F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN – SD del 18 Settembre 2025 (motivazioni) – SSD Galcianese – Reg. Prot. 40/TFN-SD
Decisione/0051/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0040/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Giordano – Componente
Giuseppe Rotondo – Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4119/485pf24-25/GC/DP/ff del 7 agosto 2025, depositato il 13 agosto 2025, nei confronti della società SSD Galcianese, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 4119/485pf24-25/GC/DP/ff del 7 agosto 2025, depositato il 13 agosto 2025, nei confronti della società SSD Galcianese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andreini Andrea e Bertini Andrea, così come riportati nei capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società SSD Galcianese hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Debora Bandoni e Andrea Sterlicchio De Carli in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Carlotta Taiti in rappresentanza della società SSD Galcianese, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società SSD Galcianese la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Roberto Proietti
Depositato in data 18 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai