F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/TFN – SD del 12 Settembre 2025 (motivazioni) – Virgilio Natale Polifroni e ASD AC Locri 1909 – Reg. Prot. 33/TFN-SD
Decisione/0044/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0033/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Monica De Vergori - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Daniela Nardo – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3594/1279pf2425/GC/PM/fm del 4 agosto 2025, depositato il 7 agosto 2025, nei confronti del sig. Virgilio Natale Polifroni nonché della società ASD AC Locri 1909, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Collegio Arbitrale LND, con decisione resa il 24 ottobre 2024 sulla vertenza n. 34/151, accoglieva il ricorso del sig. Saverio Rigitano, allenatore UEFA B e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo della società ASD AC Locri 1909, che non si era costituita, a pagare al ricorrente la somma di € 7.116,80 che, in relazione all’accordo economico sottoscritto dalle parti il 18 agosto 2022, la società non aveva corrisposto.
Tale somma si riferiva quanto ad € 5.000,00 al saldo premio di tesseramento per i ratei maturati e non versati e quanto ad € 2.116,80 a titolo di rimborso spese chilometrico, previsto in detto accordo economico, ritualmente depositato dal Rigitano. Quest’ultimo nel corso della stagione sportiva 2022/23 aveva svolto, in favore della società, l’attività di allenatore e collaboratore della prima squadra, partecipante al campionato Serie D.
Siffatta decisione veniva notificata alla società a mezzo Pec del 17 aprile 2025, ma essa non veniva adempiuta dall’obbligata nei termini di cui all’art. 94 quinquies comma 8 NOIF, sicché la Segreterà della LND - Serie D, con nota datata 20 maggio 2025, informava la Procura Federale che la società ASD AC Locri 1909 non aveva provveduto ad inviare allo scrivente Ufficio le relative liberatorie nei termini stabiliti, fatto riferimento agli artt. 94/ter NOIF e 31 comma 6 CGS, citati nella nota.
In tale preciso contesto, la Procura Federale, aperto il fascicolo e svolte le conseguenziali verifiche, in data 4 agosto 2025 deferiva a questo Tribunale il sig. Virgilio Natale Polifroni, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD AC Locri 1909, a cui contestava la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 quinquies comma 8 NOIF ed all’art. 31 comma 11 CGS, per non aver corrisposto all’allenatore sig. Saverio Rigitano la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND – controversie tra allenatori e società della LND – nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso il 24 ottobre 2024, e notificato in data 18 aprile 2025, nell’ambito della vertenza n. 34/151.
È stata contestualmente deferita la società ASD AC Locri 1909 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.
La fase predibattimentale
Raggiunti dalla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, avvenuta il 14 luglio 2025, gli indagati non si sono avvalsi delle facoltà previste dall’art. 123 comma 3 CGS, di guisa che la Procura Federale, trascorso il termine utile per l’esercizio delle suddette facoltà, ha promosso contro di loro l’attuale deferimento.
Il dibattimento
All’udienza dell’11 settembre 2025 tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegata per la Procura Federale l’avv. Veronica Ottaviani, la quale si è riportata al deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Saverio Rigitano inibizione di mesi 6 (sei) e per la società ASD AC Locri 1909 la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva in corso; il tutto ai sensi dell’art. 31 commi 6 e 7 CGS. Gli indagati non si sono collegati, né si sono altrimenti costituiti.
Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Risulta provata l’inottemperanza della società al lodo arbitrale, costituita dal mancato pagamento delle somme dovute all’allenatore sig. Saverio Rigitano nella misura accertata da detto lodo, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Concorre a comprovare siffatta circostanza il comportamento della parte deferita, che ha omesso di difendersi, mancando da ultimo di partecipare all’udienza dibattimentale.
Appare così violato il precetto contenuto nell’art. 94 quinquies comma 8 NOIF, che prevede che il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui all’art. 31 commi 6 e 7 CGS.
Vanno pertanto irrogate ai deferiti le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono conformi nei minimi edittali dei commi 6 e 7 art. 31 CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Virgilio Natale Polifroni, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD AC Locri 1909, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENETE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 12 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai