FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 53/AA del 24/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PRIVITERA ASD CALCIO CLUB SANTA VENERINA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 720 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Vittorio PRIVITERA, e della società ASD CALCIO CLUB SANTA VENERINA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Vittorio PRIVITERA, Allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Calcio Club Santa Venerina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché al principio di deontologia professionale dei tecnici, per avere tenuto, in occasione dell’incontro ASD Giovanile Rocca – A.S.D. Calcio Club Santa Venerina del 19 gennaio 2025, valevole per il campionato regionale Under 15, una condotta irriguardosa ed offensiva, a fine gara, nei confronti della Sig.ra Castrovinci Callecchia Siria Lorenza, tecnico UEFA B tesserata per la società ASD Giovanile Rocca, salvo porgere poco dopo le proprie scuse;
ASD CALCIO CLUB SANTA VENERINA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti di cui al precedente capo di incolpazione, ascritti al Sig. Privitera Vittorio, quale tecnico tesserato della medesima società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Vittorio PRIVITERA,
Società ASD CALCIO CLUB SANTA VENERINA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Zappalà;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Vittorio PRIVITERA,
€ 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO CLUB SANTA VENERINA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.