F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0012/CSA pubblicata del 12 Settembre 2025 – A.C.F. Fiorentina S.r.l. – calciatrice calciatrice Ilse Maria Johanna Henrica Van Der Zanden
Decisione/0012/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0008/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Giulio Vasaturo – Componente
Lorenzo D’Ascia - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0008/CSA/2025-2026 proposto dalla Società ACF Fiorentina s.r.l. e dalla calciatrice Ilse Maria JohannaHenrica Van Der Zanden per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica di cui al Comunicato Ufficiale n° 11/DAF pubblicato in data 26 agosto 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 10 settembre 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia;
Udito l’Avv. Eugenio Corsi e presenti il Sig. Luca Pacini e la calciatrice Ilse Maria Johanna Henrica Van Der Zanden; sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 1° settembre 2025 la Società ACF Fiorentina s.r.l. e la calciatrice Ilse Maria Johanna Henrica Van Der Zanden hanno impugnato la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara della calciatrice Ilse Maria Johanna Henrica Van Der Zanden, applicata dal Giudice Sportivo Nazionale con delibera pubblicata in data 26 agosto 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 11/DAF della Divisione Serie A Femminile Professionistica, con riferimento alla gara tra ACF Fiorentina s.r.l. e Como Women sr.l., valevole per la prima giornata dei gironi eliminatori della Serie A Women’s Cup 2025/2026, disputata il 23 agosto 2025.
In detta gara, la Calciatrice è stata espulsa al minuto 35’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “CONDOTTA VIOLENTA. Quest’ultima a gioco fermo e con il pallone non a distanza di gioco colpiva con una gomitata al volto una sua avversaria”.
Il Giudice Sportivo ha quindi così motivato il provvedimento di squalifica per 3 giornate: “Per condotta violenta in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, a gioco fermo, colpiva volontariamente con una gomitata al volto un’avversaria”.
La Società reclamante chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica censurando il provvedimento sulla base di quattro ordini di motivi: i) non veridicità della circostanza del contatto fisico tra la Calciatrice e la sua avversaria, come emergerebbe dalla ripresa televisiva di cui si chiede l’ammissione come mezzo di prova ai sensi dell’art. 61, CGS; ii) in ogni caso, l’erronea qualificazione della condotta illecita come condotta violenta, ex art. 38 CGS, piuttosto che come condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 CGS; iii) mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), CGS, avendo la Calciatrice agito per divincolarsi da una trattenuta e marcatura avversaria non regolamentari; iv) mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, CGS, dal momento che la Calciatrice non avrebbe in realtà colpito l’avversaria e non sarebbe mai incorsa, in passato, nella sua carriera, in alcun provvedimento di espulsione.
All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 settembre è comparso l’Avv. Eugenio Corsi per le Parti reclamanti, udito unitamente alla Calciatrice.
È stato altresì preliminarmente sentito l’arbitro che ha fornito chiarimenti sulla dinamica dell’episodio da cui è scaturita l’espulsione.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e debba essere accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, per quanto concerne l’istanza di ammissione della registrazione televisiva dell’episodio come mezzo di prova al fine di accertare l’effettivo verificarsi della condotta violenta imputata alla Calciatrice, la Corte ritiene che, nel caso di specie, detta registrazione non può trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione.
Se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3, solo in parte richiamato dal comma 6 per le gare della Lega Pro, della LND e del SGS).
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, al di fuori delle fattispecie ivi espressamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).
La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Nel caso in esame, la circostanza che la condotta della Calciatrice (quantomeno circa la effettiva ricorrenza di un contatto fisico con l’avversaria), sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro, esclude l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo, né ricorre o è dedotta nella specie un’ipotesi di error in persona.
Deve, pertanto, rilevarsi l’inammissibilità della registrazione video prodotta dalle Parti reclamanti, ai sensi della normativa regolamentare sopra richiamata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61, C.G.S, e il conseguente rigetto del primo motivo di reclamo, che prende le mosse dalla presunta inesistenza della condotta attribuita alla Calciatrice.
Le Parti reclamanti non negano, peraltro, che la Calciatrice medesima, in occasione della battuta di un calcio d’angolo, abbia cercato di liberarsi dalla marcatura di un’avversaria e abbia posto in essere un movimento scomposto.
La Corte ha ritenuto di dover sentire l’arbitro a chiarimenti sulle circostanze in cui l’episodio sanzionato sarebbe avvenuto (“gioco fermo”). L’arbitro ha chiarito che la condotta sanzionata è effettivamente intervenuta in area di rigore nel contesto della battuta di un calcio d’angolo, dopo che il pallone era appena uscito dal terreno di gioco.
Anche alla luce di tale chiarimento, la Corte ritiene che la condotta della Calciatrice non possa ascriversi a un gesto sic et simpliciter violento ed avulso dal gioco, come tale sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 38, CGS, essendo avvenuto in sostanza (seppure a gioco solo tecnicamente “fermo”) nelle fasi di battuta di un calcio d’angolo, in occasione delle quali si verificano contatti o trattenute, a volte contraddistinti da eccesso agonistico, comunque finalizzati ad assumere la migliore posizione in campo.
La Corte inoltre osserva che il referto arbitrale non riferisce di un gesto violento posto in essere volontariamente (così come abusivamente qualificato dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato), il che pare confermare che lo stesso sia stato parte di una dinamica di gioco, ancorché irregolare, da ricondurre alla fattispecie di condotta gravemente antisportiva ex art. 39, CGS.
I fatti refertati, come precisati dall’Arbitro, consentono dunque di ritenere che nel caso di specie la Calciatrice non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista dall’art. 38, CGS.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere parzialmente accolto con riguardo alla sanzione irrogata, da ridursi da tre a due giornate effettive di gara, pari al minimo edittale previsto dall’art. 39 CGS.
A tale proposito, la Corte non ritiene accoglibili gli ulteriori motivi di reclamo con cui si invocano le attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 2, CGS.
In primo luogo, “il comportamento o fatto ingiusto altrui” di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), non può certo essere costituito da una marcatura ai limiti della regolarità (e sinanche effettivamente fallosa), ma deve integrare un gesto che esuli dalla normale dinamica del gioco stesso; in secondo luogo, l’assenza di precedenti sanzioni a carico della Calciatrice, nella presente fattispecie, non può essere valorizzato in funzione di un’ulteriore attenuazione della sanzione, a fronte della già avvenuta riqualificazione in melius della condotta contestata e dell’applicazione del minimo edittale per la violazione così riqualificata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione di un contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D’Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce