FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 56/AA del 25/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MEDAGLI PACITTO ASD BELMONTE CASTELLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 809 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo MEDAGLI, Massimiliano PACITTO e della società ASD BELMONTE CASTELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Carlo MEDAGLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Belmonte Castello, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 29.5.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Juniores Provinciali Under 19 al sig. Massimiliano Pacitto, sebbene lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Massimiliano PACITTO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Belmonte Castello, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 29.5.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Belmonte Castello militante nel girone A del campionato Juniores Provinciali Under 19, sebbene fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD BELMONTE CASTELLO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Carlo Medagli e Massimiliano Pacitto all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Carlo MEDAGLI,

Sig. Massimiliano PACITTO,

Società ASD BELMONTE CASTELLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo Medagli;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carlo MEDAGLI,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano PACITTO,

€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD BELMONTE CASTELLO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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