FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 54/AA del 25/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MASTRANTONI ASD CITTA’ MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 812 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo MASTRANTONI, e della società ASD CITTA' MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Lorenzo MASTRANTONI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Città Monte S.G. Campano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Marcello Federico svolgesse, nella stagione sportiva 2024 – 2025, l’attività di massofisioterapista della squadra della A.S.D. Città Monte S.G. Campano militante nel girone D del campionato di Promozione nonostante gli sia stata irrogata la sanzione della squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 148/Lnd del 7.2.2013, nonché la ulteriore squalifica per un anno con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 439/Lnd del 21.6.2024;
ASD CITTA' MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all’epoca dei fatti i soggetti avvisati nel presente procedimento; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Lorenzo MASTRANTONI,
Società ASD CITTA' MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Lorenzo Mastrantoni;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo MASTRANTONI,
€ 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD CITTA' MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.