FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 113/AA del 05/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DIGREGORIO ASD VELA PIEDICASTELLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1147 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Francesco DIGREGORIO, e della società A.S.D. VELA PIEDICASTELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco DIGREGORIO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vela Piedicastello, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vela Piedicastello, omesso di provvedere al tesseramento del numero minimo di calciatori per poter svolgere il Torneo Pulcini a 7, nonché per avere trasmesso in occasione degli incontri U.S. Dolasiana - A.S.D. Vela Piedicastello del 29.3.2025 ed U.S. Lavis - A.S.D. Vela Piedicastello del 19.5.2025, valevoli per il Torneo Pulcini a 7, delle distinte di gara non rispondenti nel numero e nei nomi ai calciatori che effettivamente hanno preso parte agli incontri; - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vela Piedicastello, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori minori Sig.ri Z.B.A., A.A., S.F., A.A., D.N., B.G. e J.H., nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadre schierate dalla società A.S.D. Vela Piedicastello, alla gara U.S. Lavis - A.S.D. Vela Piedicastello del 19.5.2025 valevole per il Torneo Pulcini a 7; - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito al calciatore minore sig. M.F., benché tesserato per la società Solteri San Giorgio, ed al calciatore minore di B.P., benché di età superiore (anno di nascita 2012) a quella consentita (anni di nascita 2014 e 2015), di prendere parte all’incontro U.S. Lavis - A.S.D. Vela Piedicastello del 19.5.2025, valevole per il Torneo Pulcini a 7; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, ai calciatori minori Sig.ri Z.B.A., A.A., S.F., A.A., D.N., B.G. e J.H. di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

A.S.D. VELA PIEDICASTELLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Francesco Digregorio;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Francesco DIGREGORIO,

Società A.S.D. VELA PIEDICASTELLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco DIGREGORIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco DIGREGORIO,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VELA PIEDICASTELLO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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