F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0015/CSA pubblicata del 26 Settembre 2025 – calciatore Stevo Chillemi
Decisione/0015/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0015/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0015/CSA/2025-2026,Reclamo con procedimento d’urgenza proposto dal Sig. Stevo Chillemi (tesserato della società Nuova Sondrio Calcio) in data 19.09.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 18 del 16.09.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.09.2025, l’Avv. Andrea Galli;
Uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Stevo Chillemi;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Stevo Chillemi (tesserato della società Nuova Sondrio Calcio) ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 18 del 16.09.2025) in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone B, Scanzorosciate Calcio ASD / Nuova Sondrio Calcio del 14.09.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare effettive al tesserato della Nuova Sondrio Calcio Sig. Stevo Chillemi “Per avere colpito con un calcio all'altezza dell'inguine ad un calciatore avversario a gioco fermo provocando sensazione dolorifica”.
Il Sig. Chillemi ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, affidando le proprie doglianze a due motivi di reclamo, di cui il primo relativo alla presunta erronea qualificazione della condotta del calciatore, adducendo che il fatto non sarebbe avvenuto a gioco fermo, bensì in una dinamica agonistica attiva nel corso della quale il reclamante, intento a ricevere il pallone dal compagno su rimessa laterale, marcato del difensore avversario che si trovava alle sue spalle, era entrato in contatto con quest’ultimo rovinando a terra, in quanto sbilanciato dalla marcatura avversaria. In tale occasione il Chillemi, avendo perso l’equilibrio, con la schiena a terra e le gambe rivolte verso l’alto, con un gesto non violento, avrebbe toccato, con il proprio piede, il difensore avversario. A detta del reclamante, pertanto, la propria condotta, avvenuta nel contesto agonistico, non aveva alcuna finalità lesiva. In subordine, il reclamante ha lamentato la mancata applicazione di circostanze attenuanti a proprio favore, tra cui l’inidoneità del gesto, ab origine, a determinare qualsivoglia conseguenza lesiva in danno dell’avversario, nonché il fatto che si sia trattato del primo provvedimento di espulsione diretto irrogato nei suoi confronti dopo moltissime gare disputate.
Il reclamante ha concluso domandando, in via principale, disporsi la riduzione della squalifica da tre a una giornata effettiva di gara e, in via subordinata, a due giornate effettive di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 settembre 2025, è comparso personalmente il reclamante, assistito dall’Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità, domandando, in ulteriore subordine, la commutazione di una o più giornate di squalifica in ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dal referto dell’Arbitro, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “A seguito di un normale contrasto di gioco a ridosso della linea laterale, dopo che il pallone è uscito e dunque non era più in gioco, il numero 11 CHILLEMI STEVO da terra, dava un calcio all'altezza dell'inguine ad un avversario provocandogli dolore fisico. Quest'ultimo veniva soccorso dal massaggiatore, riuscendo ugualmente a portare a termine la gara”.
Dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione violenta della condotta addebitata al tesserato, potenzialmente dannosa, sia in considerazione del gesto posto in essere (sferrando un calcio, peraltro con scarpe munite di tacchetti), sia tenendo conto della parte del corpo attinta, particolarmente delicata e potenzialmente passibile di lesioni, peraltro dopo che il pallone era già uscito oltre la linea laterale.
Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore sanzionato risulta aver posto in essere una condotta che ben può essere definita violenta, secondo l’ormai costante elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che la vede connotarsi “da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea”: elementi, questi, che integrano la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S..
Né si ravvisano circostanze attenuanti suscettibili di comportare una riduzione del minimo edittale applicato dal Giudice Sportivo, tantomeno con la commutazione in ammenda di una o più giornate di squalifica, in quanto non consentita per espressa previsione normativa ex art.9 comma 3, CGS..
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce