FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 74/AA del 05/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BITETTO CANONICO E. CANONICO N. LAZAZZARA CALCIO FOGGIA 1920
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1043 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele BITETTO, Emanuele CANONICO, Nicola CANONICO, Giuseppina LAZAZZARA e della società CALCIO FOGGIA 1920 SRL., avente ad oggetto la seguente condotta:
Michele BITETTO, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del Calcio Foggia 1920 S.r.l., dal 08/09/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5°e 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del Calcio Foggia 1920 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la copia dell’atto di sottoscrizione delle quote da parte dell’acquirente, le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria dell’acquirente C.N. Football Club Sr.l., della sua controllante C.N. Holding S.r.l. del suo beneficiario effettivo sig. Canonico Nicola, non essendo risultato possibile, per l’istituto di credito di riferimento, produrre l’attestazione relativa alla classe di rating dell’acquirente, della sua controllante o del loro final owner e l’eventuale sottoposizione del sig. Nicola Canonico alla misura di prevenzione dell’avviso del Questore di cui al Libro I, Titolo I, Capo I, art. 3 del D.Lgs. n° 159 del 6 settembre 2011, circostanza di cui la Commissione ha appreso l’esistenza attraverso fonti aperte; a seguito di richiesta, con lettera del 27 settembre 2024, della Commissione, che ha concesso il termine aggiuntivo ex art. 20 bis, comma 8 della N.O.I.F., la società sportiva ha trasmesso, con p.e.c. del 9 ottobre 2024, copia d’un precedente atto di sottoscrizione delle quote (perfezionatasi il 14 giugno 202), lettera di referenze datata 4 ottobre 2024, con la quale la Banca MPS attesta, con riferimento al signor Nicola Canonico di intrattenere da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans), secondo i criteri stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea, che non è stato destinatario di azioni esecutive o cautelari per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, tenuto conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile, nonché dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa, che il sig. Canonico, in relazione all’attività professionale o di impresa svolta, gode di ottimo merito creditizio e dichiarazione, in data 9 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante della società afferma che “il Sig. Nicola Canonico ha ricevuto notifica della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore, in virtù di un procedimento penale, tuttora allo stato embrionale di inizio della fase dibattimentale, per ipotesi di reato risalenti al lontano maggio 2019, sui quali vige la presunzione di innocenza fino al momento di eventuale sentenza definitiva e rispetto ai quali l'interessato ha da subito proclamato la sua assoluta estraneità. Al termine del giudizio, verrà formalizzata istanza di revoca di tale provvedimento»; B) la documentazione idonea a comprovare i requisiti di onorabilità del sig. Nicola Canonico, socio unico della C.N. Holding S.r.L. (controllante al 100% il capitale dell’acquirente neocostituita), oltreché legale rappresentante della società sportiva, risultato attinto - in violazione di quanto stabilito dal 5° comma, lett. B) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. - da una misura di prevenzione, in un primo tempo non dichiarata in sede di autocertificazione; C) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall’art. 20- bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall’istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating dell’acquirente C.N. Football Club S.r.l. e/o della sua controllante al 100% C.N. Holding S.r.l.; D) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall’istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative al sig. Nicola Canonico, loro beneficiario effettivo, essendosi limitato a certificare, per esso (in ottemperanza a una previgente versione dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.), che nel biennio precedente «non è stato destinatario … di azioni esecutive cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa» e che in relazione all’attività professionale o di impresa svolta gode di «ottimo merito creditizio», senza fornire, tuttavia, indicazioni utili a consentire, come richiesto dal 6° comma, lett. A1), dell’art. 20-bis delle N.OI.F., una valutazione comparativa di equipollenza rispetto ai criteri di attribuzione delle classi di rating adottati dalle maggiori agenzie internazionali operanti nel settore;
Emanuele CANONICO, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Football Club S.r.l., socio unico, per ricostituzione del capitale con esercizio del diritto di opzione del Calcio Foggia 1920 S.r.l. perfezionatasi con atto in data 4 agosto 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Football Club S.r.l., per non aver prodotto alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. la copia dell’atto di sottoscrizione delle quote da parte dell’acquirente C.N. Football Club Sr.l., le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria della stessa, non essendo risultato possibile, per l’istituto di credito di riferimento, produrre l’attestazione relativa alla classe di rating, e, pertanto, la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall’istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating dell’acquirente C.N. Football Club S.r.l. ;
Nicola CANONICO, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5°e 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver prodotto, quale titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: 1) le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria del beneficiario effettivo dell’atto di sottoscrizione delle quote sig. Canonico Nicola, non essendo risultato possibile, per l’istituto di credito di riferimento, produrre l’attestazione relativa alla classe di rating del final owner e l’eventuale sottoposizione del sig. Nicola Canonico alla misura di prevenzione dell’avviso del Questore di cui al Libro I, Titolo I, Capo I, art. 3 del D. Lgs. n° 159 del 6 settembre 2011, circostanza di cui la Commissione ha appreso l’esistenza attraverso fonti aperte; a seguito di richiesta, con lettera del 27 settembre 2024, della Commissione, che ha concesso il termine aggiuntivo ex art. 20 bis, comma 8 della N.O.I.F., la società sportiva ha trasmesso, con p.e.c. del 9 ottobre 2024, copia d’un precedente atto di sottoscrizione delle quote (perfezionatasi il 14 giugno 202), lettera di referenze datata 4 ottobre 2024, con la quale la Banca MPS attesta, con riferimento al signor Nicola Canonico di intrattenere da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans), secondo i criteri stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea, che non è stato destinatario di azioni esecutive o cautelari per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, tenuto conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile, nonché dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa, che il sig. Canonico, in relazione all’attività professionale o di impresa svolta, gode di ottimo merito creditizio e dichiarazione, in data 9 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante della società afferma che “il Sig. Nicola Canonico ha ricevuto notifica della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore, in virtù di un procedimento penale, tuttora allo stato embrionale di inizio della fase dibattimentale, per ipotesi di reato risalenti al lontano maggio 2019, sui quali vige la presunzione di innocenza fino al momento di eventuale sentenza definitiva e rispetto ai quali l'interessato ha da subito proclamato la sua assoluta estraneità. Al termine del giudizio, verrà formalizzata istanza di revoca di tale provvedimento» 2) la documentazione idonea a comprovare i requisiti di onorabilità del sig. Nicola Canonico, socio unico della C.N. Holding S.r.L. (controllante al 100% il capitale dell’acquirente neocostituita), oltreché legale rappresentante della società sportiva, risultato attinto - in violazione di quanto stabilito dal 5° comma, lett. B) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. - da una misura di prevenzione, in un primo tempo non dichiarata in sede di autocertificazione; 3) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall’art. 20- bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall’istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative al sig. Nicola Canonico, loro beneficiario effettivo, essendosi limitato a certificare, per esso (in ottemperanza a una previgente versione dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.), che nel biennio precedente «non è stato destinatario … di azioni esecutive cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa» e che in relazione all’attività professionale o di impresa svolta gode di «ottimo merito creditizio», senza fornire, tuttavia, indicazioni utili a consentire, come richiesto dal 6° comma, lett. A1), dell’art. 20-bis delle N.OI.F., una valutazione comparativa di equipollenza rispetto ai criteri di attribuzione delle classi di rating adottati dalle maggiori agenzie internazionali operanti nel settore;
Giuseppina LAZAZZARA, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Holding S.r.l., socio unico della C.N. Football Club S.r.l., socio unico, per ricostituzione del capitale con esercizio del diritto di opzione del Calcio Foggia 1920 S.R.L. perfezionatasi con atto in data 4 agosto 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver prodotto nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Holding S.r.l., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria della stessa, non essendo risultato possibile, per l’istituto di credito di riferimento, produrre l’attestazione relativa alla classe di rating, e, pertanto, la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall’istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating della C.N. Holding S.r.l. controllante al 100% dell’acquirente C.N. Football Club S.r.l.;
CALCIO FOGGIA 1920 SRL., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Michele BITETTO,
Sig. Emanuele CANONICO,
Sig. Nicola CANONICO,
Sig.ra Giuseppina LAZAZZARA,
Società CALCIO FOGGIA 1920 SRL., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Bitetto; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele BITETTO,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele CANONICO,
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola CANONICO,
3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Giuseppina LAZAZZARA,
€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CALCIO FOGGIA 1920 SRL.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.