team Manager;
d.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere la stessa, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato fino alla mensilità di maggio 2025, tutti i pagamenti degli emolumenti netti e degli altri compensi dovuti ai tesserati, nonché degli emolumenti dovuti in favore delle altre figure professionali;
- il sig. Cancellieri Sauro, all’epoca dei fatti sindaco unico della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche. Segnatamente per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato fino alla mensilità di maggio 2025, tutti i pagamenti degli emolumenti netti e degli altri compensi dovuti ai tesserati, nonché degli emolumenti dovuti in favore delle altre figure professionali; - la società Rimini F.C. s.r.l. per rispondere:
a.- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sauro Cancellieri, sindaco unico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 2), 3) e 4), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto. Con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società Rimini F.C. s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 533pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 137/TFNSD-2024-2025 del 5.2.2025, confermata con pronuncia n. 93/CFA-2024-2025 del 18.3.2025 della Corte Federale d’Appello.
Con atto Prot. 3092/95pf25-26/GC/gb del 31.7.2025, il Procuratore Federale ha poi deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- la sig.ra Palma Stefania Di Salvo, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere:
a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025. Segnatamente, per non aver provveduto: - al versamento delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della Legge n. 197 del 29.12.2022, in scadenza nella mensilità di maggio 2025; - al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per mensilità di maggio 2025;
b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;
c.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere la stessa, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione in scadenza al 31.5.2025 e dei contributi INPS dovuti per la mensilità di maggio 2025;- il sig. Sauro Cancellieri, all’epoca dei fatti sindaco unico della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione in scadenza al 31.5.2025 e dei contributi INPS dovuti per la mensilità di maggio 2025;
- la società RIMINI F.C. s.r.l.:
a.- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sauro Cancellieri, sindaco unico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 5) e 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
Con atto Prot. 3139/97pf25-26/GC/gb del 31.7.2025, il Procuratore Federale ha infine deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- la sig.ra Palma Stefania DI SALVO, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l. per rispondere:
a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. IV) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 328/A del 19.6.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 7 luglio 2025, a depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) riguardanti il periodo 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026;
- la società RIMINI F.C. s.r.l. per rispondere:
a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. IV) delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
I tre deferimenti odierni originano da segnalazioni pervenute alla Procura Federale dalla Co.Vi.Soc., in data 24.7.2025, in relazione ad una pluralità di violazioni economico-finanziarie poste in essere dagli organi apicali della società Rimini FC S.r.l. e dalla Società medesima.
In particolare, con una prima comunicazione, la Co.Vi.Soc. segnalava che alla scadenza del 1.7.2025 la società Rimini non aveva provveduto al pagamento:
- degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025;
- dei compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di maggio 2025;
- degli emolumenti, inclusi i compensi assoggettati a IVA, dovuti in favore di altre figure professionali (segretario generale e team manager) per la mensilità di maggio 2025.
Nella comunicazione sopra richiamata l’Organo di controllo rilevava inoltre che in data 1.7.2025 la Società deferita faceva pervenire alla stessa Co.Vi.Soc. una dichiarazione attestante in maniera non veridica l’adempimento integrale di tali obblighi nei confronti dei tesserati.
Con altra comunicazione in pari data, la Co.Vi.Soc. segnalava che alla scadenza del 1.7.2025, il Rimini FC Srl non aveva provveduto al versamento:
- delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, Legge 197/2022, in scadenza nella mensilità di maggio 2025, nonché dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio
2025;
- dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ad altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025.
L’Organo di controllo rilevava altresì che in data 1.7.2025 la Società Rimini depositava una dichiarazione attestante in maniera non veridica l’esatto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi sopra descritti.
Con ulteriore comunicazione la Co.Vi.Soc. segnalava che, alla scadenza del 7.7.2025, la società Rimini non aveva provveduto al deposito delle informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) per il periodo 1.7.2025-30.6.2026.
Nell’ambito dei singoli procedimenti iscritti a seguito delle richiamate comunicazioni veniva svolta attività istruttoria con l’acquisizione dei fogli di censimento, nonché la visura camerale della Società.
Notificate le comunicazioni di conclusione delle indagini, nessuno degli incolpati depositava memorie o chiedeva di essere sentito. Venivano quindi emessi gli odierni deferimenti.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento, le persone fisiche deferite facevano pervenire proposte di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 127 C.G.S., munite del consenso del rappresentante della Procura Federale, in relazione a tutte le contestazioni elevate a loro carico. Anche la Società Rimini faceva pervenire una proposta di applicazione della sanzione ex art. 127 C.G.S., corredata anch’essa del consenso del rappresentante della Procura Federale, in relazione unicamente al deferimento per l’omesso deposito del documento economico-finanziario previsionale.
Con riguardo alle ulteriori incolpazioni, la deferita faceva pervenire memorie difensive.
In particolare, la difesa del Rimini rilevava come, in data 5.8.2025, la Società fosse stata acquisita da una nuova proprietà, al fine di scongiurarne il fallimento e proseguire l’attività sportiva. La nuova proprietà, secondo la difesa, risultava completamente estranea ai fatti con la conseguenza che ogni sanzione irrogata sarebbe risultata ingiusta poiché gli inadempimenti contestati nei deferimenti erano stati innegabilmente posti in essere dai precedenti organi societari, ed in particolare dalla signora Di Salvo. Concludeva quindi la difesa per il proscioglimento della Società o in subordine per l’irrogazione di una sanzione attenuata.
Il dibattimento
All’udienza del 2.9.2025, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale e l’avv. Valentina Porzia per la società deferita.
Preliminarmente il Tribunale, rilevata la connessione soggettiva e oggettiva dei fatti oggetto dei deferimenti, ha disposto la riunione dei procedimenti.
Il Tribunale ha quindi proceduto all’esame in camera di consiglio delle richieste di applicazione, sulle quali ha pronunciato separata decisione.
Il dibattimento è proseguito in relazione alle residue incolpazioni a carico della società Rimini FC Srl in ordine alle quali il rappresentante della Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle sanzioni così come specificate nel verbale d’udienza.
L’avv. Porzia si è riportata alle memorie in atti e alle relative conclusioni.
La decisione
Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità della Società deferita.
Come noto, il pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, così come dei contributi INPS, relativi a dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento (art. 85 N.O.I.F.) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.) e sanzionarne la violazione.
La ratio evidente di tale architettura normativa risiede nell’esigenza di garantire, da un lato, la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, dall’altro, la parità di condizioni dei partecipanti al campionato, così che l’inadempimento delle scadenze economiche, fiscali e contributive non possa determinare una posizione di vantaggio economico.
Con riguardo ai fatti per cui si procede, è documentale la prova di tutti gli omessi versamenti e pagamenti oggetto di incolpazione entro le scadenze previste dalla normativa federale, peraltro neppure contestati nelle memorie difensive, così come risulta dai riscontri eseguiti dalla Co.Vi.Soc., compendiati nelle segnalazioni in atti.
Si tratta, come più volte affermato dalla giurisprudenza sportiva (da ultimo, con riguardo ai versamenti Inps e Irpef, CFA/20242025/D n. 118) di violazioni autonome e fattispecie distinte, cui l’ordinamento correla chiaramente autonome sanzioni. Del resto, secondo il disposto del CU 215/A del 17.4.2025, che ha apportato modifiche al CU 145/A del 10.1.2025, “l’inosservanza del medesimo termine dell’1 luglio 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026”.
Tutte le fattispecie in contestazione, relative a mancati versamenti e pagamenti, hanno natura omissiva e si consumano con la scadenza dei termini previsti dalla normativa interna. Sicché risultano sul punto irrilevanti le considerazioni difensive che fanno leva sul passaggio di proprietà avvenuto a termine scaduto. Ed infatti, al momento dell’ingresso dei nuovi soci, tutte le violazioni oggetto di deferimento erano state consumate, con la conseguenza che la Società, la cui esistenza giuridica e attività, anche quale titolo sportivo, è comunque proseguita, è chiamata a rispondere dell’attività dei precedenti organi societari e direttamente.
Come correttamente contestato negli atti di deferimento, peraltro, la Società risponde delle violazioni oggetto di incolpazione non solo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato del proprio amministratore unico e sindaco unico, ma anche – secondo il disposto del CU 251/A del 17.4.2025, che ha modificato il CU 145/A del 10.1.2025, in relazione all’art. 85 NOIF - a titolo di responsabilità propria, ponendo la normativa gli obblighi violati a carico (anche) della Società in modo diretto.
Dall’accertata sussistenza degli omessi versamenti per cui si procede, deriva la falsità delle dichiarazioni depositate dalla Società alla Co.Vi.Soc. nelle quali si attestavano, contrariamente al vero, l’avvenuto pagamento alla data del 1.7.2025 degli emolumenti e i versamenti Inps e Irpef in realtà omessi.
La falsa attestazione del possesso dei requisiti di solidità economico-finanziaria, necessari per l’ottenimento della licenza e la partecipazione alle competizioni sportive, costituisce una palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità a fondamento dell’ordinamento sportivo della quale, per le ragioni anzidette, la Società risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato dei propri rappresentanti e organi.
Sotto il profilo sanzionatorio, avuto riguardo alle disposizioni di cui al CU 251/A già richiamate, in relazione ai mancati pagamenti e versamenti alle scadenze federali, ritiene il Tribunale che a ciascuna delle violazioni contestate vada applicata la sanzione di due punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026. Ritiene altresì il Tribunale applicabile, così come richiesto dalla Procura Federale, l’aumento per la recidiva ai sensi dell’art. 18, comma 2, C.G.S., avuto riguardo alla condanna riportata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 533pf24-25.
La sanzione complessiva irrogata per le violazioni economico-finanziarie, pari a 11 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva è dunque così determinata:
- 6 punti di penalizzazione per il mancato pagamento: i) degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025; ii) dei compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di maggio 2025; iii) degli emolumenti, inclusi i compensi assoggettati a IVA, dovuti in favore di altre figure professionali (segretario generale e team manager) per la mensilità di maggio 2025;
- 4 punti di penalizzazione per l’omesso versamento: i) delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, Legge 197/2022, in scadenza nella mensilità di maggio 2025, nonché dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025; ii) dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ad altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;
- 1 punto di penalizzazione quale aumento ai sensi dell’art. 18, comma 2, C.G.S..
Con riferimento alle residue incolpazioni relative alle dichiarazioni mendaci, il Tribunale ritiene equa la sanzione dell’ammenda, determinata come in dispositivo nella misura di euro 2.500,00 ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Rimini FC Srl la sanzione di punti 11 (undici) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Carlo Sica
Claudio Sottoriva
Depositato in data 5 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai