F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48/TFN – SD del 18 Settembre 2025 (motivazioni) – Sergio Di Benedetto e Akragas 2018 Srl – Reg. Prot. 30/TFN-SD

Decisione/0048/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0030/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Ignazio Castellucci – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Francesco Ranieri - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3406/1037pf2425/GC/PM/fm del 1° agosto 2025, depositato il 5 agosto 2025, nei confronti del sig. Sergio Di Benedetto e della società Akragas 2018 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L’indagine trae origine dalla segnalazione del 25 marzo 2025 della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, con cui si evidenziava il mancato pagamento, da parte della società Akragas 2018 S.r.l., nel prescritto termine di giorni trenta dalla notifica dei relativi provvedimenti, ai calciatori sig. Michele Desiderio Garufo e sig. Cristian Ezequiel Llama delle somme accertate con lodi arbitrali del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. emessi a conclusione delle vertenze intraprese dai predetti calciatori.

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 16 aprile 2025 al n. 1037 pf 24-25.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa

- lodo arbitrale irrituale del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. del 12.02.2025, relativo alla vertenza d’urgenza n. 240-2024/25 su ricorso presentato dal calciatore sig. Michele Desiderio Garufo, comunicato alla società Akragas 2018 S.r.l. con notifica perfezionatasi in data 17 febbraio 2025;

- lodo arbitrale irrituale del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. del 18.02.2025, relativo alla vertenza d’urgenza n. 155-2024/25 su ricorso presentato dal calciatore sig. Cristian Ezequiel Llama, comunicato alla società Akragas 2018 S.r.l. con notifica perfezionatasi in data 20 febbraio 2025;

- segnalazione della L.N.D. - Dipartimento Interregionale pervenuta alla Procura Federale in data 25.03.2025, e relativi allegati; - fogli censimento società Akragas 2018 S.r.l. per la stagione sportiva 2024-2025.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 23 giugno 2025 la Comunicazione di Conclusione delle Indagini al sig. Sergio Di Benedetto e alla società Akragas 2018 S.r.l., che non hanno presentato memorie difensive e non hanno formulato richiesta di audizione.

Con atto dell’1 agosto 2025, la Procura Federale ha deferito:

"1.- il sig. Sergio Di Benedetto, all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Akragas 2018 S.r.l.;

2.- la società Akragas 2018 S.r.l.; per rispondere:

1.- il sig. Sergio Di Benedetto, all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Akragas 2018 S.r.l.: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle relative pronunce, al calciatore Michele Desiderio Garufo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo comunicato alla società Akragas 2018 S.r.l. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 17 febbraio 2025, ed al calciatore sig. Cristian Ezequiel Llama la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo comunicato alla società Akragas 2018 S.r.l. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 20 febbraio 2025; 2.- la società Akragas 2018 S.r.l.:

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il Sig. Sergio Di Benedetto quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società."

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza dell’11 settembre 2025, non sono pervenute memorie dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 settembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegata, per la Procura Federale, l’avv. Veronica Ottaviani la quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Sergio Di Benedetto, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- alla società Akragas 2018 Srl, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per le parti deferite.

La decisione

Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. L’attività di indagine versata in atti ha, infatti, consentito di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dai deferiti, risultando provata l’inottemperanza della società ai lodi arbitrali, costituita dal mancato pagamento, nel prescritto termine di giorni trenta dalla notifica dei relativi provvedimenti, ai calciatori sig. Michele Desiderio Garufo e sig. Cristian Ezequiel Llama delle somme accertate con lodi arbitrali del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. emessi a conclusione delle vertenze intraprese dai predetti calciatori.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento è emerso che il provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con il quale si condannava la società Akragas 2018 S.r.l. al pagamento in favore del calciatore sig. Michele Desiderio Garufo della somma accertata come dovuta allo stesso, veniva comunicato alla società, a mezzo p.e.c., in data 17 febbraio 2025, mentre il provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con il quale si condannava la società Akragas 2018 S.r.l. al pagamento in favore del calciatore sig. Cristian Ezequiel Llama della somma come dovuta allo stesso, veniva comunicato alla società, a mezzo p.e.c., in data 20 febbraio 2025.

Appare, pertanto, violato il precetto contenuto nell’art. 94 quinquies comma 8 NOIF, che prevede che il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui all’art. 31 commi 6 e 7 CGS.

Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, trattandosi di due diversi inadempimenti, in linea con le richieste della Procura, il Collegio ritiene congrua la sanzione di mesi 10 (dieci) di inibizione al sig. Sergio Di Benedetto e di punti 2 (due) di penalizzazione alla società Akragas 2018 Srl.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Sergio Di Benedetto, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- alla società Akragas 2018 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2025

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 18 settembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it