FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 67/AA del 01/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PALADINI SPEDICATO DARDANO PRESICCE MUCI BERGAMO PAGANO ESPANOL ASD SALVATORE RUSSO VEGLIE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 937 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo PALADINI, Luigi SPEDICATO, Giuseppina DARDANO, Miriam PRESICCE, Marika MUCI, Catia BERGAMO, Beatrice Maria PAGANO, Laura GARRIT ESPANOL e della società A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Riccardo PALADINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, consentito e comunque non impedito che, durante i festeggiamenti al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, le calciatrici sigg.re Beatrice Maria Pagano, Catia Bergamo, Miriam Presicce, Giuseppina Dardano, Laura Garrit Espanol, Alma Cruz Dominguez, e Marika Muci intonassero un coro offensivo e denigratorio; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Luigi Spedicato, dirigente tesserato per la A.S.D. Salvatore Russo Veglie, effettuasse la ripresa video dei festeggiamenti al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, riprendendo anche le calciatrici sigg.re Beatrice Maria Pagano, Catia Bergamo, Miriam Presicce, Giuseppina Dardano, Laura Garrit Espanol, Alma Cruz Dominguez, e Marika Muci che intonavano un coro offensivo;

Luigi SPEDICATO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, ripreso con il proprio dispositivo mobile e trasmesso mediante diretta sulla piattaforma Facebook, i festeggiamenti post gara delle calciatrici sigg.re Beatrice Maria Pagano, Catia Bergamo, Miriam Presicce, Giuseppina Dardano, Laura Garrit Espanol, Alma Cruz Dominguez, e Marika Muci, durante i quali è stato intonato un coro offensivo e denigratorio rivolto alla squadra avversaria; nonché per avere lo stesso successivamente pubblicato il video contenente il coro offensivo sul profilo Instagram della società;

Giuseppina DARDANO, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, intonato pubblicamente durante i festeggiamenti post partita un coro offensivo e denigratorio rivolto alla squadra avversaria;

Miriam PRESICCE, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, intonato pubblicamente durante i festeggiamenti post partita un coro offensivo e denigratorio rivolto alla squadra avversaria;

Marika MUCI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, intonato pubblicamente durante i festeggiamenti post partita un coro offensivo e denigratorio rivolto alla squadra avversaria;

Catia BERGAMO, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, intonato pubblicamente durante i festeggiamenti post partita un coro offensivo e denigratorio rivolto alla squadra avversaria;

Beatrice Maria PAGANO, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, intonato pubblicamente durante i festeggiamenti post partita un coro offensivo e denigratorio rivolto alla squadra avversaria;

Laura GARRIT ESPANOL, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, intonato pubblicamente durante i festeggiamenti post partita un coro offensivo e denigratorio rivolto alla squadra avversaria;

A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Riccardo Paladini, Luigi Spedicato, Beatrice Maria Pagano, Catia Bergamo, Miriam Presicce, Giuseppina Dardano, Laura Garrit Espanol, Alma Cruz Dominguez e Marika Muci;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Riccardo PALADINI,

Sig. Luigi SPEDICATO,

Sig.ra Giuseppina DARDANO,

Sig.ra Miriam PRESICCE,

Sig.ra Marika MUCI,

Sig.ra Catia BERGAMO,

Sig.ra Beatrice Maria PAGANO,

Sig.ra Laura GARRIT ESPANOL,

Società A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Riccardo Paladini;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo PALADINI,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi SPEDICATO,

4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Giuseppina DARDANO,

4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Miriam PRESICCE,

4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Marika MUCI,

4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Catia BERGAMO,

4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Beatrice Maria PAGANO,

4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Laura GARRIT ESPANOL,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it