FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 63/AA del 31/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SAGARIA MANFREDINI ASD OLIMPIA REGIUM

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 945 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe SAGARIA, Gianluigi MANFREDINI e della società ASD OLIMPIA REGIUM, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe SAGARIA, Presidente e legale rappresentante della società ASD Olimpia Regium all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso ogni controllo e vigilanza sul certificato di residenza allegato alla richiesta di tesseramento s.s. 2024-2025 datata 23.1.2025 del calciatore brasiliano minorenne Sig. G. H. S. S., in favore della società ASD Olimpia Regium e dallo stesso inviata telematicamente alla FIGC;

Gianluigi MANFREDINI, Dirigente della società ASD Olimpia Regium all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contraffatto il certificato di residenza del 19.2.2025, previa sovrapposizione di un proprio certificato di residenza, indicando il nome del calciatore brasiliano minorenne Sig. G. H. S. S., allegandolo alla richiesta di tesseramento s.s. 2024-2025, datata 23.1.2025, del predetto calciatore in favore della società ASD Olimpia Regium;

ASD OLIMPIA REGIUM, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Sagaria Giuseppe e Manfredini Gianluigi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Giuseppe SAGARIA,

Sig. Gianluigi MANFREDINI,

Società ASD OLIMPIA REGIUM, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseseppe SAGARIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SAGARIA,

12 (dodici) mesi di inibizione per il Sig. Gianluigi MANFREDINI,

€ 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD OLIMPIA REGIUM;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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