FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 55/AA del 25/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CGS CORTANI ASD LONGARINA TSS 1944

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 955 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco CORTANI, e della società A.S.D. LONGARINA T.S.S. 1944, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco CORTANI, tesserato per la stagione 2024-25 quale allenatore per la A.S.D. Longarina T.S.S. 1944, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’articolo 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’articolo 4, comma 1 e 2, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver proferito, in occasione della gara del 9 marzo 2025 contro la A.S.D. Academy Santa Marinella valevole per il Campionato Under 17 Regionale Comitato Regionale Lazio L.N.D., all’indirizzo del dirigente della squadra A.S.D. Academy Santa Marinella Sig. MANNI Alessio commenti offensivi;

A.S.D. LONGARINA T.S.S. 1944, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle condotte poste in essere dal sig. Cortani come descritte nel precedente capo di incolpazione.;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Marco CORTANI,

Società A.S.D. LONGARINA T.S.S. 1944, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro DI PINTO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Marco CORTANI,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LONGARINA T.S.S. 1944;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it