FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 29/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRATARCANGELI ASD NUOVA AURORA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 813 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessandro FRATARCANGELI, e della società ASD NUOVA AURORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro FRATARCANGELI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Aurora, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 17 Provinciali ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 29.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 17 Provinciali pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD NUOVA AURORA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Fratarcangeli;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Alessandro FRATARCANGELI, × Società ASD NUOVA AURORA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Fratarcangeli;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro FRATARCANGELI,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA AURORA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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