F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0025/CFA pubblicata il 9 Settembre 2025 (motivazioni) – PFI-A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio-U.S. A.S.D. Gallicano e altri

Decisione/0025/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0017/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesco Tuccari - Componente

Stefano Papa- Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0017 CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale in data 07.08.2025;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, n. 26 – Stagione Sportiva 2024/2025, pubblicata nel Com. Uff. n. 7 del 01.08.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 03.09.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Stefano Papa e uditi l’Avv. Andrea Dellavalle per la reclamante, l’Avv. Fabio Giotti e l’Avv. Niccolò Beccari per i Sig.ri Massimo Sorini, Fabio Cappelli, Davide Mancino, Jacopo Monti, Lorenzo Galli, Filippo Casucci, Tommaso Ricci, Manuel Vaiani, Luigi Bellucci, Daniele Lera, Andrea Giuliani, Luca Biagi e per la società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio, l’Avv. Stefano Pellacani per la società U.S. A.S.D. Gallicano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda trae origine da quanto refertato dall’arbitro della gara A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio e U.S. A.S.D. Gallicano, valevole per il campionato di seconda categoria Toscana, disputata in data 5.1.2025, il quale, nel referto di gara, riferiva quanto segue: “a partire dal 29 minuto del 2 Tempo, coincidente con l’espulsione dell’allenatore del Gallicano, i giocatori di entrambe le squadre hanno smesso di giocare con agonismo e si passavano semplicemente il pallone, senza attaccare e talvolta lo passavano deliberatamente ai calciatori avversari. Per tale motivo non ho assegnato recupero alla fine del 2 Tempo".

A seguito di segnalazione ricevuta dal Comitato regionale Toscana L.N.D., ed all’esito dell’attività di indagine esperita, il Procuratore federale interregionale, con atto in data 11 giugno 2025, deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana i sig.ri: Massimo Sorini, Fabio Cappelli, Davide Mancino, Jacopo Monti, Lorenzo Galli, Filippo Casucci, Tommaso Ricci, Manuel Vaiani, Luigi Bellucci, Daniele Lera, Andrea Giuliani, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; il sig. Luca Biagi, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; nonché i sig.ri: Lorenzo Grassi, Lorenzo Nardini, Nicholas Salotti, sig. Diego Pieroni, Diego Maiorano, Gabriel Bertoli, Gabriele Pucci, Gabriele Giunta, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la U.S. A.S.D. Gallicano; nonché le società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio e U.S. A.S.D. Gallicano; per rispondere:

- i calciatori di entrambe le squadre, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere: “Unitamente ai propri compagni di squadra, posto in essere una condotta gravemente antisportiva in occasione della gara Borgo a Buggiano – Gallicano del 5.1.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, consistita nell'avere smesso di giocare con agonismo dal ventinovesimo minuto del secondo tempo, limitandosi a passare la palla ai propri compagni di squadra ed ai calciatori avversari”;

- il sig. Luca Biagi, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso posto in essere una condotta gravemente antisportiva in occasione della gara Borgo a Buggiano – Gallicano del 5.1.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, consistita nell'avere invitato i propri calciatori a smettere di giocare con agonismo dal ventinovesimo minuto;

- la società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Massimo Sorini, Fabio Cappelli, Davide Mancino, Jacopo Monti, Lorenzo Galli, Filippo Casucci, Tommaso Ricci, Manuel Vaiani, Luigi Bellucci, Daniele Lera, Andrea Giuliani e Luca Biagi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- la società U.S. A.S.D. Gallicano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Lorenzo Grassi, Lorenzo Nardini, Nicholas Salotti, Diego Pieroni, Diego Maiorano, Gabriel Bertoli, Gabriele Pucci e Gabriele Giunta, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Nel corso del dibattimento innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, la Procura federale, richiamato l’atto di deferimento e gli atti di indagine, ha chiesto l’irrogazione della sanzione della squalifica di 6 giornate per ciascuno dei giocatori di entrambe le squadre, A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio e U.S. ASD Gallicano, la squalifica per 2 mesi per l’allenatore della squadra A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio e l’ammenda di 600, a titolo di responsabilità oggettiva per ciascuna delle due società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio e U.S. ASD Gallicano. I legali dei tesserati e delle società deferite hanno instato per il proscioglimento dei propri assistiti, facendo seguito al deposito di tempestive memorie difensive.

All’esito del dibattimento il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana ha ritenuto di non accogliere il deferimento, respingendo il medesimo nei confronti di tutti i soggetti deferiti.

A suffragio della decisione assunta il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana ha rilevato che la contestazione (unica per tutti i deferiti) risultava generica, sostanziandosi in un richiamo al concetto di “responsabilità corale”, non in grado, nell’ordinamento sportivo, di legittimare una pronuncia di condanna. Secondo il Tribunale, inoltre, le particolari circostanze della partita (risultato ormai acquisito, una squadra in netta inferiorità numerica e sotto nel punteggio, la possibilità di inutili infortuni etc.) potevano consentire alle due squadre di “abbassare il ritmo”, senza che questo comportasse alcuna violazione delle regole del gioco e dei principi di lealtà sportiva.

Il Procuratore federale interregionale ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, evidenziando che il concetto di “responsabilità corale” risultava del tutto avulso dalla fattispecie in esame e che la condotta posta in essere dai tesserati delle due squadre, connotata da profili di grave antisportività, doveva intendersi foriera di responsabilità disciplinare ascrivibile ad ogni calciatore (oltre che all’allenatore della società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio) in quanto sovrapponibile al comportamento di ognuno degli stessi.

La reclamante ha chiesto, dunque, la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana e la comminazione a carico dei tesserati, e delle società coinvolte, delle medesime sanzioni richieste nel corso del procedimento innanzi al Giudice di prime cure.

La società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio, unitamente ai Sig.ri Massimo Sorini, Fabio Cappelli, Davide Mancino, Jacopo Monti, Lorenzo Galli, Filippo Casucci, Tommaso Ricci, Manuel Vaiani, Luigi Bellucci, Daniele Lera, Andrea Giuliani, Luca Biagi, hanno depositato, per il tramite dell’Avv. Fabio Giotti e dell’Avv. Niccolò Beccari, memoria difensiva in data 26/08/2025, con la quale ha chiesto “di respingere l’appello della Procura federale e confermare la decisione del TFT Toscana impugnata”.

La società U.S. A.S.D. Gallicano ha depositato, per il tramite dell’Avv. Stefano Pellacani, memoria difensiva in data 22/08/2025, con la quale ha insistito “per il proscioglimento della società, non avendo i propri tesserati commesso l’illecito disciplinare oggetto di contestazione”.

All’udienza del 03.09.2025, sentiti il rappresentante della Procura federale, Avv. Andrea Dellavalle, ed i difensori dei reclamati, Avv. Fabio Giotti, Avv. Niccolò Beccari e Avv. Stefano Pellacani, il procedimento è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come riferito nella parte in narrativa che precede, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana ha ritenuto di non accogliere il deferimento proposto dalla Procura federale, respingendo il medesimo nei confronti di tutti i soggetti deferiti.

2. Secondo il giudice di prime cure la contestazione mossa dalla Procura federale (unica per tutti i deferiti) risultava generica, sostanziandosi in un richiamo al concetto di “responsabilità corale”, non in grado, nell’ordinamento sportivo, di legittimare una pronuncia di condanna. Secondo il Tribunale, inoltre, le particolari circostanze della partita (risultato ormai acquisito, una squadra in netta inferiorità numerica e sotto nel punteggio, la possibilità di inutili infortuni etc.) potevano consentire alle due squadre di “abbassare il ritmo”, senza che questo comportasse alcuna violazione delle regole del gioco e dei principi di lealtà sportiva.

3. Nel proporre il gravame introduttivo del presente grado di giudizio, il Procuratore federale interregionale ha inteso affermare che il concetto di “responsabilità corale” risultava del tutto avulso dalla fattispecie in esame e che la condotta posta in essere dai tesserati delle due squadre, connotata da profili di grave antisportività, doveva intendersi foriera di responsabilità disciplinare ascrivibile ad ogni calciatore (oltre che all’allenatore della società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio) in quanto sovrapponibile al comportamento di ognuno degli stessi.

4. Il reclamo è parzialmente fondato, nei sensi e nei limiti di cui infra.

5. In via di principalità, occorre osservare che, in ogni pratica sportiva agonistica, la competizione fra gli atleti partecipanti ad una gara risulta l’essenza ed il fondamento stesso della disciplina sportiva.

Lo spirito competitivo, naturalmente temperato dal fair play e, dunque, dal rispetto delle regole del gioco e dalla necessità di tenere una condotta leale nei confronti degli avversari, assurge pertanto a principio fondamentale dello sport perché stimola atleti e squadre a superare i propri limiti, a ricercare il miglioramento ed a raggiungere l'eccellenza attraverso l'impegno e la disciplina.

In tale prospettiva, lo spirito competitivo e il fair play costituiscono aspetti del medesimo fenomeno e sono elementi strutturali – non opzionali – dell’agire sportivo, tanto che efficacemente è stato detto che la competizione è l’anima dello sport e il fair play ne è la forma.

In assenza di impegno agonistico la “gara” degrada a mero simulacro.

Il dovere di evitare condotte platealmente non competitive, pur non essendo espressamente sancito dalle norme federali, deve intendersi ricompreso nell’art. 12 della UEFA Disciplinary Regulations, che impone di astenersi da qualunque condotta che possa danneggiare “l’integrità delle gare”: “All entities and persons bound by UEFA’s rules and regulations must refrain from any behaviour that damages or could damage the integrity of matches and competitions …”.

E ciò analogamente a quanto previsto, in modo espresso, da altre federazioni internazionali (v. per il Tennis: 2025 Official Grand slam rule book, art. 3, lett. e) e per il Badminton: BWF Statutes, Section 2.2.4:  Code of conduct: players, art. 4.2.6.) che hanno sancito normativamente l’obbligo del “best efforts”.

In ogni caso, tale comportamento risulta vietato dall’art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC.

E’ nota, sul punto, l’elaborazione giurisprudenziale sia endo e che esofederale sul principio di lealtà, correttezza e probità: l’attività sportiva si fonda sul rispetto di tale principio che costituisce l’in sè dell’ordinamento sportivo.

Tale previsione si ricollega alla risoluzione dei ministri europei responsabili per lo sport del 13-15 maggio 1992 che, dopo aver sottolineato che il fair play incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo, evidenzia che il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi e comprende – tra l’altro - la lotta contro l’imbroglio e contro le astuzie al limite della regola.

Sotto altro profilo, tali principi non sono suscettibili di essere circoscritti all’interno di fattispecie definite secondo i criteri della precisione e della determinatezza. Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa.

Orbene, l’ordinamento sportivo - in virtù del principio sopra detto - non può tollerare che i partecipanti ad una competizione sportiva agonistica decidano deliberatamente di  smettere di giocare con agonismo, così rinunciando ad ogni forma di competizione con gli avversari, contravvenendo al principio fondamentali di lealtà, probità e correttezza e, nel contempo, incidendo sull’interesse dei fruitori dell’evento, quali gli spettatori presenti od eventualmente collegati tramite piattaforme televisive od altri mezzi di trasmissione, che non avrebbero alcun interesse ad assistere ad una gara priva di ogni competizione fra i giocatori.

6. Alla luce di tale fondamentale premessa, e venendo alle fattispecie in esame, si evidenzia che il comportamento tenuto dai calciatori partecipanti alla gara A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio e U.S. A.S.D. Gallicano, così come riferito dal direttore di gara nel proprio referto, secondo il quale “a partire dal 29 minuto del 2 Tempo, coincidente con l’espulsione dell’allenatore del Gallicano, i giocatori di entrambe le squadre hannosmesso digiocareconagonismoe si passavano semplicemente il pallone, senza attaccare e talvolta lo passavano deliberatamente ai calciatori avversari …", integra - naturalmente in quanto ritenuto sufficientemente provato ed individuato - un comportamento gravemente antisportivo, sostanziandosi in una palese violazione dei citati principi che individuano nell’agonismo e nella sana competizione tra avversari i valori fondanti dello sport e della lealtà sportiva.

Si ribadisce, al riguardo, che l’ordinamento sportivo, e dunque anche l’ordinamento federale, che di esso costituisce attuazione, non può in alcun modo legittimare il comportamento di giocatori che, peraltro per un tempo considerevole, pari ad addirittura 16 minuti di gioco (quasi un quinto dell’intera durata della gara), rinuncino ad ogni forma di competizione tra loro, passandosi semplicemente il pallone, senza attaccare, addirittura passandosi deliberatamente il pallone fra i calciatori avversari.

7. Tanto rilevato, e venendo agli elementi probatori posti dalla Procura federale a fondamento della responsabilità disciplinare in capo ai soggetti dalla stessa deferiti - e poi prosciolti dal Tribunale di prime cure - si evidenzia che il referto redatto dal direttore di gara risulta di tenore chiaro ed inequivocabile.

Nel riferire che “a partire dal 29 minuto del 2 Tempo, coincidente con l’espulsione dell’allenatore del Gallicano, i giocatori di entrambe le squadre hanno smesso di giocare con agonismo e si passavano semplicemente il pallone, senza attaccare e talvolta lo passavano deliberatamente ai calciatori avversari …", l’arbitro ha, infatti, chiaramente e specificamente individuato la condotta antisportiva tenuta dai calciatori, qualificata quale rinuncia a giocare con agonismo, a fronte della decisione dei calciatori di passarsi semplicemente il pallone senza attaccare ed addirittura, talvolta, di passare il pallone deliberatamente ai calciatori avversari. Il direttore di gara ha addebitato la citata condotta ai calciatori di entrambe le squadre.

Questa Corte, pertanto, non condivide l’assunto del Giudice di prime cure, secondo il quale la contestazione di responsabilità disciplinare sarebbe generica, né, tanto meno, l’affermazione secondo la quale, le particolari circostanze della partita (risultato ormai acquisito, una squadra in netta inferiorità numerica e sotto nel punteggio, la possibilità di inutili infortuni etc.) potevano consentire alle due squadre di “abbassare il ritmo”, senza che questo comportasse alcuna violazione delle regole del gioco e dei principi di lealtà sportiva.

Come già rilevato, nella fattispecie in esame si è in presenza di un comportamento gravemente antisportivo, perpetrato dai calciatori di entrambe le squadre, la cui condotta, specificamente individuata e refertata dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, è consistita nella rinuncia ad ogni forma di competizione tra loro, peraltro per un tempo considerevole, pari ad addirittura 16 minuti di gioco (quasi un quinto dell’intera durata della gara) in palese violazione dei citati principi che individuano nell’agonismo e nella sana competizione tra avversari i valori fondanti dello sport e della lealtà sportiva.

Come altresì già rilevato, la condotta antisportiva tenuta dai calciatori è stata esaustivamente refertata dal direttore di gara che, nel proprio rapporto, ha specificamente individuato la condotta oggetto di contestazione, qualificata quale rinuncia a giocare con agonismo, a fronte della decisione presa dai calciatori di passarsi semplicemente il pallone senza attaccare ed addirittura, talvolta, di passare il pallone deliberatamente ai calciatori avversari.

In ordine alla valenza probatoria del referto arbitrale per quanto concerne il comportamento tenuto dai calciatori durante la gara, è sufficiente citare la granitica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale i rapporti del direttore di gara integrano piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza sportiva (ex multis, Corte federale d’appello, sez. unite, n. 119/20232024) che agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidefacenza riconosciuta alla refertazione arbitrale ne deriva che, salvo il caso di intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza di quanto ivi riportato, gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come "effettivamente verificati".

Nella fattispecie in esame, pertanto, alla luce della chiara evidenza di quanto riportato nel referto arbitrale, risulta sufficientemente provata la condotta tenuta dai calciatori di entrambe le squadre che, a partire dal 29’ minuto del secondo tempo, hanno rinunciato ad ogni forma di competizione tra loro, ponendo in essere, ad avviso di questa Corte, un comportamento gravemente antisportivo, posto in essere in palese violazione dei principi della lealtà sportiva.

8. Per quanto concerne l’individuazione dei soggetti ai quali ascrivere la citata condotta, fonte di responsabilità, questa Corte - in conformità alla propria giurisprudenza - intende, preliminarmente, evidenziare come, in sede disciplinare, non si può assecondare una ricostruzione accusatoria dei fatti in termini di responsabilità cd. “corale”, in quanto tale ipotesi si porrebbe in contrasto con il principio di tipicità e personalità dell’illecito sportivo e con il principio di legalità, a cui l’ordinamento sportivo non è certamente estraneo (Cfr. Corte federale d’appello, sez. unite, decisione n. 34-24/25; Collegio di Garanzia dello sport, sez. I, n. 23/2021 e sez. II, n. 11/2024).

Ritiene questa Corte che, nella fattispecie in esame, ed a fronte della chiara evidenza di quanto riportato dal direttore di gara nel referto arbitrale, la condotta gravemente antisportiva ivi rappresentata debba essere ascritta a tutti i giocatori di entrambe le squadre (ad eccezione, come si verrà infra ad illustrare, dei portieri e dell’allenatore della società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio) senza che ciò possa integrare un’ipotesi di “responsabilità corale”, sostanziandosi in una responsabilità di ogni singolo calciatore per aver posto in essere una medesima condotta in contrasto con i principi della lealtà sportiva.

A fondamento della responsabilità disciplinare contestata ai calciatori, deve ancora porsi il referto arbitrale che, riferendo come “ a partire dal 29 minuto del 2 Tempo, coincidente con l’espulsione dell’allenatore del Gallicano, i giocatori di entrambe le squadre hanno smesso di giocare con agonismo e si passavano semplicemente il pallone, senza attaccare e talvolta lo passavano deliberatamente ai calciatori avversari …", ha chiaramente specificato la condotta contestata, individuando i soggetti a cui addebitarla nei giocatori di “entrambe le squadre”.

Nel proprio referto, il direttore di gara non ha inteso indicare una condotta specifica addebitabile ad un singolo calciatore (quale sarebbe stata, ad esempio, la condotta di un calciatore che si fosse prodigato per danneggiare la propria squadra, in ipotesi compiendo un autogol o facilitando una rete avversaria) ma ha inteso riferire di un comportamento di tutti i calciatori che, indistintamente, hanno smesso di giocare con agonismo, passandosi semplicemente il pallone, senza attaccare e talvolta passando deliberatamente il pallone ai calciatori avversari.

La circostanza che non vede, nel referto di gara, l’indicazione di condotte specificamente addebitate ad ogni singolo calciatore, deve essere anche ricondotta al tempo considerevole, pari addirittura a 16 minuti di gioco, per il quale si è perpetrata la citata condotta. Nella fattispecie in esame, infatti, non si è in presenza di un atteggiamento improntato alla cosiddetta “melina” che, a volte, le squadre adottano negli ultimi minuti di gioco, anche come strategia per salvaguardare il risultato, ma ad un atteggiamento di totale rinuncia ad ogni forma di agonismo per quasi metà del secondo tempo di gioco.

In un tale così ampio lasso temporale (16 minuti) non si potrebbe certo richiedere all’arbitro di indicare nel proprio referto i singoli palleggi posti in essere da ogni singolo calciatore o i passaggi indebitamente intercorsi fra calciatori avversari, dato che - vale ribadire - in un così ampio lasso di tempo, si può oggettivamente ritenere che detti passaggi si siano ripetuti innumerevoli volte.

Correttamente, pertanto, l’arbitro, nell’impossibilità di fare altrimenti, ha inteso rilevare il comportamento antisportivo tenuto dai calciatori, descriverlo compiutamente, (evidenziando come “i giocatori di entrambe le squadre hanno smesso di giocare con agonismo e si passavano semplicemente il pallone, senza attaccare e talvolta lo passavano deliberatamente ai calciatori avversari …"), addebitando tale comportamento ai giocatori di entrambe le squadre.

Ritiene pertanto questa Corte che, nella presente fattispecie, non si è in presenza di una situazione di “responsabilità corale” ma di una somma di responsabilità individuali, addebitabile ai calciatori di entrambe le squadre sulla base delle chiare risultanze del referto arbitrale, a fronte della piena sovrapponibilità del comportamento tenuto da ciascun calciatore, a partire dal 29’ minuto del secondo tempo.

Diversamente opinando, l’ordinamento sportivo, e dunque anche l’ordinamento federale, che di esso costituisce attuazione, andrebbe a non sanzionare un comportamento gravemente antisportivo, in grado di legittimare, in ipotesi, la decisione di squadre che, magari a fronte dell’opportunità di conseguire un punto a testa in classifica mediante un pareggio, rinuncino giocare con agonismo per lunghi tratti od addirittura per tutta la durata della gara.

Non vi è chi non veda come tale circostanza costituirebbe un gravissimo precedente, ponendosi in contrasto con i più evidenti principi della lealtà sportiva per quanto concerne gli atleti, e facendo inoltre scemare l’interesse dei fruitori dell’evento, quali gli spettatori, che non avrebbero alcun interesse ad assistere ad una gara priva di ogni competizione fra i giocatori.

9. Alla luce di quanto sovraesposto questa Corte, diversamente dal giudice di prime cure, ritiene accertata, sulla base della chiara evidenza di quanto riportato dal direttore di gara nel referto arbitrale, la condotta gravemente antisportiva ivi rappresentata nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre, ad eccezione dei portieri e dell’allenatore della società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio (l’allenatore della società U.S. A.S.D. Gallicano era stato espulso al 29’ del secondo tempo e non era stato pertanto oggetto di deferimento ad opera della Procura federale).

10. In merito alla contestata responsabilità disciplinare in capo ai portieri ed all’allenatore della società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio, questa Corte ritiene, infatti, che proprio le argomentazioni sovra illustrate sulla valenza probatoria del referto arbitrale, portino ad affermare l’estraneità degli stessi alla condotta antisportiva contestata, o quanto meno l’assenza di idonei riscontri probatori in grado di legittimarne l’affermazione.

Per quanto concerne i portieri, infatti, il direttore di gara, nel qualificare la condotta antisportiva nella decisione dei calciatori di entrambe le squadre di smettere di giocare con agonismo, ha inteso specificare che, dal 29’ del secondo tempo, gli stessi hanno giocato “senza attaccare”. Tale condotta antisportiva non può dunque riferirsi anche ai portieri dato che, con ogni evidenza, il ruolo del portiere si contraddistingue per diversa funzione rispetto a quella di “attaccare”, propria degli altri giocatori “di movimento” (oltre che per una diversa regolamentazione, dato che, ad esempio, il portiere è l’unico giocatore a poter toccare il pallone con le mani nella propria area di rigore).

Si ritiene, inoltre, che qualora l’arbitro avesse avuto contezza di una condotta antisportiva da addebitarsi specificamente ai portieri, avrebbe dovuto necessariamente indicarla nel referto, dovendo, nella fattispecie, l’assenza di ogni riferimento al riguardo nel referto arbitrale, portare alla pronuncia di proscioglimento dei portieri, a fronte della mancanza di alcun elemento probatorio idoneo a legittimare una diversa pronuncia sanzionatoria.

11. Parimenti, anche nei confronti dell'allenatore della società ASD Borgo a Buggiano Calcio, sig. Luca Biagi, questa Corte non riscontra alcun elemento probatorio in grado di legittimare l'irrogazione di una sanzione disciplinare a suo carico.

Nel referto arbitrale, infatti, non vi è alcun riferimento ad una condotta attribuita all’allenatore, sig. Luca Biagi, che possa aver determinato, o anche solo contribuito a determinare, la condotta antisportiva tenuta dai calciatori in campo.

Nel deferimento, e nel reclamo introduttivo del presente grado di giudizio, la Procura federale pone a fondamento della contestazione mossa nei confronti dell’allenatore, le dichiarazioni rilasciate dallo stesso in sede di audizione innanzi al medesimo ufficio, nelle quali il sig. Biagi ha, fra l’altro, dichiarato "ad un quarto d’ora dalla fine della gara, io ho detto ai giocatori della mia squadra di giocare tranquilli perché avevo paura della reazione sul campo degli avversari".

Diversamente da quanto affermato dalla Procura, e come correttamente illustrato dalla difesa del reclamato, tuttavia, il tenore di tale dichiarazione, di per sé solo, non risulta in grado di provare il coinvolgimento dell’allenatore nella condotta antisportiva posta in essere dai calciatori, potendo l’esortazione a “giocare tranquilli” risultare una legittima indicazione tecnica atta a conservare il risultato favorevole per la sua squadra (che peraltro si trovava in ampia superiorità numerica rispetto all’avversario, decimato dalle espulsioni comminate dal direttore di gara) preservando l’incolumità dei propri calciatori, a fronte dell’atteggiamento aggressivo dimostrato nella precedente parte di gara dai calciatori avversari.

Come è stato recentemente ritenuto da questa Corte federale d’appello (CFA, SS.UU., n. 7/2025-2026), se è vero che lo standard probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare può attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, non è men vero che il relativo accertamento dev’essere condotto alla stregua di indizi corrispondenti a dati di fatto certi, dunque non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, e connotati da requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo la basilare regola di diritto comune stabilita dall’art. 192, comma 2, del Codice di procedura penale (“L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”).

 L’allenatore della società ASD Borgo a Buggiano Calcio, sig. Luca Biagi, deve essere pertanto prosciolto da ogni contestazione, concordandosi, sul punto, con quanto motivato dal Giudice di prime cure che, del tutto correttamente, oltre a ritenere l’indicazione proferita dall’allenatore “più simile ad una indicazione tecnica piuttosto che una istigazione a porre in essere un comportamento non regolamentare”, ha inteso correttamente evidenziare, ad ulteriore riprova dell’infondatezza della contestazione mossa nei confronti del medesimo, che l’indicazione pronunciata dal sig. Biagi, “potrebbe valere  (in estrema ipotesi) solo per il Borgo a Buggiano di cui il Biagi era allenatore e non certo per il Gallicano”.

12. Per quanto concerne l’entità delle sanzioni da irrogare ai calciatori delle squadre, questa Corte ritiene equo, valutata la peculiarità della fattispecie e le particolari circostanze della partita (risultato ormai acquisito, una squadra in netta inferiorità numerica) contenere l’entità delle stesse al minimo edittale previsto dall’art. 39, comma 1 del CGS.

Per le medesime ragioni, anche l’entità dell’ammenda posta a carico delle società coinvolte a titolo di responsabilità oggettiva, potrà essere più contenuta rispetto alle richieste della Procura federale.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Fabio Cappelli: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Davide Mancino: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Jacopo Monti: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Lorenzo Galli: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Filippo Casucci: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Tommaso Ricci: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

-  al sig. Manuel Vaiani: la squalifica di 2 (due)) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Luigi Bellucci: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Daniele Lera: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Andrea Giuliani: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Lorenzo Nardini: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Nicholas Salotti: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Diego Pieroni: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Diego Maiorano: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Gabriel Bertoli: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Gabriele Pucci: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- al sig. Gabriele Giunta: la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- alla società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio: l’ammenda di 200,00 (duecento/00);

- alla società U.S. A.S.D. Gallicano: l’ammenda di 200,00 (duecento/00).

Conferma il proscioglimento del Sig. Massimo Sorini, del Sig. Lorenzo Grassi e del Sig. Luca Biagi.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Papa                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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