F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0026/CFA pubblicata il 11 Settembre 2025 (motivazioni) – U.S. Avellino 1912 S.r.l.- Latina Calcio 1932-LICP

Decisione/0026/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0015/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Domenico Luca Scordino – Presidente

Daniele Maffeis – Componente

Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0015/CFA/2025-2026 proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 05.08.2025,

avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 0009/TFN-SVE/2025-2026, depositata il 31.07.2025

nei confronti

del Latina Calcio 1932 s.r.l., non costituitasi

e nei confronti

della Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (Serie C);

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all’udienza del 04.09.2025, tenutasi in modalità mista, il Cons. Tommaso Mauceri e uditi l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante e l’Avv. Francesco Bonanni per la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il 21 agosto 2023, la  U.S. Avellino (cessionaria) ha perfezionato con la Latina Calcio 1932 s.r.l. (cedente) e poi depositato in FIGC (mediante “accordo in bollo” n. 0003084802/23 “Variazione di Tesseramento per Calciatori Professionisti”) il contratto di cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Sannipoli. Per tale cessione di contratto a titolo definitivo è stato pattuito un corrispettivo di 100.000,00 oltre I.V.A., che la U.S. Avellino ha regolarmente versato (con pagamento biennale) al Latina Calcio 1932, e sono stati altresì previsti alcuni eventuali premi sottoposti a condizione, anch’essi in favore della società cedente. In particolare, le parti hanno concordato un premio per un importo di 20.000 dovuto dalla cessionaria alla cedente «se la squadra dell’U.S. Avellino 1912 srl dovesse risultare promossa in Serie B (sia diretta che tramite i Play Off), con il calciatore [Sannipoli] che al momento del raggiungimento del suddetto obiettivo risulti tesserato per l’U.S. Avellino 1912 srl con contratto di prestazione sportiva». In un’altra distinta clausola si prevedevano ulteriori eventuali premi per l’eventualità che l’Avellino avesse poi disposto del diritto alle prestazioni sportive del Sannipoli realizzando profitti e vantaggi economici vari rispetto ai quali il premio risulta determinato in misura percentuale.

Il 9 gennaio 2025, la U.S. Avellino ha concluso un nuovo contratto, stavolta in qualità di cedente, con il quale per l’appunto ha ceduto a titolo gratuito e temporaneo (fino al 30 giugno 2025) il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Sannipoli alla Cavese 1919 S.r.l.; contratto anch’esso regolarmente trasmesso alla federazione con accordo in bollo n. 0008657402/24 e relativa «variazione di tesseramento per calciatori professionisti». La Cavese 1919 s.r.l., contestualmente, ha stipulato un contratto con il calciatore professionista Sannipoli (avvalendosi di un contratto tipo predisposto per la lega pro) obbligandosi a versare «un compenso dell’importo lordo di 17.000, oltre a indennità di trasferta pari a 6.000», a fronte dell’impegno del Sannipoli «a prestare la sua attività nelle squadre della società Cavese 1919 s.r.l. a decorrere dal 9.1.2025 fino al 30.6.2025, con inizio dell’attività lavorativa alla data del 10.1.2025».

Al termine della stagione sportiva 2024/25 è stata sancita la promozione diretta dell’U.S. Avellino dalla serie Lega Pro alla serie B del campionato di calcio nazionale FIGC. Il 18.6.2025, su apposita richiesta della Latina Calcio 1932 s.r.l., la Lega Italiana Calcio professionistico ha ritenuto che risultassero «verificate le condizioni di maturazione del premio e o indennizzo pattuito nel modulo numero 3084802/23 in favore della Latina calcio 1932 Srl per l’importo di euro 20.000» in relazione alla cessione del Sannipoli e ha quindi disposto per il successivo relativo pagamento in unica soluzione, in stanza di compensazione. Per l’annullamento e/o rimozione di quest’ultima certificazione, la U.S. Avellino 1912 S.r.l., il 2.7.2025, ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nel procedimento dinanzi al quale è comparsa la Lega Italiana Calcio Professionistico, mentre invece non si è costituita la Latina Calcio 1932 s.r.l.

Con la decisione oggi reclamata il Tribunale Federale Nazionale -sez. vertenze economiche, ritenuto «che il calciatore Daniel Sannipoli, seppur ceduto a titolo temporaneo - per decisione unilaterale dell’Avellino - alla Cavese, deve ritenersi legato per le prestazioni sportive a titolo definitivo alla società cedente», ha rigettato il ricorso e confermato la certificazione della Lega.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società reclamante deduce «errata e mancata interpretazione e distinzione, da parte del giudice di primo grado, tra tesseramento e cessione del contratto (definitiva o temporanea), nonché mancata ovvero errata interpretazione del plesso normativo di cui all’art. 39, comma 3, delle n.o.i.f.». Errata impostazione che, secondo la reclamante, ha condotto i giudici di primo grado a travisare il significato della clausola premiale, a dispetto della chiarezza del relativo enunciato, e a travisare altresì la circostanza che, al momento della premiazione dell’Avellino in serie B, il calciatore Sannipoli era tesserato per la società Cavese. Osserva la reclamante che il tesseramento per la Cavese era imprescindibilmente imposto dal fatto che, fino al termine della stagione sportiva 2024/25, era ancora in corso il rapporto di prestazione sportivo-professionistica con quest’ultima società mentre, invece, si rileva come non abbia alcuna rilevanza il fatto che, successivamente al termine della stagione sportiva, il diritto alle prestazioni sportive sarebbe tornato automaticamente alla cedente società Avellino. I motivi sono fondati e il reclamo va accolto in ragione delle seguenti considerazioni.

Non si è costituita nel presente giudizio la Latina Calcio 1932 s.r.l. mentre, invece, è comparsa la Lega Italiana Calcio Professionistico che, in un motivo significativamente intitolato «sulla maturazione o meno del premio/indennizzo», dichiara espressamente le proprie intenzioni nella partecipazione al presente procedimento; intenzioni che consistono non tanto nell’opporsi alle richieste della U.S. Avellino quanto nell’«obiettivo di far comprendere all’odierno organo giudicante il ragionamento logico giuridico che ha guidato l’Ufficio Tesseramento della Lega Pro» e così nel «fornire alla Corte adita ogni elemento utile per addivenire alla decisione che riterrà opportuna e, conseguentemente, di consentire all’Ufficio Tesseramento di operare nel pieno interesse del sistema e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative».

A tale stregua, richiamati i passaggi principali della vicenda, si sottolinea come la Lega Pro abbia ricostruito l’assetto normativo nel senso che, in caso di cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista, si dovrebbe reputare «il calciatore [come] tesserato per la società che detiene il diritto alle prestazioni di quest’ultimo a titolo definitivo. Conseguentemente, benché il Calciatore fosse stato ceduto a titolo temporaneo dall’Avellino alla Cavese sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, quest’ultimo è rimasto in ogni caso tesserato presso la società di appartenenza, rectius la cedente». Ciò sarebbe desumibile oltre che da imprecisati indici dell’«impianto normativo» anche «dalla documentazione elaborata dal portale federale utilizzato dai club per i trasferimenti che, invero, nella procedura per il perfezionamento della cessione a titolo temporaneo di un calciatore professionista, identifica quest’ultimo, da un lato, “Tesserato per la società” cedente e, dall’altro lato “In prestito alla società” cessionaria». Siffatta ricostruzione è intrinsecamente infondata e incoerente con il sistema regolamentare, al di là del fatto che pare trascurare che, rispetto a pretese come quelle in esame, l’oggetto verte principalmente sul significato delle clausole con previsioni di premi e/o indennizzi sicché la verifica dovrebbe comunque imperniarsi sull’interpretazione del contratto (profilo sul quale si tornerà a breve).

Diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio preposto dalla Lega pro, una appropriata ricostruzione del sistema regolamentare impone di ritenere che tra il tesseramento e il rapporto di prestazione da professionista esista un nesso di correlazione biunivoca per cui non è pensabile che un calciatore abbia un rapporto di prestazione sportiva, sia pure temporaneo, con una società e sia da reputarsi tesserato con un’altra (salva ovviamente l’eccezione della peculiare possibilità dei due differenti tesseramenti di calcio a 11 e calcio a 5 di cui all’art. 118 delle NOIF). L’art. 28, comma secondo delle NOIF, opportunamente richiamato dalla difesa della reclamante nel corso dell’udienza di discussione, mostra chiaramente come il tesseramento sia una conseguenza necessaria della costituzione del rapporto di prestazione sportiva professionistica e presupposto indefettibile per la regolare partecipazione alle gare da parte del calciatore presso le fila della società cessionaria, a prescindere dalla durata del rapporto ceduto. Del resto non si vede quale concreta rilevanza potrebbe avere il riferimento del tesseramento alla società che si è spogliata temporaneamente del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista: va escluso che potrebbe convocarlo con corrispettivo obbligo di adempimento per allenamenti, ritiri, preparazioni e persino per semplici momenti celebrativi o impegni con sponsor potendo questi adempimenti entrare in conflitto con gli obblighi da osservare in favore della società cessionaria. D’altra parte, la società cedente non potrebbe certo essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità obiettiva ovvero indiretta per infrazioni disciplinari commesse dal calciatore ceduto in costanza di rapporto di prestazione professionistica con la cessionaria. Più in generale, i modelli di fruizione dell’attività professionistico-sportiva, come riconosciuto dalle normative statali e federali e cristallizzato negli stessi contratti-tipo, hanno assunto negli ultimi tempi molteplici forme e varianti già restando all’interno della figura della cessione a titolo temporaneo: c.d. prestito gratuito, prestito oneroso, prestito parzialmente oneroso, prestito con riscatto, prestito con opzione e/o contropzione, prestito con facoltà di prolungamento, prestito con oneri di ingaggio a carico della cedente o della cessionaria o di entrambi, ecc. A fronte di questa varietà di ipotesi contrattuali, che riflette la libertà di scelta delle società sportive, risulta del tutto anacronistica la prospettiva dello sdoppiamento tra società titolare a titolo definitivo del contratto cui andrebbe riferito il tesseramento e società che fruisce a titolo temporaneo delle prestazioni sportive, nella cui sfera in realtà spesso si configurano diritti e/o doveri incompatibili con il primo inquadramento. La prospettiva dello sdoppiamento pone quindi molti più problemi (anche sul piano del funzionamento della giustizia sportiva) di quanti aiuterebbe a risolvere (restando in qualche modo impregiudicata la questione di interpretazione del contratto di cui a breve) e pare in qualche modo costituire un retaggio dell’istituto del vincolo sportivo perpetuo al cospetto del quale era ben più dotato di senso discorrere di società proprietaria (del cartellino cioè) del tesserino del calciatore.

I superiori argomenti incontrerebbero un ostacolo nel portale telematico relativo alla procedura di cessione temporanea che pare riferirsi alla cedente come alla società per la quale è tesserato il calciatore ceduto. Si tratta invero di un argomento assai debole in primo luogo perché è ben possibile che in tale portale ci si limiti a fare riferimento alla status quo ante senza che se ne possa per ciò desumere l’idea di una permanenza di tale inquadramento. In secondo luogo, tale qualificazione sarebbe ampiamente superata dai moduli federali mediante i quali avviene la registrazione del contratto in federazione che, come documentato nel caso che ne occupa (v. supra, nella parte in fatto), fanno esplicito riferimento alla «variazione di tesseramento» anche per il caso di cessione del contratto di prestazione sportivo-professionistica a titolo temporaneo. In ogni caso, deve ritenersi che sia eventualmente il portale telematico della lega a doversi adeguare alle norme federali e statali e non siano certo l’interpretazione e corretta ricostruzione di queste a doversi adeguare alla nomenclatura inserita in un format all’interno di una procedura telematica.

Riassuntivamente, va affermato il principio secondo il quale, in caso di cessione del contratto di prestazione sportiva a titolo temporaneo, il calciatore professionista le cui prestazioni sono state cedute, deve necessariamente essere tesserato per la società cessionaria per tutto il tempo della cessione non potendosi configurare un doppio tesseramento né una scissione tra tesseramento e rapporto di prestazione sportiva professionistica.

V’è da aggiungere, ad abundantiam, che anche laddove si ritenesse di qualificare il calciatore ceduto temporaneamente come tesserato della cedente ciò non basterebbe a far ritenere verificata la condizione dedotta nella clausola premiale de qua ove non ci si limita a prevedere che il calciatore, al momento della promozione in serie B, «risulti tesserato per l’U.S. Avellino 1912 srl» ma si aggiunge: «con contratto di prestazione sportiva». Tale precisazione (che in realtà conferma l’assetto regolamentare qui ricostruito per cui tesseramento e rapporto di prestazione professionale sono inscindibili) avrebbe imposto alla lega di accertare anche che, al momento della promozione, fosse in corso un rapporto di prestazione sportiva con l’Avellino; presupposto che non sussisteva e che la stessa Lega non ha mai asserito sussistere.

Del resto non si tratta soltanto di interpretare alla lettera la clausola premiale in virtù della chiarezza del relativo enunciato, essendo invero coerente il significato testuale con quello cui è possibile pervenire mediante i criteri di interpretazione logica. Contestualizzata la clausola nel contratto (che si ricordi era a titolo oneroso e per una cifra non certo irrisoria rispetto alle prassi normalmente seguite in lega pro) e alla luce anche dell’altra clausola premiale, risulta evidente che la U.S. Avellino si era impegnata a un surplus di corrispettivo per l’ipotesi in cui il contratto con Sannipoli fosse risultato più proficuo di quanto ragionevolmente prevedibile, vuoi sul piano agonistico-sportivo, con il giocatore che avesse fattivamente cooperato alla promozione in serie B (secondo la clausola oggetto della presente decisione), vuoi sul piano aziendalistico, con successivi contratti di cessione particolarmente vantaggiosi (secondo l’altra clausola non oggetto di controversia). Orbene, anche dallo svolgimento fattuale della vicenda, cui è possibile fare riferimento trattandosi di fatti notori, rileviamo che il calciatore era stato impiegato in campo in pochissime occasioni dalla società U.S. Avellino prima di essere ceduto e che, una volta rientrato il calciatore dal rapporto di cessione temporanea con la Cavese, le parti Avellino e Sannipoli hanno risolto consensualmente il contratto. Non residuano dubbi, quindi, che l’interesse che era stato dedotto mediante la clausola condizionale (l’interesse della società Latina a partecipare a ulteriori, eventuali maggiori utili che l’Avellino avesse tratto dall’operazione rispetto a quelli che era ragionevole attendersi, in termini sportivi o commerciali) non era apprezzabile sul piano del fatto e che quindi non poteva essere certificato il diritto al premio. Da ciò consegue che ha errato il Tribunale nel tenere ferma tale certificazione respingendo il ricorso proposto dalla U.S. Avellino, peraltro distaccandosi in qualche modo nel dispositivo dalla (già di per sé inappropriata) qualificazione che aveva guidato l’Ufficio tesseramenti della Lega con il preferire l’ambigua formula linguistica secondo la quale il calciatore professionista le cui prestazioni siano state cedute temporaneamente «deve ritenersi legato per le prestazioni sportive a titolo definitivo alla società cedente». Il che è in qualche modo vero ma non certo sufficiente, alla luce di quanto qui osservato, per ritenere il premio dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riforma la decisione impugnata annullando la certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico e dichiarando non dovuto il premio di 20.000,00 (ventimila/00) in favore della società Latina Calcio 1932 S.r.l., in relazione al calciatore Daniel Sannipoli.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Tommaso Mauceri                                            Domenico Luca Scordino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it