FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 32/AA del 09/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SORINO ASD REAL MOTTOLA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Angelo SORINO, e della società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo SORINO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Mottola Calcio 2019, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Real Mottola Calcio 2019 – U.S. S. Vito dell’1.2.2025 valevole per il girone D del campionato Juniores Regionale, provato ad impedire all’osservatore arbitrale di accedere nello spogliatoio dell’arbitro spintonandolo e proferendo al suo indirizzo, in più occasioni, espressioni offensive;

ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Angelo Sorino;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Angelo SORINO,

Società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe D'auria;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo SORINO,

€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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