F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFN – SD del 12 Settembre 2025 (motivazioni) – Vincenzo Tuccillo e ASD Ecocity Futsal Genzano – Reg. Prot. 27/TFN-SD

Decisione/0042/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0027/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Daniela Nardo – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3506 /1241pf2425/GC/blp depositato il 4 agosto 2025 nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo, nonché della società ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 4 agosto 2025, depositato il medesimo giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1 - il Sig. TUCCILLO Vincenzo all’epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, per rispondere della violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 19, comma 3, del C.G.S per aver, in occasione della gara Roma 1927 vs Ecocity Futsal Genzano - disputata in data 01.06.2025 valida per i quarti di finale playoff scudetto del Campionato Nazionale Calcio a 5 della stagione sportiva 2024/2025 e terminata con la vittoria della squadra ospite (4-3 dopo i tempi supplementari) - acceduto all’interno del recinto di gioco subito dopo il termine della stessa (per festeggiare la vittoria della propria squadra) e allorquando le due squadre e gli ufficiali di gara erano ancora presenti in campo in procinto di scambiarsi i consueti saluti finali benché al tempo gli fosse, però, precluso di potervi accedere per essere stato in precedenza raggiunto da un provvedimento disciplinare (mesi 4 di inibizione giusta decisione TFN Sez. Disciplinare di cui al C.U. n.173 del 08.05.2025) che non aveva ancora ultimato di scontare. Con l’aggravante ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.

2- la società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal Sig. Vincenzo Tuccillo, quale all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società.

La fase istruttoria

In data 5.06.2025 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione inviatale in data 1.06.2025 dal Presidente del Petrarca Calcio A Cinque, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1241 pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente del Petrarca Calcio a Cinque relativa al comportamento disciplinarmente rilevante adottato dal Sig. Vincenzo Tuccillo, Vicepresidente dell’ASD Ecocity Futsal Genzano, al termine della gara, valida per il Campionato di Serie A di C5, disputata il 01/06/2025 tra Roma 1927 Futsal- Ecocity Futsal Genzano”.

Con la richiamata nota il Presidente del Petrarca Calcio A Cinque segnalava la presunta indebita presenza in campo, al termine della gara valevole per i Play-Off Scudetto disputatasi lo stesso giorno tra le compagini della Roma 1927 e della Ecocity Futsal Genzano, del Sig. Vincenzo Tuccillo, Vice-Presidente della società Ecocity Futsal Genzano, all’epoca munito di poteri di rappresentanza, inibito per 4 mesi per effetto della Decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare di cui ai CC.U. n. 173 dell’8 Maggio 2025 e n. 205 del 13 Maggio 2025. Alla predetta nota venivano allegati una fotografia ritraente il Sig. Tuccillo e sei fotogrammi acquisiti dal Canale Youtube della Divisione Calcio a Cinque.

L’attività istruttoria dell’Organo inquirente si sviluppava tramite l’acquisizione dei fogli di censimento della Società Ecocity Futsal Genzano, l’acquisizione dei due CC.UU. citati dal denunciante, l’acquisizione da Youtube del filmato integrale della gara in esame dal quale veniva ricavato un breve estratto relativo alla parte finale dell’incontro con le fasi dei festeggiamenti dopo il fischio dell’arbitro, l’acquisizione del referto arbitrale della partita completo delle relative distinte e l’audizione dei Sigg.ri Sergio Romano, calciatore tesserato per la Soc. Genzano. Il Sig. Vincenzo Tuccillo, convocato per due volte dalla Procura per essere audito, non si presentava adducendo impegni di lavoro.

La Procura Federale, ritenendo di aver acquisito documenti utili a sostenere l’accusa, in data 15.07.2025, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al Sig. Vincenzo Tuccillo e alla Società Ecocity Futsal Genzano quanto riportato nel suddetto atto.

In assenza di qualsivoglia difesa da parte dei deferiti, l’Organo requirente, con atto del 4 agosto 2025, deferiva i suddetti innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza derubricando, rispetto a quanto Comunicato con la Conclusione delle Indagini, la responsabilità della Società da diretta in oggettiva.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 4.09.2025.

Entrambi i deferiti, rappresentati dallo stesso difensore di fiducia, depositavano memoria.

Il Sig. Vincenzo Tuccillo sosteneva che, pur essendo inibito, trattandosi di provvedimento temporaneo e non a termine, nessuna norma gli impediva di accedere al recinto di giuoco dopo il triplice fischio di fine gara. Infatti, in tale ipotesi, la norma di riferimento, che regola i divieti in cui incorre il tesserato inibito temporaneamente, non sarebbe l’art. 19, comma 3, del CGS ma bensì l’art 9, comma2, lettera c) dello stesso codice che non prevede espressamente il divieto di accesso al recinto di giuoco ma solo il veto di accedere agli spogliatoi e ai locali annessi. Inoltre la contestazione relativa alla violazione dei principi di cui all’art. 4 del CGS non sarebbe pertinente, nulla avrebbe refertato in proposito  il Direttore di gara e, in ogni caso, non potrebbe applicarsi l’invocata aggravante posto che “L’accoglimento della richiesta, nel caso di specie, implicherebbe una aporia giuridica inammissibile, posto che l’elemento integrante la fattispecie contestata – ovvero l’aver violato il provvedimento inibitorio – presuppone lo status di inibito e, pertanto, non potrà quello stesso elemento ritenersi integrativo della richiamata aggravante.” La Società, con la propria autonoma memoria, faceva sue le difese del deferito contestando, quindi, la sussistenza della responsabilità oggettiva.

L’udienza del 4.09.2025

Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, erano presenti il Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Flavia Tortorella per i deferiti.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale. Questi, illustrato brevemente il deferimento e richiamatone il contenuto, replicato al contenuto delle memorie avversarie, concludeva con la richiesta di irrogazione al Sig. Vincenzo Tuccillo della sanzione di mesi quattro di inibizione (3 mesi per la violazione e 1 mese per l’aggravante) e alla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano della sanzione di euro 800,00 di ammenda.

Prendeva poi la parola l’Avv. Tortorella la quale ribadiva il contenuto delle memorie in atti concludendo per il proscioglimento dei propri rappresentati e comunque insistendo per l’illegittimità della contestazione, al Sig. Tuccillo, dell’aggravante invocata dalla Procura Federale.

La decisione

Osserva, il Tribunale, come non costituisca tema di discussione il fatto, accertato tramite diverse fonti e ammesso dai deferiti, che il Sig. Vincenzo Tuccillo, al termine della gara Roma 1927 vs Ecocity Futsal Genzano - disputata in data 01.06.2025 e valida per i quarti di finale playoff scudetto del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a 5 della stagione sportiva 2024/2025 – subito dopo il triplice fischio di conclusione della partita, si sia introdotto sul terreno di giuoco per festeggiare il successo con i calciatori della squadra di cui è Vice Presidente pur essendo oggetto di provvedimento inibitorio in corso di esecuzione.

Si tratta, quindi, di stabilire se l’acceso al terreno di giuoco al termine di una gara costituisca o meno violazione di norme contenute nel CGS e nello specifico, secondo la contestazione avanzata dalla Procura Federale, dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 19, comma 3.

In disparte la circostanza, peraltro di non poco conto, che l’ingresso del Sig. Tuccillo nel recinto di giuoco è avvenuto quando ancora i Direttori di gara e i vari collaboratori erano in campo e non erano neppure iniziate le “procedure” di fine partita, quali lo schieramento delle squadre a centro campo per il saluto al pubblico e agli arbitri, ritiene il Collegio che il comportamento del Vice Presidente della Ecocity Futsal Genzano integri la violazione delle norme contestate.

Il dettato del comma 3 dell’art, 19 del CGS, rubricato come “Esecuzione delle sanzioni” è da ritenersi assolutamente inequivoco e inequivocabile laddove testualmente recita “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”.

Poiché il Sig. Tuccillo, alla data della contestata infrazione (1.06.2025) stava scontando un’inibizione di quattro mesi comminatagli da questo Tribunale con decisione n. 205 TFN-SD 2024-25 (C.U. n.173 del 08.05.2025), non sussiste ombra di dubbio circa il fatto che non potesse accedere al terreno di gioco posto che tale accesso si è verificato proprio in occasione di una gara quando, come già detto, gli arbitri e il cronometrista erano ancora in campo, così come entrambe le squadre, e quando non erano state ultimate le “procedure” di fine gara.

Né può essere condivisa la tanto suggestiva quanto infondata tesi difensiva secondo la quale nell’ordinamento sportivo opererebbe una distinzione fra inibizione a termine e inibizione temporanea laddove la seconda sarebbe regolata dal comma 2 dell’art. 9 del CGS, che alla lettera c) prevede “il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA”, mentre la prima troverebbe disciplina nel terzo comma dell’art. 19 del medesimo codice, con la conseguenza che, vertendosi in ipotesi di inibizione temporanea, sempre secondo la difesa del deferito, non opererebbe il divieto di accesso al recinto di giuoco ma solo quello agli spogliatoi e ai locali annessi.

Il Collegio ritiene che tale distinzione non sia corretta, posto che l’espressione “ inibizione temporanea” di cui all’art. 9 del CGS e l’espressione “inibizione a termine” citata nell’art. 19 altro non sono che sinonimi del concetto di inibizione, sanzione a carattere temporale, prevista alla lettera h) del primo comma dell’art. 9 del CGS, che colpisce i soggetti individuati in quell’articolo. Inoltre l’invocata distinzione non trova conforto in nessun precedente giurisprudenziale.

A corollario di quanto sin qui detto, osserva il Tribunale che mentre l’art. 9 del Codice di Giustizia elenca la tipologia di sanzioni di cui sono oggetto “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati” (comma 1), l’art. 19, rubricato “Esecuzione delle sanzioni” come detto, esplicita le modalità secondo le quali vanno scontate le sanzioni inflitte dagli Organi federali. Peraltro il comma 3 non è limitato alla sanzione dell’inibizione (come il secondo comma lettera c) dell’art.9) ma riguarda, più in generale, i “provvedimenti disciplinari a termine” e quindi, oltre l’inibizione, anche la squalifica e il divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi di cui alla lettera g) del primo comma dell’art. 9 CGS.

Che poi l’arbitro non abbia refertato l’episodio incriminato non ha alcuna rilevanza alla luce della costante e granitica giurisprudenza che afferma che il referto costituisce fonte di prove privilegiata per quanto nello stesso riportato ma non costituisce prova alcuna per quanto omette di riportare che potrebbe essersi verificato o meno (cfr. da ultimo CFA SSUU n. 15/2025-2026). Peraltro non v’è prova che gli arbitri fossero in grado di riconoscere il Sig. Tuccillo.

Coglie, invece, nel segno la difesa del deferito allorquando compiutamente sostiene che al proprio rappresentato non possa essere contestata l’aggravante “ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare”. Osserva il Tribunale, in linea con quanto eccepito dal deferito, che l’aver compiuto la violazione di cui al terzo comma dell’art. 19 del CGS in stato di inibizione costituisce, di per sé, un’aggravante di talché, accogliendo la tesi dell’Organo requirente, verrebbe ad avere applicazione un’aggravante dell’aggravante con violazione del principio del “ne bis in idem”. Sotto il profilo sanzionatorio ritiene il Tribunale di poter condividere le richieste formulate in udienza dalla Procura Federale, sia pure ridotta la richiesta relativa al Sig. Tuccillo per il mancato riconoscimento dell’invocata aggravante, sia perché le stesse appaiono equamente commisurate alla rilevanza della violazione, sia in quanto, sotto il profilo dosimetrico, sono perfettamente coincidenti con i precedenti di questo Tribunale in materia. Si provvede, dunque, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

 Giammaria Camici                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 12 settembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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