FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 106/AA del 25/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MEZZOROTOLO MINO’ OLIVEIRO MATERA SSD LA SPORTIVA CARIATESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1049 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Premio Dylan MEZZOROTOLO, Santo MINO', Giuseppe OLIVEIRO, Giuseppe MATERA e della società SSD LA SPORTIVA CARIATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Premio Dylan MEZZOROTOLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. La Sportiva Cariatese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 luglio 2024 pubblicato dal Comitato Regionale Calabria per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. La Sportiva Cariatese, alla gara Amantea Futsal – La Sportiva Cariatese del 16.3.2025 valevole per la Fase Finale del campionato Under 19 Regionale di Calcio a 5, senza averne titolo in quanto la squadra aveva già raggiunto il limite di fuori quota di calciatori nati nel 2004 consentito dal regolamento; nonché ancora per avere preso parte all’incontro sopra citato utilizzando il nominativo del calciatore sig. Santo Minò nato nel 2007, il cui nominativo è indicato nella distinta di gara con il numero 7; Santo MINO', all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. La Sportiva Cariatese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 luglio 2024 del Comitato Regionale Calabria perchè, nonostante fosse consapevole che il sig. Premio Dylan Mezzorotolo non potesse prendere parte alla gara Amantea Futsal – La Sportiva Cariatese del 16.3.2025, valevole per la Fase Finale del campionato Under 19 Regionale di Calcio a 5, perché nella squadra schierata dalla società S.S.D. La Sportiva Cariatese era stato già raggiunto il limite di fuori quota nati nel 2004 consentito dal regolamento, ha invece volontariamente consentito a tale calciatore di prendere parte al gioco utilizzando il suo nominativo, indicato nella distinta di gara con il numero 7;
Giuseppe OLIVEIRO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. La Sportiva Cariatese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Amantea Futsal – La Sportiva Cariatese del 16.3.2025 valevole per la Fase Finale del campionato Under 19 Regionale di Calcio a 5, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. La Sportiva Cariatese nella quale è indicato al n. 7 il nominativo del calciatore sig. Santo Minò nato nel 2007, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all’incontro dello stesso, mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig Premio Dylan Mezzorotolo nato nell’anno 2004 che non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto la squadra aveva già raggiunto il limite di fuori quota nati nel 2004 consentito dal regolamento;
Giuseppe MATERA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. La Sportiva Cariatese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 luglio 2024 pubblicato dal Comitato Regionale Calabria per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. La Sportiva Cariatese, consentito e comunque non impedito la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. La Sportiva Cariatese alla gara Amantea Futsal – La Sportiva Cariatese del 16.3.2025, valevole per la Fase Finale del campionato Under 19 Regionale di Calcio a 5, del calciatore sig. Premio Dylan Mezzorotolo nato nell’anno 2004 utilizzando il nominativo di un altro calciatore inserito nella distinta di gara al n. 7, sig. Santo Minò nato nel 2007, nonostante il fatto che lo stesso non avesse titolo a partecipare a tale incontro in quanto la squadra aveva già raggiunto il limite consentito dal regolamento di fuori quota nati nel 2004;
SSD LA SPORTIVA CARIATESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giuseppe Matera, Giuseppe Oliverio e Premio Dylan Mezzorotolo e Santo Minò; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Premio Dylan MEZZOROTOLO,
Sig. Santo MINO',
Sig. Giuseppe OLIVEIRO,
Sig. Giuseppe MATERA,
Società SSD LA SPORTIVA CARIATESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Matera;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Premio Dylan MEZZOROTOLO, ⋅ 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Santo MINO',
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe OLIVEIRO,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MATERA,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato Under 19 Regionale di Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2025/2026 per la società SSD LA SPORTIVA CARIATESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.