F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/TFN – SD del 10 Settembre 2025 (motivazioni) – Cristian Puleo – Reg. Prot. 26/TFN-SD
Decisione/0039/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0026/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Daniela Nardo – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3269/1045pf24- 25/GC/ep del 1 agosto 2025, depositato il 4 agosto 2025, nei confronti del sig. Cristian Puleo, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 3269/1045pf24-25/GC/ep del 1° agosto 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Cristian Puleo, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Caltanissetta, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, e 3 lettera a) e c), del Regolamento A.I.A., per avere, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza, il giorno 31 marzo 2025, diffuso nella chat della Sezione AIA di Caltanissetta e successivamente sul proprio profilo Tik Tok, un video con il relativo link https://vm.tiktok.com/ZNd89Qkf4/ realizzato da terzi, ritraente un arbitro che correva zoppicando vistosamente durante una gara, recante la scritta “arbitro zoppo e venduto”, contenuti ritenuti offensivi e irrispettosi nei confronti dell’arbitro ritratto, della classe arbitrale e dell’immagine dell’A.I.A..
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Diffusione, da parte dell'Arbitro Effettivo Cristian Puleo, all'interno della chat della sezione A.I.A. di Caltanissetta, di un video deridente un collega e presente sul social Procura Federale network TikTok” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17 aprile 2025 al n. 1045 pf 24-25.
Unitamente alla segnalazione inviata in data 3 aprile 2025 dal Presidente della Sezione A.I.A. di Caltanissetta alla Procura Federale, agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano acquisiti l’elenco nominativo degli associati della Sezione AIA di Caltanissetta iscritti nella chat, nonché i verbali di audizione dei signori: Amico Domenico, Presidente della Sezione A.I.A. di Caltanissetta e Osservatore Arbitrale; Puleo Cristian, a.e.; Scannella Filippo Luca, a.e. e segretario della Sezione; Fabio Luciano Antonio, a.e.; Calì Andrea, a.e. e vice presidente vicario della Sezione e Giorgio Dario, a.e., tutti della Sezione A.I.A. di Caltanissetta.
Successivamente all’avviso di conclusione delle indagini trasmessogli dalla propria sezione, il sig. Puleo Cristian ha rassegnato le dimissioni dall’AIA.
La fase predibattimentale
L’avviso di convocazione per l’udienza del 4.9.2025 è stato notificato al deferito presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della sezione AIA di Caltanisetta dal medesimo indicato in sede di audizione. Non è stata svolta attività difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del giorno 4.9.2025, svoltasi in modalità video conferenza, l’avv. Alessandro D’Oria, per la Procura Federale, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Puleo Cristian la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.
Nessuno è comparso per il deferito.
All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Come riportato nell’atto di deferimento, l’odierno procedimento trae origine dalla segnalazione inviata alla Procura Federale in data 3 aprile 2025 dal Presidente della Sezione A.I.A. di Caltanisetta. Nella segnalazione il Presidente di sezione ha esposto che l’a.e. Puleo Cristian aveva diffuso nella chat sezionale e, successivamente, sul proprio profilo Tik Tok, un video con il relativo link https://vm.tiktok.com/ZNd89Qkf4/, in cui l’autore, diverso dal Puleo, aveva scritto “Arbitro zoppo (e venduto).” In particolare, il video riprendeva un arbitro che correva zoppicando vistosamente mentre arbitrava una partita di calcio e la scritta in sovrimpressione “Il bello delle partite di Serie D”.
In sede di audizione, il Puleo ha riferito quanto segue: “… Non ho postato il video. Il video l'ho visualizzato su profilo TikTok e pubblicato da tale @cvlox_13, che conosco quale criticatore delle partite di calcio. Il video, in effetti, mostrava un arbitro zoppicare mentre dirigeva una partita di calcio e in sovrimpressione la scritta ‘arbitro zoppo (e venduto).’ All'inizio del video appariva brevemente la scritta ‘il bello della partita di serie D’. A tanto, ho cliccato su ‘condividi’ con il gruppo AIA di Caltanissetta. Alla voce ‘aggiungi didascalia’ ho scritto ‘che bella la serie D’ che, ribadisco, era già riportata all'inizio del video.”.
Secondo quanto riferito al Collaboratore della Procura federale, inoltre, il Puleo ha escluso che fosse suo intendimento offendere la categoria arbitrale, “ma di far conoscere ai colleghi, essendo io arbitro da poco tempo, come veniamo discriminati dalle persone”; ha altresì escluso di avere ripubblicato il post su Tik Tok e/o altri social.
Contrariamente all’assunto del deferito, l’attività istruttoria ha confermato l’impianto accusatorio.
Che il video di che trattasi sia stato condiviso sulla chat sezionale costituisce circostanza pacifica ed ammessa anche dal deferito. Contrariamente all’assunto del deferito, risulta anche confermato che questi lo abbia a sua volta postato sul proprio profilo Tik Tok “puleo.cristian”, come risulta dall’allegato 2 alla segnalazione del Presidente della sua sezione.
Per quanto abbia tentato di sottrarsi ad eventuali responsabilità disciplinari, riferendo di avere inteso unicamente fare conoscere ai colleghi come gli arbitri siano discriminati dalle persone, tale intendimento non trapela in alcun modo, nemmeno implicitamente.
Altri utenti della piattaforma, tra cui verosimilmente anche altri arbitri, invece, percepito come irridente e denigratorio il contenuto del post originario hanno chiaramente manifestato il loro dissenso, come risulta dalla lettura di alcuni commenti al post originario (“Complimenti all’arbitro. Poteva tranquillamente sospendere la partita.” – “Io ho arbitrato un secondo tempo con le coliche renali! sono venduta pure io?” – “ma esattamente il ‘Venduto’ per cosa sarebbe .... se l'arbitro non avesse proseguito la gara si sarebbe dovuta rifare partendo dal minuto di sospensione.... ovvero il 45esimo .... ma di che parli ...” – “Invece de fa il video potevate ringraziallo che non ha voluto rinvialla.” – “Negli ultimi 5 minuti della fine della partita, si è sacrificato per l'amore di non sospendere la partita all'ultimo. Onore a lui.” – “venduto? se ' voleva ... anzi doveva sospendere x quello che ' guadagnano.”). Il deferito, da parte sua, non ha manifestato alcun dissenso; ha anzi condiviso il video sulla chat sezionale, anche in questo caso senza manifestare alcuna forma di dissenso, intento non ravvisabile nella didascalia “Che bella la serie D”.
Ciò che emerge, in definitiva, è la diffusione e condivisione di un video di natura sicuramente irridente e denigratoria della figura arbitrale, che il Puleo ha fatto “proprio” e diffuso, oltre che sulla chat sezionale, anche sul proprio profilo “Tik Tok” (v. allegato n. 2 della segnalazione).
Le anzidette circostanze, così come accertate, configurano una chiara violazione delle norme contestate, cui consegue la disciplinare responsabilità del deferito.
Ed invero, l’art. 42 del Regolamento AIA impone agli arbitri di improntare i loro comportamenti ai principi di correttezza e probità nello svolgimento delle proprie funzioni ed in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (comma 1) e pone a loro carico, proprio “in ragione della peculiarità del loro ruolo", l’obbligo dell’osservanza del “Regolamento, delle norme secondarie e di ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento” (co. 3, lett. a), anche nei rapporti estranei allo svolgimento dell’attività sportiva “e nei rapporti con colleghi e terzi”, che devono essere sempre improntati “ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale” (comma 3, lett. c).
Come sopra provata ed accertata con ragionevole certezza la disciplinare responsabilità del deferito, quanto alla sanzione da irrogare, il Collegio ricorda che la stessa deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”.
Ne consegue che deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.
Nella fattispecie in scrutinio, oltre che agli anzidetti principi, la misura della sanzione, previamente valutato il comportamento del deferito, deve tenere conto anche della particolare posizione assunta dall’arbitro, così come ricordato dall’art. 42, co. 3, del Regolamento AIA.
“La valutazione del comportamento di un arbitro, quanto ai doveri che dallo stesso si esigono,” infatti, non può non considerare tale posizione “e rilevarne uno status soggetto a maggiori oneri rispetto ad ogni altro destinatario delle clausole generali di lealtà, correttezza e probità: egli è, nel sistema, il Giudice, il primo soggetto individuato dall'Ordinamento per la verifica, in gara della cosiddetta normativa di correttezza, e quindi anche il primo artefice della realizzazione del fine di creare affidamento tra i consociati (e non solo) che l'Ordinamento sportivo tende a perseguire proprio ponendo a base del sistema i principi comunemente riassunti dal termine 'fair-play'”, ed in conseguenza di tanto, quando è lo stesso arbitro, se pure al di fuori dello svolgimento dell’attività sportiva, a violare tali principi, peraltro richiamati anche dal Codice etico di cui l’AIA si è dotata, “la reazione dell'Ordinamento è necessariamente più grave” (Decisione n. 118/CFA/2022-2023).
In ragione dei maggiori doveri che l’ordinamento esige da un arbitro, pertanto, sanzione congrua, come da dispositivo ed in peius rispetto alla richiesta della Procura Federale, è quella di mesi 6 (sei) di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Cristian Puleo la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 10 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai