F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0028/CFA pubblicata il 15 Settembre 2025 (motivazioni) – Sig. Nicolas Barolo
Decisione/0028/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0019/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Domenico Luca Scordino - Componente
Renato Grillo - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 019/CFA/2025-2026 proposto dal Procuratore federale interregionale per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto di cui al C.U. n. 14 dell’8 agosto 2025 con la quale veniva inflitta al giocatore Sig. Nicolas Barolo la sanzione di 11 giornate di squalifica per violazione dell’art. 4 comma 1 e 28 comma 1 del CGS;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza dell’8.09.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Renato Grillo, e uditi gli avv.ti Giovanni Adami per il Sig. Nicolas Barolo e Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 22 maggio 2025, nell’ambito del procedimento n. 610 pfi/24-25, il Procuratore federale interregionale deferiva tra gli altri, per quanto qui rileva, il Sig. Nicolas Barolo, calciatore tesserato – all’epoca dei fatti – per la società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco, dinnanzi al Tribunale federale territoriale presso il C.R. Veneto per rispondere della violazione degli art. 4, comma 1, e 28, comma 1, del CGS per avere lo stesso, in data 18.1.2025, nel corso del secondo tempo della gara Real Padova – San Giorgio in Bosco, valevole per il campionato juniores provinciale Under 19, proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore Sig. Bouatla Marwan schierato nelle fila della squadra della società U.S. Real Padova con la maglia numero 11, la seguente testuale espressione “scimmia, negro”, nonché ancora per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della stessa gara, proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore Rolani Aiman, schierato nelle fila della squadra avversaria con la maglia numero 9, la seguente testuale espressione: “tu non dovresti essere neanche qua scimmia di merda”.
Tale deferimento era scaturito a seguito delle indagini promosse ed espletate dalla Procura federale interregionale in seguito ad un articolo di stampa apparso in data 20 gennaio 2025 che segnalava ripetuti insulti razzisti rivolti da calciatori della società A.S.D. Calcio San Giorgio ad alcuni giocatori dell’U.S. Real Padova nel corso della gara suddetta e l’uscita in lacrime dal campo durante il secondo tempo della gara di un calciatore di detta società a causa dei reiterati insulti razzisti ricevuti.
Concluse le indagini (che vedevano incolpati e deferiti anche altro calciatore della ASD Calcio San Giorgio nella persona del Sig. Gabriele Zaramella per analoghe violazioni del CGS consistite in insulti razzisti rivolti nei riguardi del calciatore Bouatla Marwan e la società ASD Calcio San Giorgio per responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati), davanti al Tribunale federale territoriale presso il CR Veneto veniva celebrato il procedimento che si sviluppava attraverso due udienze nel corso delle quali veniva dato corso ad ulteriore attività istruttoria da parte del Tribunale su richiesta della difesa degli incolpati.
All’udienza di discussione, sentite le parti, il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata, riteneva Barolo Nicolas e la società ASD Calcio San Giorgio responsabili degli illeciti loro rispettivamente contestati, irrogando nei confronti del calciatore Barolo Nicolas la sanzione di undici giornate di squalifica e nei confronti della società ASD Calcio San Giorgio l’ammenda nella misura di € 1.000,00 mentre proscioglieva dall’addebito l’altro incolpato Zaramella Gabriele e la società ASD Calcio San Giorgio.
Avverso detta pronuncia il Procuratore federale proponeva reclamo limitatamente alla posizione del calciatore Nicolas Barolo, lamentando l’incongruità della sanzione perché troppo mite rispetto alla oggettiva gravità dei fatti e chiedendo l’irrogazione della squalifica per 25 giornate di gara così come formulata all’esito del procedimento di primo grado.
Il difensore dell’incolpato Barolo presentava memoria difensiva nella quale chiedeva il rigetto del reclamo interposto dalla Procura federale e la conferma della decisione impugnata.
All’odierna udienza, celebratasi in videoconferenza, il Procuratore federale reclamante e il difensore dell’incolpato si riportavano ai rispettivi scritti difensivi insistendo per le richieste ivi formulate.
All’esito della discussione il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’esame del reclamo proposto dal Procuratore federale verte esclusivamente sull’aspetto sanzionatorio ed in particolare, sulla rilevata incongruità della sanzione irrogata dal Tribunale ritenuta sproporzionata per difetto rispetto alla gravità dei fatti come emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale e lesiva del principio di afflittività come enunciato dall’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva FIGC.
2. A sostegno del gravame il reclamante adduce la gravità e reiterazione dei fatti verificatisi sia nel primo che nel secondo tempo della gara più volte ricordata (gara valevole per il campionato provinciale juniores Under 19) in considerazione del fatto che gli insulti razzisti sono stati rivolti a due giocatori della squadra avversaria e che per effetto di tali insulti uno dei due giocatori bersaglio di quegli insulti (Bouatla Marwan) era stato costretto ad uscire tra le lacrime dal campo di gioco nel corso del secondo tempo.
3. Ha anche ricordato il reclamante Procuratore federale che il giocatore Barolo Nicolas era stato sanzionato dal Tribunale federale territoriale con la squalifica per 11 giornate di gara proprio in relazione a quella stessa partita per un post pubblicato qualche ora dopo la disputa della gara sul sito “tuttocampo.it” del seguente tenore: “Al Real Padova giocano più scimmie che persone, in campo sembrava di stare in una giungla”, evidenziando quindi una netta inclinazione del calciatore verso atteggiamenti e condotte marcatamente discriminatorie.
4. Va subito precisato che, in assenza di reclamo da parte della difesa sia in ordine alla responsabilità del calciatore sia in ordine alla entità della sanzione inflittagli, l’unico tema da approfondire è quello riguardante la dosimetria della pena, in modo da verificare se il Tribunale abbia rispettato il canone dell’afflittività in rapporto alle modalità commissive dei fatti e al principio di adeguatezza della sanzione.
5. Sul punto va anche aggiunto che la censura sollevata dal reclamante Procuratore federale riguarda anche l’omessa motivazione da parte del Tribunale delle ragioni per le quali ha ritenuto infliggere la sanzione pressoché minima sulla quale si ritornerà in seguito.
6. L’indagine in parola riguarda quindi, da un lato, l’eventuale rispetto o meno del principio di afflittività della sanzione, immanente nel vigente Codice di giustizia FIGC e dall’altro, il tema generale dei criteri cui deve obbedire il trattamento sanzionatorio, il quale trova un preciso addentellato normativo nell’art. 12, comma 1, del CGS secondo il quale “Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l’eventuale recidiva” (così anche Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 80/2018 che, nel fissare i criteri per la commisurazione delle sanzioni, ha fatto esplicito richiamo all’art. 16, comma 1, del CGS FIGC vigente ratione temporis e avente peraltro il medesimo contenuto dell’attuale disposizione).
7. Si tratta di due principi generali non dissonanti tra loro e che vanno comunque coniugati tenendo conto di altre regole di carattere generale più “elastiche”, quali la proporzionalità e la ragionevolezza, le quali debbono guidare l’interprete nella ricerca di un punto comune che valga a contemperare le varie esigenze legate al rispetto di tali principi e/o regole generali.
Ciò all’evidente fine di determinare, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, la quale deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, oltre a risultare proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa rispondente al criterio della ragionevolezza (CFA, S.U. n. 67/2022-2023; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 25/2018, che ha ricollegato l’adeguatezza della sanzione disciplinare ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza).
8. I concetti di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza in quanto di valenza generale sono declinabili in modo diverso secondo il settore ordinamentale di riferimento (penale, amministrativo, disciplinare, etc.): non è infrequente nel linguaggio comune l’accostamento della sanzione disciplinare sportiva alla pena vista quale sanzione penale.
Ad avviso di questa Corte tale assimilazione si presta ad una serie di equivoci, in quanto non si tiene in debito conto della peculiarità dell’ordinamento sportivo ed in specie del sistema disciplinare interno ad esso che ha connotati e caratteristiche diverse dalla pena come viene comunemente intesa.
9. In linea generale l’afflittività della sanzione sembra attribuire a questa una natura cd. “retributiva”, nel senso che la sanzione, nella sua essenza logica, viene concepita come castigo per un male commesso; ma alla natura cd. “retributiva” può associarsi la funzione rieducativa in coerenza con il dettato costituzionale di cui all’art. 27, comma 3, Cost. In questo senso si è più volte pronunciato il Collegio di garanzia dello sport in tema di sanzioni inflitte ad atleti di giovanissima età facendo proprio richiamo al principio costituzionale contenuto nel menzionato art. 27, comma 3, Cost. (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 46/2017; Collegio di garanzia dello sport Sez. II, n. 3/2014).
E ciò ancorché l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, sia solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche (ex multis: CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025).
10. Quanto ai caratteri di proporzionalità e ragionevolezza (concetti che, oltre a contenere riferimenti costituzionali quali l’art. 3 in materia di uguaglianza e l’art. 27 Cost., sono mutuati dall’ordinamento eurounitario e dalla giurisprudenza della CEDU), si tratta di principi tra loro complementari che evocano la nozione di adeguatezza della sanzione da comminarsi tenendo conto di una serie di parametri quali la gravità del fatto in rapporto alla sua portata oggettiva; la natura e intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato, unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato in relazione soprattutto al contesto ambientale e agli eventuali precedenti disciplinari.
11. Ritornando al caso in esame, più volte questa Corte si è pronunciata sul significato dei principi di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza in tema di sanzioni sportive (da ultimo S.U. n. 4/CFA/2025-2026; ma vedi anche S.U. n. 110/CFA/20222023/I)affermando, quanto al primo, che sono afflittive quelle sanzioni che si riflettono sul soggetto che ha agito incidendo su di un bene giuridico del tutto diverso da quello oggetto dell'obbligo e che, come chiarito dalla massima giurisprudenza amministrativa interna (Consiglio di Stato sezione VI, 24 giugno 2020, n. 4068), sono quelle definite dal diritto europeo e, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che ha contributo a configurare un complesso di regole fondato su garanzie convenzionali di natura sostanziale e processuale (artt. 6 e 7). I criteri per individuare tale tipologia di sanzioni sono costituiti: a) dalla qualificazione giuridica dell’illecito; b) dalla natura dell’illecito, desunta dall’ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede (deve essere rivolto alla generalità dei consociati) e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio ma afflittivo; c) dal grado di severità della sanzione, che è determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge applicabile e non di quella concretamente applicata (Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Bassi).
12. Quanto al secondo (proporzionalità), di derivazione europea, esso impone di adottare un provvedimento non eccedente quando è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui siano coinvolti interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi. Il principio in esame impone un’indagine trifasica che si articola nell’accertamento dell’idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla norma. Si tratta, appunto, del principio del minimo mezzo, che costituisce un importante parametro di riferimento per verificare la legittimità di un atto delle istituzioni. Irragionevole, e perciò sanzionabile sotto il profilo dell’eccesso di potere, sarebbe quindi una misura incidente nella sfera privata non giustificata da specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico. Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).
13. Quanto infine alla ragionevolezza, essa costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione e/o il giudicante, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. In virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza (Consiglio di Stato, sezione V, 20 febbraio 2017, n. 746 e sezione IV, 22 maggio 2013, n. 964).
14. Questa Corte poi, nell’affrontare il delicato tema della commisurazione delle sanzioni in correlazione con l’art. 12 del CGS e con l’art. 44 stesso Codice, ha sottolineato che tale disposizione impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023; idem 72/CFA/2023-2024/E).
In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, CGS, secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.
Ne consegue che solo quando venga correttamente compiuta tale operazione può realizzarsi una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente risultare proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; Sez. Unite, n. 0022/CFA/2023-2024).
15. Alla stregua di tali indicazioni, ritiene la Corte che nel caso in esame il Tribunale abbia valutato in modo non corretto la condotta dell’incolpato, incorrendo anche in una motivazione contraddittoria nella misura in cui, pur dando conto della gravità dell’illecito, ha mantenuto la sanzione appena sopra il minimo edittale previsto (v. pag. 4 della decisione impugnata), senza tenere in debito conto la pluralità delle condotte e delle parti offese, nonché le modalità delle condotte medesime tali da costringere uno dei giovani calciatori ad abbandonare il terreno di gioco perché esasperato dai continui insulti ricevuti ed in ultimo, l’irrogazione da parte del Questore di Padova, per l’episodio della pubblicazione del post dopo la disputa della gara, del D.A.Spo. per una durata di cinque anni, tuttora in vigore (diversamente da quanto accaduto al calciatore Zaramella Gabriele nei cui confronti il provvedimento è stato revocato per carenza degli elementi di responsabilità) che ha posto in risalto le qualità negative dell’odierno incolpato.
16. Vero è che il Tribunale, nel determinare la sanzione, si è attestato su una soglia appena superiore al minimo; ma sotto tale profilo la censura mossa dal reclamante in punto di omessa motivazione sulle ragioni di tale decisione non appare fondata, ricordandosi il principio generale da tempo affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità e mai venuto meno, secondo il quale “Nella determinazione della pena, il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura di poco superiore. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia esplicitamente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adempimento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen” (in termini Cass. Pen. Sez. 1, 5.3.1985 n. 6375; più di recente conforme Cass. pen. Sez. 2^ 8.5.2013 n. 28852; nello stesso senso Cass. pen. Sez. 3^ 22.2.2019 n. 29968). Occorre invece una motivazione puntuale laddove la pena da irrogare superi significativamente i limiti minimi.
17. Nel caso di specie reputa questa Corte che un aumento contenuto della sanzione rispetto a quella inflitta dal primo giudice appare senz’altro adeguato alla realtà dei fatti, anche in considerazione della giovane età dell’incolpato. L’accoglimento integrale del reclamo nei termini indicati dalla Procura federale condurrebbe, invece, ad una determinazione della sanzione per un verso irragionevole e per altro verso, non proporzionata alla gravità dei fatti che, seppur sussistente per come ritenuto dallo stesso Tribunale, non assume quei connotati di gravità estrema tali da giustificare una sanzione quasi corrispondente ad un anno sportivo.
18. Sotto tale profilo ritiene il Collegio che la sanzione possa essere determinata in 14 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali con conseguente parziale accoglimento del reclamo per quanto di ragione.
P.Q.M.
accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Nicolas Barolo la squalifica di 14 giornate da scontarsi in gare ufficiali.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Renato GRILLO Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce