FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 65/AA del 31/07/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SSD CASARANO CALCIO SRL O.W.L D.C.B.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1046 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri O.W.L., D.C.B. e della società SSD CASARANO CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
O.W.L., all’epoca dei fatti, calciatore richiedente il tesseramento per la società SSD Casarano Calcio S.r.l. e, in ogni caso, soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 6.3.2025, in occasione della prima richiesta di tesseramento in Italia per la società SSD Casarano Calcio S.r.l. n. DL15189568, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
D.C.B., all’epoca dei fatti, calciatore richiedente il tesseramento per la società SSD Casarano Calcio S.r.l. e, in ogni caso, soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 6.3.2025, in occasione della prima richiesta di tesseramento in Italia per la società SSD Casarano Calcio S.r.l. n. DL15189520, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
SSD CASARANO CALCIO SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati nel presente procedimento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. O.W.L.,
Sig. D.C.B.,
Società SSD CASARANO CALCIO SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vito Antonio Filograna Sergio;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. O.W.L.,
2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. D.C.B.,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD CASARANO CALCIO SRL; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.