FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 110/AA del 25/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARTINI POLANI ASD POL LIBERTAS CENTOCELLE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 975 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio MARTINI, Enrico POLANI e della società ASD POL LIBERTAS CENTOCELLE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Fabio MARTINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Libertas Centocelle, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Fd) ed Fe), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, dal mese di dicembre 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 17 Regionale ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Settore Tecnico; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 17 Regionale, al sig. Enrico Polani nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Enrico POLANI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per società Libertas Centocelle, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per aver lo stesso, dal mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Libertas Centocelle militante nel girone E del campionato Under 17 Regionale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD POL LIBERTAS CENTOCELLE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Fabio Martini ed Enrico Polani all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Fabio MARTINI,
Sig. Enrico POLANI,
Società ASD POL LIBERTAS CENTOCELLE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio MARTINI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio MARTINI,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Enrico POLANI,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD POL LIBERTAS CENTOCELLE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.