F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40/TFN – SD del 10 Settembre 2025 (motivazioni) – Cissè Doudou Aissatou Sarr e Chateaux Alexandre – Reg. Prot. 5/TFN-SD
Decisione/0040/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0005/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Gianfranco Marcello – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Nicola Ruggiero – Componente
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Luca Voglino – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 673 /1057pf24-25/GC/gb depositato l’8 luglio 2025 nei confronti dei sigg.ri Cissè Doudou Aissatou Sarr e Chateaux Alexandre, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
- il sig. CISSE’ Doudou Aissatou Sarr, n.q. di Amministratore e Legale Rappresentante della A.C.R. MESSINA SRL, dal 07/01/2025, per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°e 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della A.C.R. MESSINA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.:
- dal sig. Chateaux Alexandre, n.q. di Amministratore della AAD Invest Group S. a r.L., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della società sportiva, la certificazione equipollente alla visura camerale necessaria a verificare la presenza, al suo interno, di ulteriori soggetti tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità e produrre la relativa documentazione, in funzione di quanto stabilito ai commi 3° e 4° dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; solo previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la società ha prodotto, con p.e.c. del 14 marzo 2025, un estratto del registro delle imprese del Lussemburgo relativo alla società acquirente quale documento equipollente alla visura camerale;
- dal sig. Chateaux Alexandre, n.q. di Amministratore della AAD Invest Group S. a r.L., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della società sportiva, un certificato estero equipollente al casellario giudiziario rilasciato dal Ministero della Giustizia francese, rilasciato, come previsto dal comma 5° lett. D) del richiamato art. 20 bis, in data non anteriore ai 15 giorni dall’acquisizione, risultando, il documento prodotto, rilasciato in data 23 ottobre 2024; solo previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato prodotto l’equipollente del certificato del casellario giudiziario rilasciato al sig. Chateaux Alexandre in data 12 marzo 2025; - dal sig. Chateaux Alexandre, n.q. di Amministratore della AAD Invest Group S. a r.L., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della società sportiva, le referenze bancarie comprovanti la solidità finanziaria della società acquirente ai sensi del 6° comma dell’art. 20 bis citato; previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la società ha prodotto, con p.e.c. del 14 marzo 2025, un contratto di finanziamento garantito da pegno su azioni ed una email del 13 marzo 2025, contenente una dichiarazione con la quale un dipendente della Banca Santander conferma al sig. Cissè Doudou Aissatou Sarr di essere in attesa di ricevere 75 milioni di euro tramite una SBLC (lettera di credito ossia garanzia bancaria) per lo sviluppo aziendale della AAD Invest Group. Tale documentazione, sottoposta a verifica in data 20 marzo 2025, è stata ritenuta non conforme dalla Commissione che ha concesso, in data 30 aprile 2025, un ulteriore termine perentorio di 15 giorni al fine di integrare, quanto prodotto, con referenza bancarie conformi a quanto richiesto dalla normativa federale, specificando che le stesse avrebbero dovuto contemplare la classe di rating assegnata alla AAD Invest Group ovvero una spiegazione delle ragioni per le quali la banca eventualmente non avrebbe potuto fornire tale attestazione, corredata, in tal caso, da documentazione da cui evincere, in termini sostanziali, la solidità finanziaria dell’acquirente; a tale richiesta della Commissione non ha fatto seguito alcun riscontro;
- il sig. CISSE’ Doudou Aissatou Sarr, socio unico ed amministratore della AAD Invest Group S. a r.l., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della A.C.R. Messina Srl, per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°e 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., prodotto alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.:
- per la AAD Invest Group S. a r.l., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della società sportiva, la certificazione equipollente alla visura camerale necessaria a verificare la presenza, al suo interno, di ulteriori soggetti tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità e produrre la relativa documentazione, in funzione di quanto stabilito ai commi 3° e 4° dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; solo previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la società ha prodotto, con p.e.c. del 14 marzo 2025, un estratto del registro delle imprese del Lussemburgo relativo alla società acquirente quale documento equipollente alla visura camerale;
- le referenze bancarie comprovanti la solidità finanziaria della società acquirente ai sensi del 6° comma dell’art. 20 bis citato; previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la società ha prodotto, con p.e.c. del 14 marzo 2025, un contratto di finanziamento garantito da pegno su azioni ed una email del 13 marzo 2025, contenente una dichiarazione con la quale un dipendente della Banca Santander conferma al sig. Cissè Doudou Aissatou Sarr di essere in attesa di ricevere 75 milioni di euro tramite una SBLC (lettera di credito ossia garanzia bancaria) per lo sviluppo aziendale della AAD Invest Group. Tale documentazione, sottoposta a verifica in data 20 marzo 2025, è stata ritenuta non conforme dalla Commissione che ha concesso, in data 30 aprile 2025, un ulteriore termine perentorio di 15 giorni al fine di integrare, quanto prodotto, con referenza bancarie conformi a quanto richiesto dalla normativa federale, specificando che le stesse avrebbero dovuto contemplare la classe di rating assegnata alla AAD Invest Group ovvero una spiegazione delle ragioni per le quali la banca eventualmente non avrebbe potuto fornire tale attestazione, corredata, in tal caso, da documentazione da cui evincere, in termini sostanziali, la solidità finanziaria dell’acquirente; a tale richiesta della Commissione non ha fatto seguito alcun riscontro;
- il sig. CHATEAUX Alexandre, n.q. di Amministratore della AAD Invest Group S. a r.L., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della A.C.R. Messina Srl, per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°e 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., prodotto alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.:
- per la AAD Invest Group S. a r.L., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della Società sportiva, la certificazione equipollente alla visura camerale necessaria a verificare la presenza, al suo interno, di ulteriori soggetti tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità e produrre la relativa documentazione, in funzione di quanto stabilito ai commi 3° e 4° dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; solo previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la società ha prodotto, con p.e.c. del 14 marzo 2025, un estratto del registro delle imprese del Lussemburgo relativo alla società acquirente quale documento equipollente alla visura camerale;
- un certificato estero equipollente al casellario giudiziario rilasciato dal Ministero della Giustizia francese, rilasciato, come previsto dal comma 5° lett. D) del richiamato art. 20 bis, in data non anteriore ai 15 giorni dall’acquisizione, risultando, il documento prodotto, rilasciato in data 23 ottobre 2024; solo previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato prodotto l’equipollente del certificato del casellario giudiziario rilasciato al sig. Chateaux Alexandre in data 12 marzo 2025;
- per la AAD Invest Group S. a r.L., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della società sportiva, le referenze bancarie comprovanti la solidità finanziaria della società acquirente ai sensi del 6° comma dell’art. 20 bis citato; previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la società ha prodotto, con p.e.c. del 14 marzo 2025, un contratto di finanziamento garantito da pegno su azioni ed una email del 13 marzo 2025, contenente una dichiarazione con la quale un dipendente della Banca Santander conferma al sig. Cissè Doudou Aissatou Sarr di essere in attesa di ricevere 75 milioni di euro tramite una SBLC (lettera di credito ossia garanzia bancaria) per lo sviluppo aziendale della AAD Invest Group. Tale documentazione, sottoposta a verifica in data 20 marzo 2025, è stata ritenuta non conforme dalla Commissione che ha concesso, in data 30 aprile 2025, un ulteriore termine perentorio di 15 giorni al fine di integrare, quanto prodotto, con referenza bancarie conformi a quanto richiesto dalla normativa federale, specificando che le stesse avrebbero dovuto contemplare la classe di rating assegnata alla AAD Invest Group ovvero una spiegazione delle ragioni per le quali la banca eventualmente non avrebbe potuto fornire tale attestazione, corredata, in tal caso, da documentazione da cui evincere, in termini sostanziali, la solidità finanziaria dell’acquirente; a tale richiesta della Commissione non ha fatto seguito alcun riscontro.
La fase istruttoria
Con segnalazione del 18.4.2025, la società F.C. Casertana S.r.l. portava a conoscenza della Procura Federale una serie di fatti correlati all’intervenuta acquisizione, da parte della società lussemburghese AAD Invest Group, dell’80% delle quote della ACR Messina S.r.l. dal precedente proprietario e Presidente Pietro Sciotto.
Secondo quanto riportato nell’esposto, la cessione delle quote, intervenuta nel gennaio 2025, non sarebbe stata seguita dagli adempimenti previsti dall’art.20-bis delle NOIF in ordine alla trasmissione dei dati comprovanti la solidità finanziaria della società acquirente e l’integrità dei suoi soci ed amministratori, con conseguente possibile rilievo delle sanzioni previste dall’art.32 CGS. La società F.C. Casertana S.r.l. rappresentava di avere interesse all’eventuale irrogazione delle sanzioni previste dall’art.32 CGS in considerazione del fatto che militando entrambe le società nel medesimo campionato della corrente stagione sportiva (Serie C, Girone C) e potendo dette sanzioni determinare una penalizzazione in classifica della ACR Messina S.r.l., l’eventuale irrogazione sanzionatoria avrebbe potuto influire sull’esito della competizione.
Al ricevimento della segnalazione seguiva l’apertura del procedimento istruttorio n. 1057pf24-25.
Con comunicazione del 28.4.2025, la F.C. Casertana S.r.l. dichiarava che, “medio tempore”, era sopravvenuta la carenza di interesse rispetto all’esito dell’esposto.
I fatti segnalati dalla F.C. Casertana S.r.l. formavano successivamente oggetto, in data 3.6.2025, di una segnalazione direttamente dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie della FIGC), la quale portava a conoscenza della Procura Federale una serie di criticità e di violazioni della normativa federale in relazione all’intervenuta acquisizione, con atto del 2.1.2025, del pacchetto di maggioranza delle quote della ACR Messina S.r.l. da parte della società di diritto lussemburghese AAD Invest Group S. a r.L..
All’apertura di un nuovo procedimento disciplinare (n. 1224pf24-25), seguiva il provvedimento del 6.6.2025, con il quale la Procura Federale ne disponeva la riunione con il procedimento n. 1057pf24-25 precedentemente incardinato.
L’indagine istruttoria - espletata sulla base degli accertamenti trasmessi dalla Co.A.P.S. e previa analisi dei Fogli censimento 2024/2025, acquisiti via e-mail in data 3.6.2025 e della Visura camerale della Associazione Calcio Riunite ACR Messina S.r.l. (acquisita in data 3.6.2025) - si concludeva in data 10.6.2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità disciplinare – a carico sia del sig. CISSE’ Doudou Aissatou Sarr, sia del sig. CHATEAUX Alexandre, sia della ACR Messina S.r.l., sia del suo amministratore ALAIMO Stefano - in merito alla mancata completa trasmissione da parte della società acquirente:
- della documentazione necessaria a verificare la presenza, al suo interno, di ulteriori soggetti tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità e produrre la relativa documentazione, in funzione di quanto stabilito ai commi 3° e 4° dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. (previa concessione, da parte della Commissione in data 27.2.2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione richiesta veniva presentata in data 14.3.2025);
- del certificato estero equipollente al casellario giudiziario rilasciato dal Ministero della Giustizia francese in relazione al sig. CHATEAUX Alexandre, amministratore della società acquirente AAD Invest Group S. a r.L., come previsto dal comma 5° lett. D) dell’art. 20 bis delle NOIF (previa concessione, da parte della Commissione in data 27.2.2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione richiesta veniva presentata in data 12.3.2025);
- delle referenze bancarie comprovanti la solidità finanziaria della società acquirente ai sensi del 6° comma dell’art. 20 bis delle NOIF; previa concessione, in data 27.2.2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la società produceva, in data 14 marzo 2025, un contratto di finanziamento garantito da pegno su azioni ed una email del 13 marzo 2025, contenente una dichiarazione con la quale un dipendente della Banca Santander conferma al sig. Cissè Doudou Aissatou Sarr di essere in attesa di ricevere 75 milioni di euro tramite una SBLC (lettera di credito ossia garanzia bancaria) per lo sviluppo aziendale della AAD Invest Group (la documentazione era ritenuta non conforme dalla Commissione, la quale concedeva, in data 30.4.2025, un ulteriore termine perentorio di 15 giorni al fine di integrare quanto prodotto, con referenze bancarie conformi a quanto richiesto dalla normativa federale; a tale richiesta non faceva seguito alcun riscontro).
Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, la ACR Messina S.r.l. e il sig. ALAIMO Stefano definivano la propria posizione ex art.126 C.G.S.
I sig.ri CISSE’ Doudou Aissatou Sarr e CHATEAUX Alexandre non facevano pervenire allegazioni difensive.
La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie e preso atto dell’intervenuta definizione agevolata del procedimento nei confronti sia della ACR Messina S.r.l., sia del sig. ALAIMO Stefano, disponeva il deferimento dei sig.ri CISSE’ Doudou Aissatou Sarr e CHATEAUX Alexandre con atto depositato in data 8.7.2025.
La fase predibattimentale
Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 29.7.2025.
I sig.ri CISSE’ Doudou Aissatou Sarr e CHATEAUX Alexandre non svolgevano attività difensiva.
A seguito della discussione del giudizio, il Tribunale, preso atto che l'avviso di convocazione per l’udienza risultava comunicato ai due deferiti in tempo non utile rispetto al termine di comparizione, rinviava la trattazione del procedimento all’odierna udienza, con salvezza dei diritti di prima udienza e con autorizzazione a dare corso alle comunicazioni di rito anche a mezzo e-mail ordinaria. Anche successivamente alla comunicazione della fissazione dell’odierna udienza, i soggetti deferiti non svolgevano attività difensiva.
Il contraddittorio processuale risulta nondimeno regolarmente incardinato, atteso che l’intervenuta fissazione dell’odierna udienza di discussione risulta portata a conoscenza sia del sig. CISSE’ Doudou Aissatou Sarr, sia del sig. CHATEAUX Alexandre, con avviso recapitato via “e-mail” in data 29.7.2025, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.
Il dibattimento
All’odierna udienza del 4 settembre 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Alessandro D’Oria. Nessuno è comparso in rappresentanza dei soggetti deferiti.
L’Avv. D'Oria ha richiamato l’attività istruttoria espletata e le conclusioni riportate nell’atto di deferimento, formulando le seguenti richieste di irrogazione sanzionatoria.
- CISSE’ Doudou Aissatou Sarr: 9 mesi di inibizione.
- CHATEAUX Alexandre: 6 mesi di inibizione.
La decisione
La documentazione presente nel fascicolo processuale - in particolare le risultanze dell’istruttoria CoAPS e gli atti allegati alla Relazione della Procura Federale - fornisce ampia dimostrazione del fatto che a seguito dell’acquisto dell’80% delle quote della ACR Messina S.r.l., intervenuto con atto pubblico stipulato in data 2 gennaio 2025 (cfr. Relazione istruttoria, pag.71), la società lussemburghese acquirente AAD Invest Group S. a r.L., di proprietà del sig. CISSE’ Doudou Aissatou e amministrata dal medesimo sig. CISSE’ Doudou Aissatou e dal sig. CHATEAUX Alexandre, ha omesso la corretta trasmissione delle documentazione prevista dall’art.20-bis delle NOIF per la dimostrazione dell’integrità e onorabilità degli amministratori e dei soci delle società titolari di partecipazioni azionarie o di quote delle società sportive affiliate alla FIGC e della solidità finanziaria delle medesime società titolari delle partecipazioni.
Le allegazioni fornite dalla CoAPS hanno infatti consentito di acclarare, da un lato, che a fronte della mancata trasmissione dei documenti necessari a verificare con esattezza l’assetto societario della AAD Invest Group S. a r.L. (art.20-bis, commi 3 e 4 delle NOIF) e del certificato estero equipollente al casellario giudiziario rilasciato dal Ministero della Giustizia francese in relazione al sig. CHATEAUX Alexandre, amministratore della società (art.20-bis, comma 5, lett. D delle NOIF), la società ha provveduto a dare corso alla trasmissione di quanto richiesto a seguito della specifica richiesta della CoAPS, dall’altro lato che le referenze bancarie previste dal medesimo art.20-bis, comma 6 delle NOIF per comprovare la solidità finanziaria della società acquirente non sono state fornite, con conseguente perfezionamento dell’illecito disciplinare previsto dalla normativa federale.
Dalla documentazione trasmessa dalla CoAPS ed allegata al fascicolo processuale (cfr. Relazione istruttoria, pag. 164 e ss.), segnatamente il testo in di un contratto di mutuo e la corrispondenza confidenziale tra il sig. CISSE’ e una non meglio qualificata dipendente della Santander Private Banking in merito ad un futuro accredito finanziario - dalla quale emerge che l’istituto di credito dichiara semplicemente di essere pronto a ricevere detto accredito – non poteva in alcun modo desumersi la solidità finanziaria della AAD Invest Group S. a r.L., con la conseguenza che la prescrizione del 6° comma dell’art.20-bis delle NOIF (a mente del quale “Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.: A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato”), non risulta adempiuta.
La responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti risulta inoltre acuita dalla circostanza, da ritenere particolarmente significativa, che a fronte della comunicazione CoAPS in data 30.4.2025 – con la quale veniva concesso un ulteriore termine perentorio di 15 giorni al fine di integrare quanto prodotto con referenze bancarie conformi a quanto richiesto dalla normativa federale – nessun riscontro sia intervenuto da parte degli amministratori della AAD Invest Group S. a r.L., odierni deferiti.
L’illecito disciplinare risulta oggetto di previsione sanzionatoria da parte dell’art.32 CGS, il quale prevede l’irrogazione, in questi casi, dell’inibizione temporanea.
Il Tribunale reputa ragionevole fissare la sanzione disciplinare dell’inibizione a carico del sig. CHATEAUX Alexandre in misura pari a 6 (sei) mesi.
Con riguardo alla posizione del sig. CISSE’ Doudou Aissatou Sarr - il quale, a seguito dell’acquisizione della ACR Messina S.r.l., era stato nominato amministratore, unitamente al sig. ALAIMO Stefano, (cfr. Verbale dell’Assemblea dei soci in data 7 gennaio 2025 – Relazione istruttoria, pag. 82) ed era tenuto a vigilare in ordine al corretto adempimento delle richieste degli organi federali da parte della AAD Invest Group S. a r.L – la sanzione può essere ragionevolmente fissata nell’inibizione temporanea per mesi 9 (nove).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Cissè Doudou Aissatou Sarr, mesi 9 (nove) di inibizione;
- al sig. Chateaux Alexandre, mesi 6 (sei) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 settembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 10 settembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai