FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 57/AA del 28/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FREDDI MEDORI ASD ALBA DRIATICA 1968

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 697 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Elio FREDDI, Biagino MEDORI e della società ASD ALBA ADRIATICA 1968, avente ad oggetto la seguente condotta:

Elio FREDDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alba Adriatica 1962, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 26 quater del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Biagino Medori, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile di cui all’art. 26 quater del Regolamento del Settore Tecnico;

Biagino MEDORI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Alba Adriatica 1962, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 26 quater del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di Allenatore dei Portieri della squadra della società A.S.D. Alba Adriatica 1962 militante nel campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile di cui all’art. 26 quater del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD ALBA ADRIATICA 1968, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Elio Freddi e Biagino Medori;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Elio FREDDI,

Sig. Biagino MEDORI,

Società ASD ALBA ADRIATICA 1968, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Elio Freddi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Elio FREDDI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Biagino MEDORI,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD ALBA ADRIATICA 1968;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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