FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 99/AA del 22/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARRONE CLUB MILANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1048 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Guido MARRONE, e della società CLUB MILANO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Guido MARRONE, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della Società Club Milano S.S.D.A.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato le somme dovute a titolo di spese legali in favore della società Polisportiva Ciliverghe Mazzano così come riconosciute con Decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport in data 21 gennaio 2025, prot.n.73/2025, nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2024, comunicata all’avv. Andrea Scalco, legale della Società Club Milano S.S.D.A.R.L., con notifica perfezionatasi in data 21.01.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
CLUB MILANO SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Guido Marrone, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Guido MARRONE,
Società CLUB MILANO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Guido Marrone;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Guido MARRONE,
€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società CLUB MILANO SSD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.