F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/TFN – SD del 16 Settembre 2025 (motivazioni) – ASD Football Ambivere – Reg. Prot. 35/TFN-SD
Decisione/0046/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Valentina Aragona – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3445/782pf2425/GC/DP/ff del 4 agosto 2025, depositato il 7 agosto 2025, nei confronti del sig. Giuseppe Colucci e della società ASD Football Ambivere, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3445/782pf24-25/GC/DP/ff del 4 agosto 2025, depositato il 7 agosto 2025, nei confronti di:
1. sig. COLUCCI Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società A.S.D. FOOBALL AMBIVERE, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. MARCO PAREDI, in costanza di tesseramento per la S.S.D. MAPELLO A R.L., svolgesse nel corso della stagione sportiva 2024-25 attività in favore della società A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE, affiancando e talora sostituendo il sig. ROBERTO PAREDI nello svolgimento del proprio incarico di dirigente nelle categorie di base ed allenatore della categoria “Primi Calci” anno 2017; della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 comma 1 lett. G) del Regolamento Settore Tecnico, dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., nonché al C.U. del Settore Tecnico n. 29/2024-25 e al C.U. n. 1 del S.G.S. del 10 luglio 2024 per aver consentito o comunque non impedito che il sig. ROBERTO PAREDI svolgesse attività di allenatore della categoria “Primi Calci” 2017 presso la A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE nel corso della stagione sportiva 2024-25 in assenza delle prescritte qualifiche e di iscrizione presso il Settore Tecnico;
2. società A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Colucci, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonché dai sig.ri Marco Paredi e Roberto Paredi, così come riportati nei capi di incolpazione contenuti nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata, in precedenza richiamati.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ASD Football Ambivere hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Enrico Liberati e Cristina Fanetti in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Francesca Auci in rappresentanza della società ASD Football Ambivere, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ASD Football Ambivere la sanzione di euro 670,00 (seicentosettanta/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 16 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai