FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 100/AA del 22/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IANNACONE FREGONESE LORENA ROSSO AGLIETTA AS FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO (1)

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1055 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Costantino IANNACONE, Gianni FREGONESE, Massimo LORENA, Vilmo ROSSO, Alberto AGLIETTA e della società ASD FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Costantino IANNACONE, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di allenatore della squadra della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Promozione, girone A, e al torneo “Coppa Italia Promozione” del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, tenuto ripetutamente una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità e consistente nell’avere proferito all’indirizzo di diversi giocatori, nonché dell’intera squadra (nella quale militavano anche alcuni calciatori minori d’età), in occasione delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali, espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore tecnico e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, durante il primo tempo di gioco della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, proferito ad alta voce e in modo reiterato all’indirizzo di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all'epoca minore d'età, frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima del predetto tesserato. Il medesimo sig. IANNACONE, poi, nel corso dell’intervallo e in presenza degli altri componenti della squadra, si rivolgeva al suddetto calciatore utilizzando ulteriori espressioni offensive e disponendo il suo avvicendamento con un altro giocatore. A seguito di detto episodio, il suddetto calciatore decideva di non partecipare più alle sedute di allenamento della squadra e chiedeva di essere trasferito ad altra società;

Gianni FREGONESE, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, consentito e comunque per non aver impedito, adottando misure appropriate, che si verificassero ripetuti episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva posti in essere dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE e consistenti nell’avere il predetto tecnico proferito, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali del campionato di Promozione, girone A, e del torneo “Coppa Italia Promozione” del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta disputate dalla società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO nella stagione sportiva 2024-2025 fino alla data del 21 ottobre 2024 (data del suo esonero), all’indirizzo di diversi giocatori, nonché dell’intera squadra (nella quale militavano anche alcuni calciatori minori d’età) espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati; b) degli artt. 4, comma 1, e 28-bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva tenuta dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione del primo tempo e dell’intervallo della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, nei confronti di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all’epoca minore d’età, e di cui il sig. FRAGONESE era venuto a conoscenza come componente del Consiglio direttivo della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO in occasione della seduta del 20 ottobre 2024, nel corso della quale era stato esaminato il verbale del 18 ottobre 2024 del responsabile Safeguarding recante la segnalazione di detta condotta (qualificata come “abuso psicologico”) ed era stato conseguentemente deliberato all’unanimità l’esonero del predetto allenatore;

Massimo LORENA, all’epoca dei fatti vicepresidente della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO ed inserito nel modello organizzativo Safeguarding approvato dalla medesima società, consentito e comunque per non aver impedito, adottando misure appropriate, che si verificassero ripetuti episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva posti in essere dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE e consistenti nell’avere il predetto tecnico proferito, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali del campionato di Promozione, girone A, e del torneo “Coppa Italia Promozione” del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta disputate dalla società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO nella stagione sportiva 2024-2025 fino alla data del 21 ottobre 2024 (data del suo esonero), all’indirizzo di diversi giocatori, nonché dell’intera squadra (nella quale militavano anche alcuni calciatori minori d’età) espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati; b) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva tenuta dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione del primo tempo e dell’intervallo della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, nei confronti di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all’epoca minore d’età, e di cui il sig. LORENA era venuto a conoscenza come componente del Consiglio direttivo della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO in occasione della seduta del 20 ottobre 2024, nel corso della quale era stato esaminato il verbale del 18 ottobre 2024 del responsabile Safeguarding recante la segnalazione di detta condotta (qualificata come “abuso psicologico”) ed era stato conseguentemente deliberato all’unanimità l’esonero del predetto allenatore; Vilmo ROSSO, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione: a) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, in qualità di dirigente accompagnatore della squadra in occasione della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva tenuta dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione del primo tempo di gioco e dell’intervallo della gara, nei confronti di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all’epoca minore d’età. In particolare, il sig. IANNACONE, durante lo svolgimento del primo tempo della sopra menzionata gara, proferiva ad alta voce e in modo reiterato all’indirizzo del medesimo calciatore frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima del predetto tesserato. Il medesimo sig. IANNACONE, poi, nel corso dell’intervallo e in presenza degli altri componenti della squadra, si rivolgeva al suddetto calciatore, utilizzando ulteriori espressioni offensive e disponendo il suo avvicendamento con un altro giocatore. A seguito di detto episodio, il suddetto calciatore decideva di non partecipare più alle sedute di allenamento della squadra e chiedeva di essere trasferito ad altra società; b) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. delle ripetute condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva tenute dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali del campionato di Promozione, girone A, e del torneo “Coppa Italia Promozione” del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta disputate dalla società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO nella stagione sportiva 2024-2025 fino alla data del 21 ottobre 2024 (data del suo esonero), e consistenti nell’avere il predetto tecnico proferito all’indirizzo di diversi giocatori, nonché dell’intera squadra (nella quale militavano alcuni calciatori minori d’età) espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei citati tesserati; Alberto AGLIETTA, all’epoca dei fatti responsabile safeguarding della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 11 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, consentito e comunque per non aver impedito, adottando misure appropriate, che si verificassero ripetuti episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva posti in essere dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE e consistenti nell’avere il predetto tecnico proferito, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali del campionato di Promozione, girone A, e del torneo “Coppa Italia Promozione” del Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta disputate dalla società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO nella stagione sportiva 2024-2025 fino alla data del 21 ottobre 2024 (data del suo esonero), all’indirizzo di diversi giocatori, nonché dell’intera squadra (nella quale militavano anche alcuni calciatori minori d’età) espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati; b) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva tenuta dall’allenatore sig. Costantino IANNACONE, in occasione del primo tempo e dell’intervallo della gara Cameri Calcio - Fulgor Chiavazzese R.V. disputata in data 22 settembre 2024 e valevole per il campionato di Promozione, girone A, del Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, nei confronti di un calciatore della ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, all’epoca minore d’età, e di cui lo stesso era venuto a conoscenza in qualità di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO. In particolare, in occasione della sopra menzionata gara, il sig. IANNACONE, durante il primo tempo di gioco, proferiva ad alta voce e in modo reiterato all’indirizzo del suddetto calciatore frasi offensive ed irriguardose e, nel corso dell’intervallo in presenza degli altri componenti della squadra, rimproverava il medesimo calciatore utilizzando frasi parimenti offensive ed irriguardose. A seguito di detto episodio, il calciatore decideva di non partecipare più alle sedute di allenamento e chiedeva di essere trasferito ad altra società;

ASD FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti risultavano tesserati i soggetti avvisati, sig. Gianni FREGONESE, sig. Massimo LORENA, sig. Costantino IANNACONE, sig. Vilmo ROSSO e sig. Alberto AGLIETTA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Costantino IANNACONE,

Sig. Gianni FREGONESE,

Sig. Massimo LORENA,

Sig. Vilmo ROSSO,

Sig. Alberto AGLIETTA,

Società ASD FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianni Fregonese;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Costantino IANNACONE,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianni FREGONESE,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo LORENA,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vilmo ROSSO,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alberto AGLIETTA,

€ 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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