FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 108/AA del 25/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAPPELLI MARIANI VISANI FC FORLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1021 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco CAPPELLI, Matteo MARIANI, Raffaele VISANI e della società FC FORLI', avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianfranco CAPPELLI, all’epoca dei fatti tesserato come presidente della società F.C. Forlì e dotato dei poteri di rappresentanza della suddetta società, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, per essersi avvalso dell’attività di intermediazione del Sig. Lorenzo Lazzari per la risoluzione del contratto tra la società F.C. Forlì e il Sig. Raffaele Visani, avvenuta in data 28 dicembre 2024, nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso Raffaele Visani;

Matteo MARIANI, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente della società F.C. Forlì, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, per essersi avvalso dell’attività di intermediazione del Sig. Lorenzo Lazzari per la risoluzione del contratto tra la società F.C. Forlì e il Sig. Raffaele Visani, avvenuta in data 28 dicembre 2024, nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso Raffaele Visani; Raffaele VISANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società F.C. Forlì, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, per essersi avvalso dell’attività di intermediazione del Sig. Lorenzo Lazzari per la risoluzione del contratto con la società F.C. Forlì, avvenuta in data 28 dicembre 2024, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante;

FC FORLI', per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Gianfranco Cappelli, Matteo Mariani e Raffaele Visani così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Gianfranco CAPPELLI,

Sig. Matteo MARIANI,

Sig. Raffaele VISANI,

Società FC FORLI', rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianfranco Cappelli;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco CAPPELLI,

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Matteo MARIANI,

2 (due) giornate di squalifica da scontare nelle prime due gare ufficiali della s.s. 2025/2026 a prescindere da quale sia la relativa competizione/torneo di riferimento per il Sig. Raffaele VISANI, € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC FORLI';

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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