F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0027/CFA pubblicata il 15 Settembre 2025 (motivazioni) – Sig. Francesco Pittella – società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D.
Decisione/0027/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0016/CFA/2025-2026
Registro procedimenti n. 0018/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Castiglia – Presidente
Stefano Papa – Componente
Roberta Landi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami numero 0016/CFA/2025-2026 proposto dal sig. Francesco Pittella in data 07.08.2025 e numero 0018/CFA/2025-2026 proposto dalla Società Bagnolo Calcio in data 07.08.2025
per la riforma
della decisione n. 0025/TFNSD-2025-2026, resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare in data 22.07.2025, pubblicata in data 01.08.2025 e relativa al deferimento n. 31321/798pf24-25/GC/SA/fm del 24.06.2025, là dove irroga «al sig. Francesco Pittella, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare in gare ufficiali nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva» e «alla società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D., euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda» il primo per aver violato gli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, CGS FIGC e, la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS FIGC.
Visti i reclami e i relativi allegati;
udita la costituzione della Parte reclamata;
visti tutti gli atti di causa.
Relatore all’udienza del 05.09.2025, tenutasi parzialmente in videoconferenza, il Cons. Roberta Landi e uditi l’avv. Elena Spallanzani per il Sig. Francesco Pittella, l’avv. Matteo Campani per la società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. e l’avv. Debora Bandoni per la Procura federale; presenti, altresì, il sig. Francesco Pittella e la sig.ra Elena Sberveglieri, Presidente della società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 24 giugno 2025 il sig. Francesco Pittella e la società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. sono stati deferiti innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale per rispondere:
i. il sig. Francesco Pittella, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 CGS FIGC «per avere lo stesso, in data 25.1.2025, nel corso della gara Mattagnanese BSL – Bagnolo Calcio a 5, valevole per il girone C del campionato di serie B di calcio a 5, proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore avversario sig. Mattias Gningue, schierato nelle fila della squadra della società ospitante A.S.D. Mattagnanese BSL con la maglia numero 6, le seguenti testuali espressioni: “negro”, “scimmia”»;
ii.la società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. «a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Pittella così come descritti nel precedente capo di incolpazione».
Espletata l’istruttoria e svolta la discussione, la Procura federale ha chiesto l’irrogazione, nei confronti del sig. Francesco Pittella, della squalifica per 10 (dieci) giornate – da scontare in gare del campionato di competenza nel corso della corrente stagione sportiva – e, nei confronti della società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D., dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
2. Il Giudice di primo grado, rigettate le richieste istruttorie articolate dai deferiti perché ritenute ultronee oltre che inammissibili per come formulate e valutato che dall’esame della documentazione già presente nel fascicolo processuale i fatti contestati trovassero oggettivo riscontro, ha ritenuto «oggettivamente provato che il calciatore Mattia Gningue sia stato destinatario di frasi di discriminazione razziale da parte del calciatore avversario Francesco Pittella» in occasione della partita di calcio a 5 disputata il 25 gennaio 2025 tra la Mattagnanese B.S.L. e la Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. Accertata la responsabilità dell’atleta, il Tribunale federale ne ha fatto altresì conseguire «la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. per la quale, all’epoca dei fatti, era tesserato l’atleta Pittella». Quanto al trattamento sanzionatorio, il Giudice di prime cure ha aderito alle richieste della Procura federale, irrogando al Pittella la sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica, da scontare in gare ufficiali nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva, e al Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
3. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto reclamo, in via autonoma, sia il calciatore Pittella che la Bagnolo Calcio a 5 A.S.D.
La difesa del sig. Pittella ha chiesto a questo Collegio, in via principale, di annullare la statuizione di prime cure perché emessa in assenza di prove sufficienti a fondare l’accertamento delle responsabilità ascritte al Calciatore. Più nello specifico, Parte reclamante lamenta che la statuizione gravata si fonderebbe «esclusivamente sulla dichiarazione della persona che si ritiene offesa, senza alcun altro elemento di prova o conferma oggettiva». In tale direzione, nulla proverebbe il referto di gara, che non fa menzione alcuna dell’utilizzo di espressioni di stampo razzista verso il calciatore Gningue. Sempre a detta del Reclamante, nulla proverebbero nemmeno le dichiarazioni rilasciate dai tesserati della Mattagnanese B.S.L., sig. Begliomini Emanuele (allenatore) e sig. Pieraccioli Daniele (dirigente), le quali, oltre che de relato, non sarebbero né lineari né concordi. Secondo la difesa ad sig. Pittella, la distanza dei testi dallo scambio verbale intercorso tra Gningue e Pittella, unitamente alla particolare rumorosità del campo di gioco, entrambi elementi riscontrabili dal video agli atti del fascicolo di primo grado, renderebbero poco verosimile che sia davvero intervenuto l’ascolto delle frasi imputate al Pittella. Inoltre, mente il Pieraccioli, in sede di audizione, avrebbe riferito di aver ascoltato «frasi razziste» all'indirizzo del sig. Gningue, ma senza riportarle nello specifico, il Begliomini avrebbe riferito di aver ascoltato parole diverse (l'espressione «negro di merda») da quelle riportate nel capo di incolpazione (l’epiteto «negro» o «scimmia»). Né proverebbe alcunché la nota di riscontro trasmessa in data 24.3.2025 dalla stazione di Ronta della legione Carabinieri “Toscana”, dal momento che le forze dell’ordine sono intervenute a fine partita, quando le squadre erano già negli spogliatoi; senza contare che i Carabinieri, in occasione delle loro verifiche, hanno sì riferito di avere identificato il Pittella, ma questi si sarebbe limitato a riferito loro «di aver avuto un diverbio durante la partita e di essersi scusato». Ancora, il Tribunale avrebbe riferito una pregnanza probatoria eccessiva agli articoli di giornale allegati all'esposto della Mattagnanese dal quale ha preso avvio la vertenza, dal tono chiaramente sensazionalistico; come pure avrebbe mal interpretato le dichiarazioni della dirigenza della Bagnolo Calcio a 5 A.S.D., dal momento che la Presidente Sberveglieri avrebbe dichiarato di non aver sentito nulla e di essersi scusata semplicemente per placare gli animi; circostanza confermata in sede di audizione anche dal Vicepresidente del club, sig. Ivan Marciano. Quanto poi alle dichiarazioni rilasciate dal sig. Pittella, il Tribunale avrebbe errato nel trovare conferma degli addebiti a suo carico nel fatto di «essersi, a fine gara, scusato personalmente con il presidente della Mattagnanese e con il giocatore
avversario Mattias Gningue», come pure nell’aver confermato «di essere stato raggiunto da una pattuglia dei Carabinieri che lo identificava». E questo perché anche il Pittella avrebbe riferito di essersi scusato al solo fine di calmare gli animi, senza rendere dichiarazioni dal contenuto confessorio, ancor più avendo lui stesso precisato nel corso dell’audizione da parte della Procura di aver risposto a delle offese «senza oltrepassare il limite del colore della nazionalità».
In via subordinata, la difesa del Pittella ha chiesto a questa Corte di ridurre significativamente la sanzione inflitta all’Atleta, «per manifesta sproporzione rispetto al contenuto probatorio e in osservanza del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni». In ogni caso ed in via istruttoria, ha insistito per l’audizione del giocatore Ottavio Muto e dei direttori di gara sui fatti e gli accadimenti per cui è procedimento, già avanzata in primo grado e – sempre a dire della Reclamante – inspiegabilmente e immotivatamente rigettata dal Tribunale.
4. Dal tenore sostanzialmente speculare il reclamo della Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. per cui è procedimento, il quale, sia nei motivi di gravame che nelle richieste – anche istruttorie – rassegnate a questa Corte, ricalca il gravame proposto dal sig. Pittella. Unica eccezione la presentazione, da parte della sola difesa del club, della richiesta di sospensione cautelare della sanzione pecuniaria irrogata nei suoi confronti dal Tribunale, poi formalmente rinunciata con atto del 07.08.2025.
5. La Procura federale è comparsa direttamente all’udienza del 5 settembre 2025, là dove, nel costituirsi, ha richiesto il rigetto di entrambi i reclami e l'integrale conferma della decisione impugnata. Ad avviso della Procura, tutto il compendio probatorio offerto al Giudice di prime cure a fondamento della decisione gravata sarebbe sufficiente a suffragare le accuse e, dunque, le pronunciate condanne. In ordine, poi, alle istanze istrutto ie reiterate dalle Reclamanti, ne ha chiesto il rigetto per le argomentazioni già spese dallo stesso Giudice di prime cure e fatte proprie.
6. All’udienza del 5 settembre 2025, udite le parti, la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Nel caso che qui occupa, il procedimento numero 0016/CFA/2025-2026, proposto dal sig. Francesco Pittella il 07.08.2025, e il procedimento numero 0018/CFA/2025-2026, proposto dalla Società Bagnolo Calcio in pari data, hanno entrambi hanno ad oggetto il gravame avverso la decisione n. 0025/TFNSD-2025-2026, resa il 22.07.2025 dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, pubblicata in data 01.08.2025, e relativa al deferimento n. 31321/798pf24-25/GC/SA/fm del 24.06.2025.
Va dunque disposta, in via preliminare, la riunione dei procedimenti in epigrafe.
8. Prima di decidere nel merito la vertenza, questo Collegio è altresì chiamato ad esaminare le istanze istruttorie reiterate in appello dagli incolpati.
Con i rispettivi reclami, sia la difesa del sig. Pittella che quella della società Bagnoli Calcio a 5 A.S.D. hanno insistito per l’audizione del giocatore Ottavio Muto e quest’ultima anche degli arbitri di gara sui fatti e gli accadimenti per cui è procedimento. Richiesta, questa, già avanzata in primo grado e rigettata dal Tribunale, sia perché inconferente, dal momento che i direttori di gara avevano già riportato nel referto di gara tutto quanto da loro riscontrato durante l’incontro Mattagnanese BSL – Bagnolo Calcio a 5 del 25 gennaio 2025, sia perché inammissibile, atteso che al giocatore Ottavio Muto si chiedeva di riferire su circostanze “negative” (rectius: parole e offese non udite).
Come ribadito di recente da questo Collegio a Sezioni unite, «per principio consolidato, la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. Pertanto i procedimenti in ordine alle infrazioni disciplinari si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel rapporto e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo» (CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025; in tal senso, già CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).
Nel caso che occupa e su un piano ancor più generale, è l’articolazione stessa dell’istanza istruttoria a renderla irricevibile, sia perché non formulata per capitoli di prova specifici, sia perché volta a riferire su circostanze negative.
Non v’è dubbio che – seppur con i dovuti adattamenti legati alle richiamate specificità del giudizio sportivo – le disposizioni del Codice di procedura civile integrano il rito regolato dal CGS FIGC per tutto quanto per quanto ivi non previsto (arg. ex art. 2, comma 6, Codice CONI). In tale prospettiva, l’art. 244 c.p.c. dispone che la prova per testi «deve essere edotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata». A tal riguardo, è da tempo consolidato l’orientamento secondo il quale, anche nel giudizio sportivo, la deduzione della prova testimoniale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere veicolata mediante l’indicazione specifica delle persone da ascoltare e dei fatti che si mira a provare. Ciò al duplice scopo di consentire, al giudice, la valutazione della concludenza della prova e, alla controparte, la preparazione di adeguata difesa. Né la prova testimoniale può esse capitolata in termini negativi (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).
Alla luce di tutto quanto innanzi, la prova testimoniale così come richiesta dagli odierni reclamanti, e dunque non formulata per specifici capitoli di prova e/o volta a riferire su circostanze negative (“il non aver udito”) va rigettata non soltanto perché ultronea, ma ancor prima perché inammissibile per come formulata.
9. Venendo all’esame, nel merito, della controversia, viene rimproverato agli incolpati – direttamente al Sig. Pittella, a titolo di responsabilità oggettiva alla società Bagnoli Calcio a 5 A.S.D. – una condotta ritenuta – tra l’altro – in violazione dell’art. 28 CGS FIGC.
La disposizione in parola sancisce: «1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori».
Si tratta di un illecito che, da tempo, trova ampio e diffuso riconoscimento nel sistema italo-europeo delle fonti (ne offre un puntuale inquadramento CFA, SS.UU., n. 0115/2024-2025), ma che assume ancor più marcato disvalore nell’ambito del movimento sportivo, là dove viola apertamente uno dei principi fondamentali sanciti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, d sposizione che, al omma 5, declina il p incipio di non discriminazione, del quale l’art. 28 CGS FIGC offre un’immediata ricaduta precettiva.
Nel sistema della giustizia sportiva, l’esigenza di prevenire – prima ancora che reprimere – ogni condotta che possa attentare ai valori di lealtà, correttezza e probità che devono informare “ogni rapporto riferibile all’attività sportiva” (art. 4, comma 1, CGS FIGC) si traduce, sul piano probatorio, in un sistema di responsabilità disciplinare che, seppur non rimesso a meri calcoli probabilistici, è chiamato a spiegare la sua autorità sanzionatoria tutte le volte nelle quali le emergenze processuali – anche di sola natura indiziaria – siano tali da suffragare un «confortevole convincimento» della violazione (in questa direzione, CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024). Detto in altre parole, per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, ancor più se connotata da tratti discriminatori come nel caso previsto e punito dall’art. 28 CGS FIGC, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi bastevole la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito, la quale ben può essere attinta dal riscontro obiettivo di indizi gravi, precisi e concordanti (CAF, n. 14/2020-2021; SS.UU., n. 19/2020-2021).
In tale direzione, questo Collegio concorda con il Tribunale nazionale che i fatti contestati agli incolpati trovino oggettivo riscontro nelle risultanze istruttorie.
Muovendo dalle doglianze sollevate dalle Parti reclamanti, priva di pregio è l’osservazione secondo la quale la responsabilità degli incolpati sarebbe esclusa dal fatto che il referto arbitrale non darebbe conto dell’utilizzo di espressioni razziste nel corso della gara della quale si controverte. Vero è che – a norma dell’art. 61, comma 1, CGS FIGC – il referto arbitrale è da considerarsi fornito di una speciale valenza probatoria sino al punto da fare «piena prova» di quanto attesta essere avvenuto alla presenza del direttore di gara, cosicché – salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza – gli episodi ivi descritti sono da intendersi come effettivamente verificati (CFA, Sez. IV, n. 7/2019-2020). Ciò nondimeno, «il referto non può assurgere a prova legale anche del quod non, posto che […] l’attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell’incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. Ne consegue che il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti da suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale che il secondo periodo del citato comma 1 dell’art. 61 espressamente contempla» (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFS, Sez. I, n. 58/20202021).
Nemmeno coglie nel segno la doglianza secondo la quale il Giudice di primo grado sarebbe arrivato alla declaratoria di responsabilità degli incolpati sulla sola scorta delle dichiarazioni del sig. Gningue, atteso il carattere de relato e dunque inconferente delle deposizioni dei tesserati della Mattagnanese. Invero, il giudice ben può assumere come prova della responsabilità dell’imputato (id est: incolpato) la sola testimonianza della persona offesa, potendole accordare una “prevalenza” probatoria purché accompagnata da altri convergenti elementi fattuali, quand’anche dal carattere soltanto indiziario (si può richiamare, in proposito, Cass. pen., Sez. III., n. 19495/2015). A ciò v’è da aggiungere che, seppur alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre attinte de relato, possono assumere rilievo ai fini della decisione allorquando restituiscano un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali, ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).
Tornando al caso di specie, il calciatore Gningue, in occasione della sua audizione, ha riferito che, nel corso partita della quale si controverte, l’avversario Pittella ha iniziato ad offenderlo rivolgendogli le espressioni «scimmia» e «negro», offese poi proseguite durante i cambi, allorquando il Pittella era seduto in panchina. Sempre Gningue ha riferito di aver avvertito il Direttore di gara dell’accaduto, ma che lo stesso non aveva potuto interrompere la gara; come pure ha dato atto che, a fine gara e alla presenza di suo padre, il Pittella lo ha raggiunto porgendogli le sue scuse.
La deposizione del sig. Gningue, in astratto certamente riferibile alla fattispecie di cui all’art. 28 CGS FIGC, trova riscontro in una pluralità di elementi, tra loro del tutto sintonici, e così sintetizzabili:
a) il referto arbitrale, pur non riportando la circostanza dell’impiego di espressioni razziste, dà conto che, nel corso della partita di Calcio a 5 del 25.01.2025 della quale si discute, tra il calciatore Pittella e l’avversario Gningue vi sono stati forti screzi, tanto che il Direttore di gara ha ritenuto di ammonire entrambi al decimo minuto del primo tempo per «comportamento antisportivo» e, più precisamente, «per aver mostrato una mancanza di rispetto nei riguardi dello spirito del gioco»;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione dai tesserati della Mattagnanese (l’allenatore, sig. Begliomini Emanuele, e il dirigente, s g. Pieraccioli Davi e) sono del tutto conco di con la ricostruzione dei fatti offerta dal sig. Gningue: convergono sull’utilizzo di epiteti razzisti in danno del sig. Gningue, sulla richiesta da parte di quest’ultimo di un conseguente provvedimento arbitrale, sulle scuse del Pittella a fine partita. Tra l’altro, che il Pittella, a fine gara, abbia raggiunto il sig. Gningue per porgergli le sue scuse ma ricevendo in cambio un rifiuto, è confermato anche dalle dichiarazioni rese dalla Dirigenza del Bagnolo Calcio a 5 in sede di audizione, e in special modo dal sig. Marciano Ivan, Vicepresidente del club. La circostanza del rifiuto delle scuse – alla quale, tra l’altro, fa riferimento anche l’articolo di stampa in atti – è elemento di poco momento, perché si tratta di un episodio apparentemente immotivato, ma che può spiegarsi ragionevolmente soltanto ipotizzando che il sig. Gningue si sia risentito in modo particolare per un’offesa che ha ecceduto largamente la portata delle espressioni vivaci, e finanche insultanti che facilmente ma altrettanto deprecabilmente vengono pronunciate nella foga agonistica e che, come molti confermano, hanno caratterizzato anche la partita in questione;
c) la nota di riscontro trasmessa in data 24.03.2025 dai Carabinieri della Stazione di Ronta, intervenuti sui luoghi, dà atto di «un incontro di calcio a cinque, valevole per il campionato di serie B Mattagnanese – Bagnolo» nel corso del quale il sig. Mattias Gningue sarebbe stato «insultato con improperi di tipo razziale da parte di un giocatore della squadra avversaria, successivamente identificato in Pittella Francesco, il quale riferiva ai militari di aver avuto durante la partita un diverbio con il Gningue e di essersi già scusato»; elemento, questo, certamente valorizzabile quantomeno in termini di riferibilità della condotta oggetto di accertamento all’incolpato Pittella;
d) il comunicato stampa della Bagnolo Calcio a 5 emesso il giorno stesso della gara, là dove le scuse per l’accaduto sono accompagnate dal richiamo ai «valori di inclusione, rispetto e unità che devono sempre guidare il nostro sport», riferimento che si giustifica proprio in ragione della connotazione razziale che più che verosimilmente hanno avuto gli insulti rivolti al sig. Gningue. Tra l’altro, tale circostanza non è niente affatto sconfessata da quanto successivamente dichiarato dai dirigenti dello stesso club, e più nello specifico dalla Presidente, sig.ra Sberveglieri Elena, e dal Vicepresidente e Dirigente accompagnatore, sig. Marciano Ivan, i quali, in sede di audizione, hanno negato di aver udito l’utilizzo di espressioni razziste nel corso della gara, trattandosi di dichiarazioni dalla (comprensibile) funzione difensiva e auto-assolutoria;
e) gli articoli di stampa, allegati all’esposto, contribuiscono a loro volta a corroborare i fatti oggetto di contestazione, dando atto non soltanto dell’impiego di offese razziste durante la partita e della loro eco mediatica, ma anche della circostanza che la vittima avesse riferito nell’immediato di non ritenere bastevoli le scuse. In tal senso, in special modo, l’articolo pubblicato sul quotidiano La Nazione di Firenze, in data 26.02.2025, dal titolo «Offese razziste durante la partita. La Vittima: non bastano le scuse»;
A ciò vi è da aggiungere che, nell’istruttoria non è emerso – né le Parti reclamanti hanno mai addotto – un particolare risentimento o malanimo nei riguardi del giocatore incolpato e della società cui questo apparteneva, tale da tradursi nel rilascio di dichiarazioni concertate e obiettivamente coincidenti. Anzi, lo stesso Pittella, in sede di audizione, ha dichiarato di conoscere personalmente il Presidente della Mattagnanese, Tommaso Quartani, e che proprio questi lo aveva invitato a fine gara a scusarsi con il sig. Gningue.
Alla luce di tutto quanto innanzi, il Collegio ritiene che dagli atti del procedimento emergano indizi logici e fattuali gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la ragionevole certezza che, nel corso della partita di calcio a 5 della quale si discute, nella schermaglia verbale intervenuta tra il calciatore Pittella e l’avversario Gningue, il primo ha rivolto al secondo le espressioni di stampo razzista che la Procura federale gli attribuisce. Ne consegue la conferma della responsabilità ex artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, CGS FIGC del sig. Pittella ed ex art. 6, comma 1, CGS FIGC della Bagnoli Calci a 5 A.S.D.
10. Quanto alla misura della sanzione inflitta, tanto al sig. Pittella quanto alla Bagnoli Calcio a 5, anch’essa oggetto di specifico motivo di gravame, il Collegio giudicante premette di non essere vincolato alla richiesta di applicazione della sanzione formulata dalla Procura federale, dovendo valutare autonomamente la gravità delle concotte accertate, sulla scorta del proprio libero convincimento (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).
Ciò posto, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti e considerata la caratura assiologica dei diritti tutelati dalle disposizioni violate dal sig. Pittella, come pure il clima di tensione nel corso del quale le frasi razziste sono state pronunciate nonché le scuse rivolte all’offeso all’esito della partita stessa, si ritiene giusta e proporzionata per il sig. Pittella la sanzione minima edittale della squalifica per 10 (dieci) giornate di gara.
Quanto alla Bagnoli Calcio a 5 A.S.D., valorizzata la prontezza con la quale la dirigenza tutta del Bagnoli Calcio a 5 ha preso le distanze dall’accaduto, anche rilasciando all’uopo un comunicato ufficiale di ferma condanna dell’episodio, questo Collegio ritiene di dover rideterminare in melius l’importo dell’ammenda irrogata nei confronti del club dilettantistico, per la quale ritiene proporzionata la misura di € 800,00.
P.Q.M.
Riunisce i reclami in pigrafe.
Respinge il reclamo numero 0016/CFA/2025-2026.
Accoglie in parte il reclamo numero 0018/CFA/2025-2026 e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00). Conferma per il resto.
Dispone restituirsi alla società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D. il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Landi Giuseppe Castiglia
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce