FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 47/AA del 18/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FOGLI CORONA ASD US SETTIMO 1967

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 934 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola FOGLI, Giuseppe CORONA e della società A.S.D. U.S. SETTIMO 1967, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola FOGLI, all’epoca dei fatti allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile tesserato per la società A.S.D. U.S. Settimo 1967: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 2 delle N.O.I.F nonché dall'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 2 – 2023/2024 del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione della gara Sestu - U.S. Settimo 1967 del 14 aprile 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. U.S. Settimo 1967 militante nel campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore necessaria; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 2 delle N.O.I.F nonché dall'art. 37 comma 1 e 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 1 – 2024/2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Piccoli Amici" della società A.S.D. U.S. Settimo 1967, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico;

Giuseppe CORONA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Settimo 1967, a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato n. 2 – 2023/2024 del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione della gara Sestu - U.S. Settimo 1967 del 14 aprile 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria, al sig. Nicola Fogli, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica necessaria; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F nonché dall'art. 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 1 – 2024/2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Piccoli Amici" della società dallo stesso rappresentata, al sig. Nicola Fogli, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. U.S. SETTIMO 1967, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giuseppe Corona e Nicola Fogli;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Nicola FOGLI, Sig. Giuseppe CORONA,

Società A.S.D. U.S. SETTIMO 1967, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Corona;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Nicola FOGLI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CORONA,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. U.S. SETTIMO 1967;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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