FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 133/AA del 11/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MENEGATTO ASD RIGNANO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1160 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Dario MENEGATTO, e della società ASD RIGNANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Dario MENEGATTO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rignano Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 13.4.2025, al termine della gara A.S.D. Rignano Calcio – A.S.D. Impruneta Tavarnuzze valevole per il girone C del campionato Under 17 Allievi Provinciali, e prima dell'inizio della gara Audax Rufina – Alleanza Giovanile valevole per il campionato Under 15 – Giovanissimi Provinciali, pronunciato nei confronti dell’arbitro una frase minacciosa;
ASD RIGNANO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Dario Menegatto così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Nonché, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver un gruppo di propri sostenitori presenti nella tribuna dell’impianto sportivo in occasione della gara Audax Rufina – Alleanza Giovanile del 13.4.2025, valevole per il campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali, rivolto ripetutamente all’indirizzo dell’arbitro espressioni offensive;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Dario MENEGATTO,
Società ASD RIGNANO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Costantino Tosto;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Dario MENEGATTO,
€ 300,00 (tercento/00) di ammenda per la società ASD RIGNANO CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.