F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58/TFN – SD del 23 Settembre 2025 (motivazioni) – Filippo Polcino, Joseph Daniel Mc Clory e SS Juve Stabia – Reg. Prot. 44/TFN-SD

Decisione/0058/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0044/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Nicola Ruggiero - Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4732 /1196pf2425/GC/gb del 20 agosto 2025, depositato il 20 agosto 2025, nei confronti dei sigg.ri Filippo Polcino, Joseph Daniel Mc Clory e della società S.S. Juve Stabia S.r.l., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 4732 /1196pf24-25/GC/gb del 20 agosto 2025, depositato il 20 agosto 2025, nei confronti di:

- Filippo Polcino (n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società S.S. Juve Stabia S.r.l., dal 31/12/2024) per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società S.S. Juve Stabia S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni su Mc Clory Daniel Joseph in qualità di legale rappresentante della Brera Holdings Public Limited Company, società acquirente il 10% del capitale sociale della S.S. Juve Stabia S.r.l., con atto del 31 dicembre 2024, successivamente in più riprese incrementato fino al 38,46%, la documentazione equipollente la visura camerale della Brera Holdings Public Limited Company e la nota di chiarimento con cui si specificava che: 1) nel diritto societario irlandese non esiste una figura equivalente al legale rappresentante; 2) né Alberto Libanori (specificatamente autorizzato, con delibera del 27 dicembre 2024 del C.d.A. della Brera Holdings Public Limited Company, a rilasciare procura speciale in favore dell’avv. Edoardo Fratini), né gli altri soggetti incardinati come directors sono investiti della legale rappresentanza della società; 3) la società sportiva, alla luce delle esigenze regolamentari, avrebbe proceduto alla nomina di Daniel Joseph Mc Clory quale legale rappresentante a ogni effetto di legge nei rapporti intrattenuti dalla società acquirente con la FIGC e con la S.S. Juve Stabia S.r.l.; (n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società S.S. Juve Stabia S.r.l., dal 31/12/2024) per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per non aver depositato entro il termine di 15 giorni stabilito all’art. 20-bis , comma 7, delle NOIF, ma in data 02 aprile 2025, oltre il temine del soccorso istruttorio, una ulteriore comunicazione con la quale la S.S. Juve Stabia S.r.l. chiariva che, pur detenendo una quota di partecipazione nel capitale dell’acquirente, la medesima non esercitava su di essa alcun tipo di controllo indiretto ai sensi dell’art. 2359 bis c.c.;

- Joseph Daniel Mc Clory (n.q. legale rappresentate della società Brera Holdings Public Limited Company, società acquirente il 10% del capitale sociale della S.S. Juve Stabia S.r.l., con atto del 31 dicembre 2024, successivamente in più riprese incrementato fino al 38,46%) per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5bis e 5-ter del C.G.S., per non aver depositato entro il termine di 15 giorni stabilito all’art. 20-bis , comma 7, delle NOIF, ma in data 28 febbraio 2025, entro il temine del soccorso istruttorio, la documentazione equipollente la visura camerale della Brera Holdings Public Limited Company e la nota di chiarimento con cui si specificava che: 1) nel diritto societario irlandese non esiste una figura equivalente al legale rappresentante; 2) né Alberto Libanori (specificatamente autorizzato, con delibera del 27 dicembre 2024 del C.d.A. della Brera Holdings Public Limited Company, a rilasciare procura speciale in favore dell’avv. Edoardo Fratini), né gli altri soggetti incardinati come directors sono investiti della legale rappresentanza della società; 3) la società sportiva, alla luce delle esigenze regolamentari, avrebbe proceduto alla nomina di Daniel Joseph Mc Clory quale legale rappresentante a ogni effetto di legge nei rapporti intrattenuti dalla società acquirente con la FIGC e con la S.S. Juve Stabia S.r.l.;

- la società S.S. Juve Stabia S.r.l., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. art. 6 comma 2 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la difesa dei deferiti hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Filippo Polcino, mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) di inibizione, commutati in ragione di euro 170,00 (centosettanta/00) al giorno in euro 11.900,00 (undicimilanovecento/00) di ammenda;

- per il sig. Joseph Daniel Mc Clory, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società S.S. Juve Stabia S.r.l., euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 settembre 2025.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                                   Carlo Sica

Luca Voglino        

 

Depositato in data 23 settembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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