F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN-SVE del 19 Settembre 2025 (motivazioni) – Virtus Entella Srl / SSC Capua – Reg. Prot. 5/TFN-SVE

Decisione/0013/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0005/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 settembre 2025, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. b), CGS proposto dalla società Virtus Entella Srl (932276) nei confronti della società SSC Capua (930726) avverso il provvedimento della Commissione Premi pubblicato sul C.U. n. 1/E del 10 luglio 2025 relativo al premio di addestramento e formazione tecnica per il calciatore Francesco Caso (2240064), la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 21 Luglio 2025 la società VIRTUS ENTELLA S.R.L. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento e/o la revoca del provvedimento della Commissione Premi pubblicato sul C.U. n. 1/E del 10.07.2025 e la relativa determinazione della FIGC, prot. 50-975.

La ricorrente riferiva:

- che nel corso della stagione sportiva 2022/2023 aveva tesserato come giovane di serie, ai sensi dell’art. 33 delle NOIF, il calciatore Francesco Caso, nato a Napoli il 2.01.2008;

- che in data 22.05.2024 la medesima società stipulava con il calciatore un “contratto di apprendistato professionalizzante” con decorrenza dal 1° luglio 2024 al 30 Giugno 2027; contratto contestualmente depositato sul portale FIGC;

- che in data 22.03.2025 la A.S.D. S.S.C. CAPUA formulava istanza di certificazione alla FIGC- Commissione Premi, per il pagamento da parte della Virtus Entella del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, relativamente alle stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

- che in data 15 Luglio 2025 la Commissione Premi comunicava alle parti che con C.U. n. 1/E del 10.07.2025 e relativa determinazione prot. 50-975, era stato certificato il premio richiesto per il calciatore corrispondente alla somma di 3.898,00. A sostegno della propria domanda, la ricorrente eccepiva che l’art. 99 delle NOIF al momento della stipula del contratto di apprendistato professionalizzante, non prevedeva, tra le condizioni per la maturazione del premio di formazione, l’ipotesi di sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante ma solo quello di un primo contratto di lavoro sportivo, professionistico o dilettantistico, o di tesseramento biennale come giovane dilettante.

Sottolineava, altresì, che la nuova versione dell’art. 99 NOIF era stata introdotta con C.U. FIGC nr. 232/A del 31.05.2024, in vigore dal 31.07.2024, successivamente cioè alla sottoscrizione del contratto di apprendistato tra il calciatore e la VIRTUS ENTELLA S.R.L..

Eccepiva quindi che, in virtù del principio tempus regit actum, deve farsi riferimento al momento della sottoscrizione del contratto di apprendistato e non al momento in cui lo stesso è destinato a produrre effetti.

Ribadiva che la modifica normativa, successiva alla sottoscrizione del contratto de quo, è inapplicabile al caso di specie e pertanto nessun premio di formazione tecnica è dovuto alla A.S.D. S.S.C. CAPUA.

Quest’ultima, ritualmente e tempestivamente notiziata del ricorso, non ha inviato alcuna memoria né ha partecipato alla udienza del 9 settembre 2025 nella quale, sentita la parte ricorrente per il tramite del suo difensore la vertenza è stata discussa e decisa all’esito della Camera di Consiglio.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Come correttamente rilevato dalla VIRTUS ENTELLA S.R.L. la nuova formulazione dell’art. 99 delle N.O.I.F. è entrata in vigore solo successivamente alla data di stipula del contratto di apprendistato professionalizzante tra la suddetta società ed il calciatore Francesco Caso. Conseguentemente, la soluzione che viene tradizionalmente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, per determinare la disciplina giuridica da applicare in queste circostanze si fonda sul principio tempus regit

actum.

In virtù di detto principio, previsto dall’art. 11 disp. prel. c.c., “la legge si applica soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, non ha effetto retroattivo.”

Deve pertanto escludersi che una norma giuridica possa applicarsi ad atti o fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'impugnato provvedimento della Commissione Premi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 settembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alessio                                             Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 19 settembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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