FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 90/AA del 20/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIACOMELLI GHELLERE US SAN MASSIMO ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1060 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele GIACOMELLI, Dennis GHELLERE e della società U.S. SAN MASSIMO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
Michele GIACOMELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. San Massimo A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito, nel mese di febbraio 2025, al sig. Dennis Ghellere di svolgere attività nell’ambito e nell’interesse della società U.S. San Massimo A.S.D. nonostante lo stesso dovesse scontare la sanzione dell’inibizione per sette mesi irrogatagli con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 30 del 18.9.2024;
Dennis GHELLERE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. San Massimo A.S.D, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2025, svolto attività nell’ambito e nell’interesse della società U.S. San Massimo A.S.D. nonostante dovesse scontare la sanzione dell’inibizione per sette mesi irrogatagli con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 30 del 18.9.2024;
U.S. SAN MASSIMO A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri. Michele Giacomelli e Dennis Ghellere;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Michele GIACOMELLI,
Sig. Dennis GHELLERE,
Società U.S. SAN MASSIMO A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele GIACOMELLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele GIACOMELLI,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Dennis GHELLERE,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S. SAN MASSIMO A.S.D.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.