FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 71/AA del 05/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DIFIGOLA A MALLANO DIFIGOLA R FORTUNATO VENTURA ASD FC POMARICO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 903 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio DIFIGOLA, Nicola MALLANO, Rocco DIFIGOLA, Alessandro FORTUNATO, Walter VENTURA e della società A.S.D. FC POMARICO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Antonio DIFIGOLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. FC Pomarico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Ferrandina 17890 – Pomarico del 9.2.2025 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, concordato con i calciatori della squadra della società dallo stesso rappresentata che alcuni di loro assumessero, dall'inizio del secondo tempo, un atteggiamento completamente passivo rimanendo seduti per terra al fine di determinare l'interruzione definitiva dell’incontro per protesta contro le decisioni arbitrali assunte nel corso del primo tempo;
Nicola MALLANO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. FC Pomarico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Ferrandina 17890 – Pomarico del 9.2.2025 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, concordato con i calciatori della squadra della società dallo stesso rappresentata che alcuni di loro assumessero, dall'inizio del secondo tempo, un atteggiamento completamente passivo rimanendo seduti per terra al fine di determinare l'interruzione definitiva dell’incontro per protesta contro le decisioni arbitrali assunte nel corso del primo tempo; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Ferrandina 17890 – Pomarico del 9.2.2025 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, consegnato all'arbitro una dichiarazione dallo stesso sottoscritta nella quale si afferma, in maniera non veridica, che nel corso della gara si sono infortunati cinque calciatori tesserati per la A.S.D. FC Pomarico che sarebbero stati impossibilitati a riprendere il gioco, nonché che tra gli atleti di riserva indicati in distinta la società "aveva giocatori non in grado di partecipare alla gara poiché infortunati";
Rocco DIFIGOLA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. FC Pomarico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso concordato con i calciatori della squadra dallo stesso allenata che alcuni di loro assumessero, dall'inizio del secondo tempo, un atteggiamento completamente passivo rimanendo seduti per terra al fine di determinare l'interruzione definitiva dell’incontro per protesta contro le decisioni arbitrali assunte nel corso del primo tempo;
Alessandro FORTUNATO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. FC Pomarico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ad altri propri compagni di squadra, in occasione della gara Ferrandina 17890 – Pomarico del 9.2.2025 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, assunto dall'inizio del secondo tempo un atteggiamento completamente passivo rimanendo seduto per terra al fine di determinare l'interruzione definitiva dell’incontro per protesta contro le decisioni arbitrali assunte nel corso del primo tempo;
Walter VENTURA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. FC Pomarico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ad altri propri compagni di squadra, in occasione della gara Ferrandina 17890 – Pomarico del 9.2.2025 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, assunto dall'inizio del secondo tempo un atteggiamento completamente passivo rimanendo seduto per terra al fine di determinare l'interruzione definitiva dell’incontro per protesta contro le decisioni arbitrali assunte nel corso del primo tempo;
A.S.D. FC POMARICO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Difigola, Nicola Mallano, Rocco Difigola, Alessandro Fortunato, e Walter Ventura, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Antonio DIFIGOLA,
Sig. Nicola MALLANO,
Sig. Rocco DIFIGOLA,
Sig. Alessandro FORTUNATO
Sig. Walter VENTURA,
Società A.S.D. FC POMARICO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio DIFIGOLA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio DIFIGOLA,
6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MALLANO,
4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Rocco DIFIGOLA,
5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Alessandro FORTUNATO,
5 (cinque) giornate di suqalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Walter VENTURA,
€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FC POMARICO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.