F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/TFN – SD del 22 Settembre 2025 (motivazioni) – Rodolfo Toffanello e Ravenna Women F.C. SSDARL – Reg. Prot. 31/TFN-SD

Decisione/0055/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0031/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Ignazio Castellucci – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Francesco Ranieri - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 settembre 2025, sul deferimento Procura Federale n. 3825/1052pf24-25/GC/PM/fm, depositato in data 6 agosto 2025, nei confronti del sig. Rodolfo Toffanello e della società Ravenna Women FC SSDARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile, con decisione resa il 29 gennaio 2025 sulla vertenza n. 14792/24-25, accoglieva il ricorso della sig.ra Botta Carminia, con il quale parte istante aveva avanzato richiesta di pagamento della somma di Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della società Ravenna Women F.C. S.S.D. A.r.l., a titolo di compenso maturato ma non percepito, in adempimento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 ed in conformità all’accordo Collettivo AIC – Div. Serie B Femminile FIGC, contratto avente ad oggetto l’incarico di calciatrice non professionista per la disputa del campionato di calcio serie B della Divisione Serie B femminile per la stagione sportiva 2023/2024, con decorrenza dal 31.08.2023 ed un compenso lordo di Euro 2.500,00.

La ricorrente produceva il contratto con la società Ravenna Women F.C. S.S.D. A.r.l. redatto in forma scritta, con compilazione del modello previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni di questo genere, sottoscritto da calciatrice e società e depositato attraverso il portale della FIGC, come previsto dall’art. 3 di detto accordo. La calciatrice assumeva e dava prova di avere regolarmente svolto la propria attività per tutta la durata della stagione, risultando creditrice di Euro 2.250,00, non corrisposti.

Il Collegio Arbitrale, rilevata la mancata costituzione in giudizio della società convenuta, disponeva: “condanna la società Ravenna Women F.C. S.S.D. A.r.l., in persona del suo l.r.p.t., con sede in Ravenna, alla via Dismano n. 450, matricola F.I.G.C. 950.541, al pagamento dell’importo di Euro 2.250,00 a titolo di compenso e al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data della domanda e oltre agli ulteriori interessi di cui all’art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo; condanna altresì la società Ravenna Women F.C. S.S.D. A.r.l., in persona del suo l.r.p.t., alla rifusione delle spese di difesa che liquida in Euro 150,00.= oltre Iva se dovuta e Cassa Avvocati; pone infine a carico della società Ravenna Women F.C. S.S.D. A.r.l., in persona del suo l.r.p.t., il versamento, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell’Organo arbitrale, dell’importo di 250,00 oltre accessori, così ripartiti: al Presidente 100,00 oltre IVA, se dovuta, e CPA; a ciascun Arbitro 75,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA; oltre il versamento, a titolo di saldo per i diritti amministrativi, dell’importo di 75,00”. Siffatta decisione, notificata il 03.02.2025, non veniva adempiuta dall’obbligata nei termini di cui all’art. 94 ter comma 5 NOIF, sicché la Segreteria del Dipartimento di Calcio Femminile LND, con note datate 28 marzo e 3 aprile 2025, informava la Procura Federale che il lodo trasmesso non risultava pagato dalla società Ravenna Women F.C. S.S.D. A.r.l.

La Procura Federale, aperto il fascicolo e svolte le conseguenziali verifiche, in data 6 agosto 2025 deferiva a questo Tribunale il sig. Rodolfo Toffanello, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Ravenna Women F.C. S.S.D. A.r.l., a cui contestava la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 5 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 CGS, per non aver provveduto, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, al pagamento di quanto dovuto alla sig.ra Carminia Botta in forza del lodo emesso il 29.01.2025 e notificato il 03.02.2025 dal Collegio Arbitrale nell’ambito del proc.

n. 14792/24-25. Veniva contestualmente deferita la società Ravenna Women F.C. S.S.D. A.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

La fase predibattimentale

Raggiunti dalla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, avvenuta il 2 luglio 2025, gli indagati non si sono avvalsi delle facoltà previste dall’art. 123 comma 3 CGS, di guisa che la Procura Federale, trascorso il termine utile per l’esercizio delle suddette facoltà, ha promosso contro di loro l’attuale deferimento.

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 11.09.2025. I deferiti non depositavano memorie.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 settembre 2025 tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegata per la Procura Federale l’avv. Veronica Ottaviani, la quale si è riportata al deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Rodolfo Toffanello, inibizione di mesi 6 (sei) e per la società Ravenna Women FC SSDARL, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ai sensi dell’art. 31 commi 6 e 7 CGS. I deferiti non si sono collegati, né si sono altrimenti costituiti.

Il Tribunale si è riservato di decidere

La decisione

Risulta provata l’inottemperanza della società al lodo arbitrale emesso il 29.01.2025 e notificato il 03.02.2025, costituita dal mancato pagamento delle somme dovute alla calciatrice Carminia Botta nella misura accertata da detto lodo, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Concorre a comprovare siffatta circostanza il comportamento della parte deferita, che ha omesso di difendersi, mancando di partecipare sia alla fase arbitrale che, da ultimo, all’udienza dibattimentale. Appare così violato il precetto contenuto nell’art. 94 ter comma 5 NOIF, che prevede che il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui all’art. 31 commi 6 e 7 CGS.

Vanno pertanto irrogate ai deferiti le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono conformi nei minimi edittali ai commi 6 e 7 art. 31 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Rodolfo Toffanello, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società Ravenna Women FC SSDARL, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2025.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 22 settembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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