F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/TFN – SD del 19 Settembre 2025 (motivazioni) – Giacomo Trentin – Reg. Prot. 23/TFN-SD
Decisione/0053/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0023/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente (Relatore)
Valentina Aragona – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3151/1113pf24-25/GC/PM/mg del 31 luglio 2025, depositato il 1° agosto 2025, nei confronti del sig. Giacomo Trentin, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 3151/1113pf24-25/GC/PM/mg del 31.7.2025, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il signor Giacomo Trentin, all’epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Bologna, “per la violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Barca Reno – Sasso Marconi 1924 S.r.l. disputata il 22 marzo 2025 valevole per il girone G del campionato Allievi Under 16 Provinciali e da lui arbitrata, proferito la frase “vecchio devi morire” rivolta nei confronti di un tifoso che gli aveva detto “arbitro mettiti gli occhiali””.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Presunta condotta offensiva posta in essere dall'arbitro Giacomo Trentin, associato della Sezione AIA di Bologna, in occasione della partita Barca Reno – Sasso Marconi disputatasi sabato 22 marzo 2025”, traeva origine da un esposto presentato in data 10.4.2025 dal Presidente della società Barca Reno.
In tale atto, la società lamentava un comportamento non conforme al proprio ruolo da parte dell’arbitro Giacomo Trentin in occasione della gara sopra indicata. In particolare, secondo quanto riferito nell’esposto, l’arbitro - dopo la segnalazione di una posizione di fuorigioco pregiudizievole per la Barca Reno, che aveva generato le proteste dei tifosi della squadra - si sarebbe rivolto a uno dei tifosi protestanti, nonno di un calciatore, che aveva proferito la frase “arbitro mettiti gli occhiali”, con la seguente espressione “Devi morire, vecchio di merda”. Tale condotta avrebbe poi innescato la reazione del nipote del tifoso verso il direttore di gara che lo espelleva dal campo.
Avviate le indagini e acquisiti il referto di gara, la documentazione relativa alla posizione di associato dell’arbitro, i fogli di censimento e le distinte relative alla gara Barca Reno – Sasso Marconi del 22.5.2025, la Procura federale provvedeva all’audizione di numerosi soggetti tra i quali l’autrice dell’esposto e il suo materiale estensore, dirigenti e allenatori di entrambe le squadre, nonché il calciatore della Barca Reno, nipote del tifoso asseritamente offeso dal direttore di gara, e un calciatore dell’altra compagine. Veniva altresì sentito l’odierno deferito.
Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, l’incolpato presentava una articolata memoria difensiva, negando ogni responsabilità per i fatti contestati e ogni fondamento rispetto a quanto ricostruito nell’esposto, sottolineando come – contrariamente a quanto originariamente affermato dalla Barca Reno e successivamente confermato in sede di audizione dai relativi esponenti – egli non avesse affatto proferito la frase incriminata e che il tifoso in questione, come gli altri tifosi della squadra in questione, lo avesse in realtà offeso (e non invitato unicamente a mettersi gli occhiali).
All’esito delle indagini veniva emesso il deferimento oggi in decisione, nel quale è contestato al direttore di gara di aver proferito la frase “vecchio devi morire” rivolta nei confronti di un tifoso che gli aveva detto “arbitro mettiti gli occhiali”.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento, il deferito si costituiva con memoria difensiva negando gli addebiti.
Sottolineava la difesa l’assenza di riscontri in atti in merito alla condotta oggetto di contestazione, non rinvenendosi alcuna prova evidente sia della reazione ingiustificata del direttore di gara nei termini ricostruiti nell’incolpazione sia della frase che sarebbe stata rivolta al tifoso.
Sottolineava ulteriormente l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dagli esponenti del Barca Reno in merito allo svolgimento della gara e a quanto accaduto al termine della stessa, nonché allo specifico episodio oggetto del deferimento, trattandosi – ad avviso della difesa – di condotte palesemente ritorsive a seguito dei provvedimenti adottati in campo dal direttore di gara e successivamente dal Giudice Sportivo.
Concludeva dunque il difensore per il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione minima.
Il dibattimento
All’udienza del 2.9.2025, tenutasi in modalità videoconferenza, presente il deferito, il Tribunale preliminarmente ha disposto un rinvio in ragione di un impedimento sopravvenuto del Componente relatore del Collegio.
Successivamente, all’udienza del 16.9.2025, sono comparsi gli avvocati Enrico Liberati e Cristina Fanetti, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Andrea Trentin, in difesa del sig. Giacomo Trentin.
Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso per l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.
Il difensore, riportandosi al contenuto della memoria in atti e alle conclusioni ivi rassegnate, ha sottolineato come la vicenda in questione abbia fortemente segnato il proprio assistito.
La decisione
Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità del deferito nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Deve ritenersi provato che a seguito di una decisione sfavorevole alla Barca Reno, assunta dal direttore di gara sul punteggio di 0-1 per la Sasso Marconi, si determinava una forte reazione da parte dei tifosi della squadra ospitante che insultavano ripetutamente l’arbitro. Depongono in tal senso, oltre al referto di gara, le dichiarazioni del deferito e soprattutto quelle dei tesserati e dirigenti della Società Sasso Marconi.
Altrettanto provato risulta che a seguito della percezione della protesta di un particolare tifoso, nonno di un calciatore in campo per la Barca Reno, l’odierno incolpato si sia rivolto direttamente a tale soggetto per replicare a quanto dallo stesso proferito.
Su tale specifica condotta converge la quasi totalità delle dichiarazioni in atti provenienti sia da tesserati e dirigenti della Barca Reno sia da tesserati e dirigenti della Sasso Marconi.
Lo stesso deferito, sentito nella fase delle indagini in data 14.6.2025, ha lealmente ammesso la circostanza, pur riferendo di aver replicato al tifoso con l’affermazione “stai calmo, perché ti fa male e rischi di morire”.
Rileva inoltre il Tribunale come - diversamente da quanto sostenuto nell’esposto e nelle dichiarazioni di alcuni esponenti della Barca Reno - non vi sia prova che l’odierno deferito abbia proferito ingiurie esplicite rivolte al tifoso. Lo stesso nipote, calciatore della Barca Reno poi espulso per le proteste originate dall’episodio, ha riferito di aver sentito una affermazione che non collima, nei contenuti e soprattutto nei toni, con quanto denunciato e ribadito dagli altri esponenti della propria Società.
Va anche rilevato, per la complessiva valutazione della vicenda, come dalle dichiarazioni in atti risulta che la frase del tifoso che ha innescato la reazione del direttore di gara non si sia limitata al “mettiti gli occhiali” di cui all’incolpazione, ma si sia altresì inserita in insulti reiterati rivolti all’arbitro da parte del pubblico del Barca Reno.
Così ricostruiti i fatti, rileva il Tribunale come la condotta dell’odierno deferito, pur circoscritta nei termini sopra descritti, si ponga in contrasto con i doveri imposti dalla funzione ricoperta di cui agli art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri e dagli art. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA.
Ed invero, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza sportiva, “la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo” (cfr. Corte Federale d’Appello,0011/CFA/2025-2026/C). Cosicché, se da un lato, il rilievo istituzionale della figura arbitrale comporta che l’ordinamento non può tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, dall’altro, sinallagmaticamente “proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi (CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024)”. In particolare, gli artt. 42 [e in particolare i commi 1 e 3, lett. a) e c)] del Regolamento AIA e 5 e 6 (in particolare il comma 6.1) impongono all’arbitro l’osservanza di leggi e regolamenti, ma anche (e soprattutto) il rispetto, in ogni ambito di attività, dei principi di trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, finalizzati anche alla promozione del valore educativo dello sport.
Come chiarito dalla giurisprudenza domestica si tratta di un richiamo specifico al comportamento “di chi è chiamato ad assumere la veste di giudice, sia pure nell'ambito sportivo, che, come tale, deve improntare a correttezza, rettitudine e morale comune ogni sua condotta, non solo per la sua onorabilità in ragione del ruolo assunto, ma anche per la difesa dell'immagine e della credibilità tutta della categoria cui ha chiesto di appartenere” (così CFA 79/CFA/2024-2025/E che richiama SS.UU., n. 118/2022-2023). Ebbene, risulta evidente ad avviso del Tribunale come la condotta tenuta nel caso di specie dal deferito che - nel corso di una gara di calciatori minori d’età - si è rivolto direttamente ad un tifoso in tribuna, in un contesto già connotato da particolare tensione, alludendo alla sua età e alla relativa ridotta prospettiva di vita non appaia conforme al rispetto dei principi sopra ricordati e costituisca un pregiudizio alla dignità della funzione e della categoria di appartenenza, oltre che (e soprattutto) al valore educativo dello sport.
Merita da ultimo sottolineare che la limitazione della responsabilità a quanto sopra ricostruito non immuta minimamente la condotta contestata nel deferimento, non comportando una diversa qualificazione del fatto storico ovvero una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né alcuna menomazione del diritto di difesa che in ogni fase del procedimento ha potuto spiegare le proprie ragioni, ma si risolve in una mera delimitazione – peraltro in favor dell’incolpato – della medesima condotta in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla letterale formulazione dell’incolpazione (cfr. sul punto per tutte Cass. Pen., Sez. V, 09/03/2011, n. 15556).
Sotto il profilo sanzionatorio, valutata la vicenda nel suo complesso e il comportamento processuale del deferito, che ha ammesso lealmente la condotta disciplinarmente rilevante fin dalle indagini e si è dichiarato, per il tramite del difensore, dispiaciuto e provato per quanto occorso, il Tribunale ritiene equa la sanzione di mesi due di sospensione. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Giacomo Trentin la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Carlo Sica
Depositato in data 19 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai