F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0013/CSA pubblicata del 25 Settembre 2025 – Società G.S.D. Castelfidardo S.S.D. a R.L. – Calciatore Lorenzo Paramatti

Decisione/0013/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0017/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia- Vice Presidente (Relatore)

Giulio Vasaturo - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0017/CSA/2025-2026 proposto dalla Società G.S.D. Castelfidardo S.S.D. a R.L.  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 pubblicato in data 16 settembre 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 23 settembre 2025, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; Uditi l’Avv. Luca Olivastri ed il calciatore Lorenzo Paramatti; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 18 settembre 2025 la Società G.S.D. Castelfidardo S.S.D. a R.L.  ha impugnato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara del calciatore Lorenzo Paramatti, applicata dal Giudice Sportivo Nazionale con delibera pubblicata in data 16 settembre 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 18 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Teramo Calcio 1913 e Castelfidardo S.S.D. a R.L., valevole per il campionato di Serie D (girone F) 2025/2026, disputata il 14 settembre 2025.

In detta gara, il calciatore Paramatti è stato espulso al minuto 42’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “Dopo aver subito un fallo, reagiva, colpendo con una gomitata al volto l'avversario. Alla notifica del provvedimento usciva dal tdg autonomamente e senza protestare”.

Il Giudice Sportivo ha quindi così motivato il provvedimento di squalifica per 3 giornate: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

La Società reclamante chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica censurando il provvedimento sulla base di quattro ordini di motivi: i) erronea qualificazione della condotta illecita come condotta violenta, ex art. 38 CGS, piuttosto che come condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 CGS; ii) mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), CGS, avendo il calciatore agito in reazione a un fallo di gioco; iii) mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, CGS, in ragione della condotta serbata dal calciatore a seguito dell’espulsione.

All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 settembre 2025 è comparso l’Avv. Luca Olivastri per la Parte reclamante; è stato inoltre sentito il calciatore Lorenzo Paramatti.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

In via preliminare, per quanto concerne l’istanza di “acquisizione” della registrazione televisiva dell’episodio, da valere evidentemente quale mezzo di prova per accertare la natura non violenta della condotta imputata al calciatore, ma tutt’al più gravemente antisportiva, la Corte ritiene l’istanza inammissibile, come più volte affermato in precedenti consimili.

In particolare, se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3, solo in parte richiamato dal comma 6 per le gare della Lega Pro, della LND  e del SGS).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, al di fuori delle fattispecie ivi espressamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

Nel caso di specie, l’episodio è stato direttamente percepito dall’Arbitro e riportato nel relativo referto.

Deve, pertanto, rilevarsi l’inammissibilità della acquisizione, a fini probatori, della prova della registrazione video indicata dalla Parte reclamante, ai sensi della normativa regolamentare sopra richiamata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61, C.G.S.

Ciò premesso, fermo restando il rango di prova privilegiata da attribuirsi al referto arbitrale ex art. 61, comma 1, CGS, ai fini della corretta qualificazione della condotta ascritta al calciatore deve ritenersi irrilevante la circostanza, erroneamente valorizzata dal Giudice Sportivo, secondo cui tale condotta sarebbe stata posta in essere a gioco fermo.

Il rapporto arbitrale riferisce difatti che il Paramatti ha colpito il calciatore avversario con una gomitata al volto ed in reazione ad un fallo subìto: quindi un gesto volontario che, anche se solo scomposto, ha comunque attentato all’integrità fisica dell’avversario medesimo.

Nessun dubbio, quindi, sulla qualificazione violenta del gesto, indipendentemente dal fatto che il gioco fosse stato già fermato o meno.

 La Corte, inoltre, non ritiene ricorrere le invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 2, CGS.

In primo luogo, “il comportamento o fatto ingiusto altrui” di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), non può certo essere costituito da un normale fallo di gioco, ma deve integrare un quid pluris  che esuli dalla normale dinamica del gioco stesso; in secondo luogo, il comportamento corretto mantenuto dal calciatore dopo l’espulsione è espressione di una condotta di per sé doverosamente rispettosa della decisione arbitrale che, come tale, non può essere valorizzato in funzione di un’attenuazione della sanzione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo D’Ascia                                                              Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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