F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/TFN – SD del 19 Settembre 2025 (motivazioni) – US Triestina Calcio 1918 Srl – Reg. Prot. 17-19/TFN-SD
Decisione/0052/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0017/TFNSD/2025-2026
Registro procedimenti n. 0019/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto (Relatore)
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 settembre 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 3087/94pf25-26/GC/pe e n. 3101/96pf25-26/GC/pe depositati il 31 luglio 2025 nei confronti della società US Triestina Calcio 1918 Srl, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 31 Luglio 2025, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 0017/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1. il sig. ROSENZWEIG Benjamin Lee, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per rispondere:
a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 2), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025.
Segnatamente, per non avere provveduto:
- al pagamento in favore di tutti i tesserati, tranne uno, degli emolumenti netti relativi alla mensilità di maggio 2025;
- al pagamento in favore di n. 20 tesserati delle rate relative agli accordi di incentivo all’esodo riguardanti la mensilità di maggio 2025;
b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 3), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025.
Segnatamente, per non avere provveduto:
- al pagamento in favore di tutti i tesserati, tranne uno, dei compensi a titolo di indennità di trasferta relativi alla mensilità di maggio 2025;
- al pagamento in favore di n. 1 tesserato della rata relativa all’accordo di risarcimento del danno sottoscritto riguardante la mensilità di maggio 2025;
c.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 4), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti, ivi inclusi i compensi assoggettati ad I.V.A., dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025.
Segnatamente, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti e dei compensi assoggettati ad I.V.A. dovuti in favore del Medico Responsabile Sanitario, del Delegato per la gestione dell’evento, del Vice delegato per la gestione dell’evento, del Responsabile Marketing/Commerciale, del Responsabile Ufficio Stampa, del Supporter Liaison Officer (SLO) e del Disability Liaison Officer (DAO);
2. il sig. STELLA Sebastiano, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per rispondere:
a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 2), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025.
Segnatamente per non avere provveduto:
- al pagamento in favore di tutti i tesserati, tranne uno, degli emolumenti netti relativi alla mensilità di maggio 2025;
- al pagamento in favore di n. 20 tesserati delle rate relative agli accordi di incentivo all’esodo riguardanti la mensilità di maggio 2025;
b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 3), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025.
Segnatamente, per non avere provveduto:
- al pagamento in favore di tutti i tesserati, tranne uno, dei compensi a titolo di indennità di trasferta relativi alla mensilità di maggio 2025;
- al pagamento in favore di n. 1 tesserato della rata relativa all’accordo di risarcimento del danno sottoscritto riguardante la mensilità di maggio 2025;
c.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 4), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti, ivi inclusi i compensi assoggettati ad I.V.A., dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025.
Segnatamente, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti e dei compensi assoggettati ad I.V.A. dovuti in favore del Medico Responsabile Sanitario, del Delegato per la gestione dell’evento, del Vice delegato per la gestione dell’evento, del Responsabile Marketing/Commerciale, del Responsabile Ufficio Stampa, del Supporter Liaison Officer (SLO) e del Disability Liaison Officer (DAO);
3. la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 s.r.l.:
a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, Presidente dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sebastiano Stella, Amministratore Delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 2), 3) e 4), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
Con altro distinto atto del giorno 31 luglio 2025, depositato sempre lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 0019/TFNSD/2024-2025 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1. il sig. ROSENZWEIG Benjamin Lee, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per rispondere:
a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025.
Segnatamente, per non aver provveduto:
- al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025;
- al versamento delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025;
- al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025;
b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef relative ai compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025;
c.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;
2. il sig. STELLA Sebastiano, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per rispondere:
a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025.
Segnatamente per non aver provveduto:
- al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025;
- al versamento delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025;
- al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025;
- b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef relative ai compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025;
c.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;
3. la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 s.r.l.:
a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, Presidente dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sebastiano Stella, Amministratore Delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 5), 6) e 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 756pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 167/TFNSD-2024-2025 del 17.3.2025, nonché nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1076pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 213/TFNSD-20242025 del 3.6.2025, parzialmente riformata con decisione n. 118/CFA-2024-2025 del 24.6.2025 della Corte Federale d’Appello.
La fase istruttoria
In data 24.07.2025 la Procura Federale, a seguito di segnalazione in pari data della Segreteria Co.Vi.So.C., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 94pf25-26 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento, da parte della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. entro il termine dell’1 luglio 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025, degli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025, nonché degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I), par. IX), lett. A), punti 2), 3) e 4) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025”.
Sempre in data 24.07.2025, a seguito di analoga segnalazione della Segreteria Co.Vi.So.C., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 96pf25-26 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento, da parte della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. entro il termine dell’1 luglio 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025, delle ritenute Irpef riguardanti gli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di aprile 2025, nonché dei contributi INPS dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I), par. IX), lett. A), punti 5), 6) e 7) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025”.
Con le due distinte comunicazioni di cui si è detto la Co.Vi.So.C. informava la Procura Federale che nella riunione del 23 luglio 2025, aveva riscontrato “che la Società U.S. Triestina Calcio 1918S.r.l. nonhaprovveduto, entroiltermine del1° luglio 2025:
1. al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 (all. 2); 2. al pagamento in favore dei tesserati degli altri compensi relativi alla mensilità di maggio 2025, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 3) del menzionato Comunicato Ufficiale (cit. all. 2).; 3. al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati a IVA, in favore delle figure professionali, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 4) del menzionato Comunicato Ufficiale (cit. all. 2). Nello specifico, con riferimento al punto 1., si segnala che alla scadenza federale del 1° luglio 2025: a tutti i tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di maggio 2025 ad eccezione degli emolumenti netti relativi a n. 1 tesserato; a n. 20 tesserati non sono state corrisposte le rate relative agli accordi di incentivo all’esodo riguardanti la mensilità di maggio 2025. Con riferimento al punto 2., si segnala che, alla scadenza federale del 1° luglio 2025: a tutti i tesserati non sono stati corrisposti i compensi contrattualizzati a titolo di indennità di trasferta relativi alla mensilità di maggio 2025 ad eccezione dei compensi relativi a n. 1 tesserato; a un tesserato non è stata corrisposta la rata in scadenza nel periodo di riferimento relativa all’accordo di risarcimento del danno sottoscritto con il tesserato. Con riferimento al punto 3., si segnala altresì che, non sono stati corrisposti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati a IVA, relativi alla mensilità di maggio 2025 dovuti alle seguenti figure professionali: Medico Responsabile Sanitario; Delegato per la gestione dell’evento; Vice delegato per la gestione dell’evento; Responsabile Marketing/Commerciale; Responsabile Ufficio Stampa; Supporter Liaison Officer (SLO); Disability Liaison Officer (DAO)” nonché “che la Società U.S. Triestina 1918 S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025: 1. al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025; 2. al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli altri compensi dovuti ai tesserati così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 6) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025; 3. al versamento dei contributi Inps dovuti alle altre figure professionali così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. A), punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025. Nello specifico, con riferimento al punto 1. si segnala che alla scadenza federale del 1° luglio 2025 la Società: - non ha versato quota parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025; - non ha versato le ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025; - non ha versato i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025. Con riferimento al punto 2. si segnala che, alla scadenza federale del 1° luglio 2025, la Società non ha versato le ritenute Irpef relative ai compensi contrattualizzati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025. Con riferimento al punto 3. si segnala altresì che, alla scadenza federale del 1° luglio 2025, la Società non ha versato i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025”.
L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione del foglio di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, sempre in data 24.07.2025 notificava ai sigg.ri Benjamin Lee ROSENZWEIG, Sebastiano STELLA nonché della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL la Comunicazione di Chiusura delle Indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate dalla Co.Vi.So.C..
L’attività defensionale degli avvisati si limitava al deposito del mandato difensivo con elezione di domicilio presso legale di fiducia e richiesta di copia degli atti, di talché la Procura Federale, con distinti atti del giorno 31 luglio 2025, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale tutti i soggetti in precedenza avvisati ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale l’udienza del 2.09.2025
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 2.09.2025.
I deferiti depositavano distinte e univoche memorie nei due procedimenti oggi riuniti non contestando i fatti loro addebitati ma offrendo una ricostruzione dei fatti sotto il profilo cronologico e chiedendo l’applicazione delle attenuanti ex art. 13, commi 1 e 2, del CGS. In particolare, con la memoria relativa al secondo procedimento, contestavano l’applicazione della richiesta recidiva e invocando, comunque, l’applicazione della stessa secondo i criteri da ultimo espressi in materia dalla Corte Federale d’Appello. In data 1.09.2025 la Procura Federale depositava agli atti dei due procedimenti distinti accordi ex art. 127 del CGS riguardanti le posizioni dei sigg.ri Benjamin Lee ROSENZWEIG e Sebastiano STELLA che prevedevano l’irrogazione, a ciascuno di loro e per ciascun deferimento, della sanzione iniziale di mesi 5 di inibizione poi ridotti, in funzione dell’accordo raggiunto, a mesi 3 e giorni 10 di inibizione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
L’udienza del 2.09.2025
All’udienza del 2.09.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2025 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale.
Per tutti i deferiti era presente l’Avv. Mattia Grassani.
Preliminarmente il Collegio provvedeva a riunire il procedimento n. 0019/TFNSD/2024-2025, relativo al procedimento della Procura Federale n. 3101/96pf25-26/GC/pe, al procedimento n. 0017/TFNSD/2024-2025, relativo al procedimento della Procura Federale n. 3087/94pf25-26/GC/pe, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e di opportunità.
Sempre preliminarmente l’Avv. Grassani, alla luce delle perplessità espresse dal Tribunale circa l’entità delle proposte di accordo ex art. 127 CGS depositate, chiedeva un differimento della trattazione del procedimento, anche al fine di documentare i pagamenti citati nella memoria difensiva.
Il Tribunale, preso atto della richiesta dell’Avv. Grassani e rilevata la non opposizione da parte della Procura Federale, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 16 settembre 2025 ore 11:50, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza e fissazione del termine del 12 settembre 2025 ore 12:00 per il deposito sul portale del Processo Sportivo Telematico della documentazione citata dalla difesa dei deferiti. Sospendeva quindi i termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d),CGS CONI.
La fase precedente l’udienza del 16.09.2025
Nel termine assegnato loro dal Tribunale i deferiti non operavano alcun deposito.
Solo in data 15.09.2025, oltre i termini concessi dal Tribunale e oltre i termini codicistici previsti per il deposito di memorie e documenti, la difesa della Società operava il deposito di molteplici documenti, per lo più articoli di stampa relativi al passaggio delle quote di proprietà del sodalizio alabardato oltre a un contratto di “escrow agreement” stipulato tra la predetta società, la Lega Italiana Calcio Professionistico e il Credito Lombardo Veneto in data 8.09.2025, nonché una memoria con la quale rappresentava quanto riportato dalla stampa, evidenziava che la situazione venutasi a creare con la cessione delle quote del club e l’immissione di denaro fresco da parte del nuovo socio meritava una particolare valutazione sotto il profilo della misura della irroganda sanzione e chiedeva un rinvio dell’udienza dibattimentale al fine di consentire ai nuovi legali rappresentati di presenziare in udienza.
Il dibattimento
All’udienza del 16.09.2025, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza, erano presenti i Sostituti Procuratori Avv. Enrico Liberati e Avv. Cristina Fanetti in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Mattia Grassani per tutti i deferiti.
Il Collegio, preso atto delle nuove proposte di accordo ex art. 127 CGS depositate dalle parti, previo ritiro in Camera di Consiglio, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata nelle predette proposte riguardanti le posizioni dei sigg.ri Benjamin Lee ROSENZWEIG e Sebastiano STELLA, nonché congrue le sanzioni ivi indicate, ne dichiarava l’efficacia con separata decisione. Rigettava poi la richiesta di rinvio del dibattimento avanzata dall’Avv. Grassani non rilevando la necessità e l’opportunità di rimandare il dibattimento e dichiarava inammissibili, oltre che ininfluenti, le produzioni tardive operate nell’interesse della Società deferita.
Il Presidente dava quindi la parola ai rappresentanti della Procura Federale i quali, illustrati brevemente i deferimenti e replicato alle avverse difese, concludevano per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: A) relativamente al deferimento del Procuratore Federale n. 3087/94pf25-26/GC/pe alla Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva; B) relativamente al deferimento del Procuratore Federale n. 3101/96pf25-26/GC/pe alla Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL penalizzazione di 6 punti in classifica oltre a 1 ulteriore punto in virtù della contestata recidiva, per un totale di 7 punti da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Prendeva quindi la parola l’Avv. Grassani il quale rappresentava al Tribunale di aver documentato, prima della scorsa udienza, l’intervenuto adempimento della Società ai pagamenti in un primo tempo omessi, richiamando in particolare la comunicazione della Co.Vi.So.C. dell’1.09.2025, ed evidenziava che la Società, ora acquisita da altro soggetto indiscutibilmente solido, aveva ora a disposizione la liquidità necessaria ai futuri regolari adempimenti. Concludeva chiedendo che la sanzione venisse contenuta nella misura di 4 punti di penalizzazione anche al fine di evitare un ulteriore grado di giudizio costituito, in diversa ipotesi, dal certo ricorso in appello.
La decisione
Il Tribunale ritiene che tutti gli addebiti contestati alla U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL a seguito delle segnalazioni della Co.Vi.So.C. del 24.07.2025 risultino provati e, nondimeno, non contestati dalla Società stessa.
Gli omessi versamenti entro il termine dell’1 luglio 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025, degli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025, nonché degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I), par. IX), lett. A), punti 2), 3) e 4) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 nonché gli omessi versamenti entro il termine dell’1 luglio 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025, delle ritenute Irpef riguardanti gli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di aprile 2025, nonché dei contributi INPS dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I), par. IX), lett. A), punti 5), 6) e 7) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, integrano, senza ombra di dubbio, la violazione di tutte le norme di cui all’atto di deferimento.
Sia pure incidentalmente, stanti gli intervenuti accordi ai sensi dell’art. 127 CGS che hanno interessato e definito le posizioni dei sigg.ri Benjamin Lee ROSENZWEIG e Sebastiano STELLA, va rilevato che la responsabilità di tali omissioni è indiscutibilmente riconducibile agli stessi che avevano, al 1 luglio 2025, i poteri di rappresentanza del sodalizio sportivo, destinatario degli obblighi, che deve rispondere dei ridetti comportamenti in ragione del principio di immedesimazione organica.
Da quanto sin qui osservato discende che la Società, in conseguenza di quanto originariamente ascritto ai sigg.ri Benjamin Lee ROSENZWEIG e Sebastiano STELLA, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Amministratore delegato, entrambi con poteri di rappresentanza della stessa, deve rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., nonché per responsabilità propria in virtù di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 in relazione al dettato dell’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi contestati nelle note Co.Vi.So.C. e nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto.
Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio reputa che le sanzioni richieste dalla Procura Federale possano essere integralmente condivise atteso che le stesse risultano adeguate al dettato normativo di riferimento per quanto attiene i mancati o i ritardati pagamenti, nonché congruamente commisurate e corrispondenti all’indirizzo più volte affermato da questo Tribunale che si è sempre contenuto applicando i minimi edittali. In merito osserva il Tribunale che le violazioni contestate alla Società nei due procedimenti riuniti sono complessivamente sei (mancato pagamento: 1- degli emolumenti netti ai tesserati e incentivi all’esodo di maggio 2025; 2- dei compensi ai tesserati a titolo di indennità di trasferta e risarcimento danni di maggio 2025; 3- degli emolumenti, ivi inclusi i compensi assoggettati ad I.V.A., dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025; 4- delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025; 5- delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025; 6- dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025) e che per ciascuna violazione il minimo edittale è di due punti di penalizzazione. L’applicazione della recidiva di cui al secondo comma dell’art. 18 del CGS, alla luce dei precedenti specifici richiamati dalla Procura Federale, comporterà quindi, ad avviso del Collegio e secondo il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello nella decisione n. 118/2024-25 che ha riguardato proprio la medesima società nella trascorsa stagione sportiva, un “aumento” di un punto di penalizzazione con la sanzione finale complessivamente determinata in un totale di 13 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Osserva ancora il Tribunale, per soprammercato, che non v’è prova, in atti, che la Società abbia adempiuto, in ogni caso oltre i termini, ai pagamenti di cui si discute. La comunicazione Co.Vi.So.C. del giorno 1.09.2025 si limita semplicemente alla revoca di un provvedimento limitativo del mercato dando atto dell’immissione di una ingente somma nelle casse della Società. Gli altri documenti depositati prima dell’udienza del 2 settembre nulla dimostrano in proposito a intervenuti pagamenti per adempimenti fiscali o previdenziali. Ma in ogni caso la dimostrazione dell’avvenuto pagamento avrebbe potuto avere rilevanza, sotto il profilo sanzionatorio, solo e limitatamente alla posizione dei sigg.ri Benjamin Lee ROSENZWEIG e Sebastiano STELLA e non certo della Società come più volte ribadito dalla Corte Federale d’Appello, da ultimo con la decisione n. 0018/CFA/2024-2025, che ha confermato il principio secondo il quale “Per quanto riguardo le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU., n. 131/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 101/2022/2023; CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020). L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società US Triestina Calcio 1918 Srl la sanzione di punti 13 (tredici) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Ermando Bozza
Depositato in data 19 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai