FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 92/AA del 21/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SILVIA GSD ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 956 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Angelo SILVIA, e della società G.S.D. ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo SILVIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. Academy Lampedusa Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 53, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che la squadra della società dallo stesso rappresentata non partecipasse alla gara ASD Sferracavallo 2023 - G.S.D. Academy Lampedusa Calcio programmata per il giorno 16 marzo 2025 e valevole quale penultima giornata del girone B del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2024 - 2025, venendo così meno all’obbligo di portare a termine il campionato al quale la stessa era iscritta;

G.S.D. ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Angelo Silvia;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Angelo SILVIA,

Società G.S.D. ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo SILVIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Angelo SILVIA,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società G.S.D. ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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