F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/TFN – SD del 30 Settembre 2025 (motivazioni) – Nicola Mancino – 46/TFN-SD)
Decisione/0063/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0046/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Gaetano Berretta – Componente
Serena Callipari – Componente
Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4642/843pf24-25/GC/DP/ff del 19 agosto 2025, depositato il 21 agosto 2025, nei confronti del sig. Nicola Mancino, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con l’atto indicato in epigrafe, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. MANCINO Nicola, tesserato dal 23 agosto 2024 al 26 novembre 2024 in qualità di allenatore per la A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO, dal 28 novembre 2024 al 10 dicembre 2024 in qualità di allenatore per la F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 e dall’8 gennaio 2025 fino al termine della stagione 2024-25 in qualità di calciatore per la A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO, per rispondere:
“−della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e all’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per aver svolto, dal 6 dicembre 2024 al 10 dicembre 2024, attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO in costanza di tesseramento come allenatore per la F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;
− della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e all’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per aver svolto, dall’8 gennaio 2025 fino al termine della stagione sportiva, attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO pur essendo tesserato in qualità di calciatore per la stessa e nonostante avesse già svolto attività di allenatore per un’altra società nel corso della stagione sportiva, altresì figurando in modo infedele come “Massaggiatore” nelle distinte delle gare A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO – C.N.C. SPORTING dell’8 gennaio 2025, SESTO CAMPANO - A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO dell’11 gennaio 2025, A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO – RIPAMOLISANI del 19 gennaio 2025 e BOYS VAIRANO - A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO del 26 gennaio 2025”.
Fase istruttoria
In data 17.2.2025, il Settore Tecnico della F.I.G.C. trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione del Gruppo Regionale Molise - Associazione Italiana Allenatori Calcio, su presunte violazioni di norme federali, nella stagione sportiva 2024/2024.
Alla segnalazione era allegato un articolo di stampa, pubblicato il 30.1.2025 sul sito www.paesenews.it, secondo il quale il sig. Nicola Mancino, iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. in qualità di Allenatore con qualifica UEFA B dal 2019, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 avrebbe preso parte a gare ufficiali dell’A.S.D. Alto Casertano in qualità di massaggiatore, svolgendo tuttavia di fatto la funzione di allenatore, in elusione della normativa federale.
Secondo quanto riportato nell’atto di deferimento, all’esito dell’attività di indagine all’uopo espletata, è emerso che il sig. Nicola Mancino è stato tesserato, sin dall’agosto 2024, come allenatore giovanissimi e calciatore dell’Aurora Alto Casertano ed è stato poi tesserato, da settembre 2024, come allenatore della prima squadra, fino alla data dell’esonero, intervenuto il 26.11.2024.
Dal 28.11.2024, il deferito è stato poi inquadrato come allenatore della prima squadra presso il Termoli 1920. A tal proposito il sig. Mancino, in sede di audizione del 5.6.2025, ha riferito di aver partecipato ad una sola gara (“perché non mi sono trovato bene e ho fatto la risoluzione”, subito dopo la partita con la Fermana) e di essere poi ritornato nelle file dell’Aurora Alto Casertano a gennaio 2025, in qualità di calciatore.
Nondimeno, dalle immagini video estrapolate dalla piattaforma social Instagram della società Aurora Alto Casertano, sarebbe stato possibile accertare lo svolgimento, da parte del sig. Mancino e nel periodo dal 6.12.2024 al 10.12.2024, dell’attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Aurora Alto Casertano.
Tutto ciò nonostante egli fosse tesserato, già dal 28.11.2024, in qualità di allenatore della società F.C.D. Calcio Termoli 1920, dalla quale si è formalmente dimesso in data 10.12.2024.
Tale assunto avrebbe trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rilasciate nel corso dell’audizione del 5.6.2025 dallo stesso sig. Mancino, il quale si è riconosciuto nel video di dicembre 2024, sia pur precisando di aver partecipato all’allenamento in qualità di giocatore dell’Aurora Alto Casertano e non come allenatore.
A decorrere da gennaio 2025, poi, il riscontro dell’attività prestata come tecnico, anziché come calciatore, dell’Aurora Alto Casertano, sarebbe rinvenibile in un’intervista rilasciata dallo stesso sig. Mancino in data 16.1.2025 al TG Sport del canale televisivo locale Telemolise.
Nel corso di tale intervista, il Mancino, oltre ad essere stato presentato come allenatore della predetta società, ha dichiarato, nel commento post gara, “la squadra ha fatto quello che volevo”, assumendo di fatto atteggiamenti che lo avrebbero qualificato, in maniera inequivoca, come tecnico della squadra.
Anche il presidente dell’Aurora Alto Casertano, sig. Flaviano Stefano Montaquila, ha confermato la presenza del sig. Mancino nel video del 6.12.2024, che lo vede impegnato nell’allenamento sui gradoni del campo sportivo, pur riconducendo il video con “molta probabilità” al periodo iniziale della stagione, allorché il sig. Mancino era il tecnico della squadra. Il sig. Montaquila ha, poi, riconosciuto “Nicola Mancino alzato dalla panchina a dare indicazioni ai propri compagni di gioco” nel video della gara del 26.3.2025 contro la squadra F.C. Matese.
Infine, nelle partite A.S.D. Aurora Alto Casertano – C.N.C. Sporting dell’8.1.2025, Sesto Campano - A.S.D. Aurora Alto Casertano dell’11.1.2025, A.S.D. Aurora Alto Casertano – Ripamolisani del 19.1.2025 e Boys Vairano - A.S.D. Aurora Alto Casertano del 26.1.2025, il sig. Mancino è stato inserito nelle distinte di gara dall’A.S.D. Aurora Alto Casertano, come massaggiatore, pur essendo tesserato in qualità di calciatore e pur svolgendo di fatto l’attività di allenatore della prima squadra e, dunque, in modo non veritiero, secondo la Procura Federale.
In definitiva, l’attività di indagine espletata avrebbe consentito di ricostruire in maniera univoca il quadro fattuale legato all’attività prestata dal sig. Nicola Mancino tanto a favore dell’Aurora Alto Casertano quanto per la società Termoli Calcio 1920, confermando quanto oggetto di segnalazione e, dunque, la responsabilità disciplinare del sig. Nicola Mancino.
Infine, la Procura Federale ha dato atto della circostanza per cui, in relazione alla medesima vicenda, sono in corso di definizione, ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., le posizioni del sig. Flaviano Stefano Montaquila, della società A.S.D. Aurora Alto Casertano e della società F.C.D. Calcio Termoli 1920.
La fase predibattimentale
Con memoria difensiva pervenuta il 12 settembre 2025, il sig. Nicola MANCINO, rappresentato e difeso dall’Avv. Gerardo Russo, ha eccepito:
a) il difetto di autenticità ed integrità delle principali prove addotte dalla Procura (consistenti in video estrapolati da social network, screenshot di pagine web e articoli giornalistici), nonché l’assenza di neutralità degli articoli pubblicati sulla testata locale Paese
News;
b) l’inutilizzabilità/inammissibilità ex art. 58 C.G.S. dei filmati e materiali audiovisivi prodotti dalla Procura (video dell’allenamento del 6 dicembre 2024, intervista dell’8 dicembre 2024, intervista del 16 gennaio 2025 e video relativo alla gara del 26 marzo 2025), per assenza dei presupposti di utilizzabilità, sia oggettivo (estraneità del caso trattato, relativo alla presunta attività di allenatore di fatto, alle ipotesi tipiche in cui il CGS ammetterebbe l’uso dei filmati) che soggettivo (provenienza dei filmati non già da operatori ufficiali accreditati FIGC/LND, ma bensì da fonti informali e non certificate, ovvero da profili social della società Aurora Alto Casertano o da emittenti televisive locali);
In ogni caso, quand’anche acquisiti, i predetti filmati non rivestirebbero rilevanza probatoria, dovendo essere relegati a mero indizio, non idoneo a prevalere sugli atti ufficiali federali (referti arbitrali e distinte di gara), i quali attesterebbero univocamente la presenza di altro soggetto (sig. Antonio Cuccaro) quale allenatore della squadra;
c) l’assenza di prova certa circa lo svolgimento continuativo, da parte del Mancino, delle funzioni tecniche tipiche di un allenatore (predisposizione e direzione degli allenamenti, cura della preparazione tecnica e degli schemi di gioco, conferimento di istruzioni tattiche durante le gare, decisione delle sostituzioni e così via);
d) la prevalenza degli atti ufficiali (ad iniziare dai referti arbitrali e dalle distinte di gara) sulle fonti social/giornalistiche, atteso che i primi attesterebbero sempre, nelle gare incriminate, la presenza di altro soggetto (sig. Cuccaro) come allenatore, mentre il sig. Mancino comparirebbe esclusivamente come calciatore (quando impiegato) oppure come “massaggiatore” (quando in panchina). In ogni caso, anche ammettendo che la distinta abbia rappresentato un escamotage formale (iscrivere Mancino come massaggiatore), la responsabilità ricadrebbe esclusivamente sulla società e non inficerebbe la veridicità sostanziale dell’atto ufficiale, certificante la presenza di un allenatore regolarmente abilitato in panchina (il predetto Cuccaro); e) l’assenza nei referti arbitrali di rilievi circa l’asserita attività tecnica svolta dal sig. Mancino;
e) la responsabilità esclusiva della società nella compilazione della distinta di gara, con la onseguenza che di eventuali irregolarità nella stessa (nel caso di specie, l’indicazione del Mancino come massaggiatore, pur non essendolo) non potrebbe essere chiamato a rispondere l’odierno deferito;
f) in via subordinata, il carattere marginale ed episodico della condotta (tale da giustificare l’applicazione delle attenuanti generiche ex art. 13 CGS e l’applicazione della sanzione minima), nonché il carattere tenue ed occasionale della condotta contestata.
In conclusione, il sig. Mancino Nicola ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito.
In via gradata, ha chiesto il riconoscimento di tutte le attenuanti generiche ex art. 13 CGS e l’applicazione della sanzione minima ritenuta equa, previa riqualificazione della condotta come comportamento tenuto in buona fede e di minima entità, privo di incidenza sulla regolarità delle competizioni.
Il dibattimento
All’odierna udienza del 23 settembre 2025, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale. nella persona dell’Avv. Enrico Liberati, e l’Avv. Gerardo Russo, per il sig. Mancino.
Nello specifico, l’Avv. Liberati, nel riportarsi all’atto di deferimento, ha concluso domandando l’irrogazione, nei confronti del sig. Mancino Nicola, della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.
L’Avv. Gerardo Russo ha ribadito la richiesta di proscioglimento, soffermandosi, tra l’altro, sulla dedotta inutilizzabilità/inammissibilità dei filmati video prodotti dalla Procura Federale.
La decisione
In relazione al presente procedimento, in base agli atti di causa, risulta acclarata la responsabilità dell’incolpato MANCINO Nicola. A tal riguardo, giova osservare in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, “ Il criterio del più probabile che non costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al suo scrutinio” (così, tra le altre, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C).
Ed invero, “Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Infatti, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (cfr. C.F.A., Sez. Un., 105/CFA/2020-2021)” (SS.UU. n. 120/CFA/2022-2023/A). Ne consegue che, per dichiarare la responsabilità del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, “.. non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi bastevole la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito, la quale ben può essere attinta dal riscontro obiettivo di indizi gravi, precisi e concordanti” (Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0027/CFA-2025-2026).
Infine, l’Organo giudicante può sicuramente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-20252026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).
Orbene, l’applicazione alla presente fattispecie delle richiamate coordinate ermeneutiche induce il Collegio a ritenere sicuramente sussistente la responsabilità del sig. Mancino, trovando i fatti a lui contestati oggettivo riscontro nelle emergenze di causa.
A tal ultimo riguardo, va rimarcata la presenza, nel fascicolo dell’odierno procedimento, di una pluralità di atti e documenti, i quali, valutati nel loro complesso, depongono, in maniera univoca e ragionevole, per la sussistenza delle condotte addebitate.
Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti atti e documenti:
1) Screenshot di commenti sul profilo Instagram ufficiale della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO ad un video dell’allenamento del 6 dicembre 2024.
Trattasi di commenti che manifestano stupore per la direzione dell’allenamento da parte del Mancino, benché ed in quanto allenatore di altra società (Calcio Termoli);
2) Verbale di audizione del 2 maggio 2025 del sig. ANTONIO PICCOLO, calciatore, A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO.
In tale audizione, il sig. Piccolo, pur escludendo che il Mancino avesse svolto attività di allenatore, si è riconosciuto nell’intervista dell’8 dicembre 2024, in cui ha testualmente dichiarato “siamo tutti felici che il mister è tornato”;
3) Verbale di audizione del 2 maggio 2025 del sig. DOMENICO D’OVIDIO, calciatore, A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO.
In tale audizione, il sig. D’Ovidio, pur escludendo che il Mancino avesse svolto attività i allenatore, ha riconosciuto il predetto Mancino nel video della partita del 26 marzo 2025, di cui si dirà a breve;
4) Fogli di censimento ed organigramma della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO, stagione sportiva 2024-25;
5) Posizione di tesseramento e contratto di collaborazione sportiva del sig. NICOLA MANCINO, calciatore, A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO, stagione sportiva 2024-25;
6) N. 6 distinte di gara, comprensive di referto arbitrale, relative ad incontri disputati dalla prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.
In tali distinte, il sig. Mancino figura come “massaggiatore”, ruolo per cui pacificamente non è mai stato tesserato;
7) Video dell’allenamento della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO del 6 dicembre 2024 pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della società.
Tale filmato mostra chiaramente il Mancino impegnato nella direzione dell’allenamento, mentre la squadra lavora sui gradoni dell’impianto sportivo;
8) Video intervista ai calciatori della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO (tra cui il sig. Piccolo) dell’8 dicembre 2024, pubblicata sul profilo Instagram della società;
9) Video intervista al sig. NICOLA MANCINO, calciatore, A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO, del 16 gennaio 2025. In tale intervista, rilasciata al TG Sport del canale televisivo locale Telemolise, il Mancino, presentato come allenatore della società Aurora Alto Casertano, ha dichiarato, nel commento post gara, “la squadra ha fatto quello che volevo”, comportandosi di fatto come tecnico della squadra;
10) Video della gara A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO – F.C. MATESE del 26 marzo 2025, campionato di Eccellenza – Molise, gir. unico, stagione sportiva 2024-25.
Tale filmato, effettuato dal Collaboratore della Procura Federale, recatosi appositamente sul posto (vedasi relazione finale d’indagine del 13 giugno 2025), mostra chiaramente il Mancini in piedi innanzi alla panchina, con la tuta della squadra, intento a dare indicazioni ai giocatori in campo;
11) Verbale di audizione del 5 giugno 2025 del sig. NICOLA MANCINO, calciatore, A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO. In tale audizione, il sig. Mancino si è riconosciuto tanto nel video del 6 dicembre 2024 tanto in quello del 26 marzo 2025, pur negando di avere svolto le funzioni di allenatore nelle due circostanze e pur sostenendo di aver semplicemente dato una mano all’allenatore Cuccaro in occasione della gara del 26 marzo 2025;
12) Verbale di audizione del 6 giugno 2025 del sig. FLAVIANO STEFANO MONTAQUILA, presidente, A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO.
In tale audizione, il sig. Montaquila ha riconosciuto il sig. Mancino tanto nel video del 6 dicembre 2024 tanto in quello del 26 marzo 2025, pur affermando che l’allenatore dell’Aurora Alto Casertano per la stagione sportiva 2024-2025 è stato il sig. Antonio Cuccaro.
Con particolare riferimento al video della gara del 26.3.2025, il sg. Montaquila ha testualmente dichiarato: “Riconosco Nicola Mancino alzato dalla panchina a dare indicazioni ai propri compagni di gioco in quanto già precedentemente svolgeva il ruolo di allenatore nella prima parte di stagione. Preciso che Nicola Mancino in quel periodo particolarmente emotivo per il mister Antonio Cuccaro, particolarmente coinvolto da gravi situazioni familiari e non era al top della sua funzione, contribuiva al raggiungimento del miglior risultato per la squadra tanto è vero che il giorno della partita ha giocato per ben 35 minuti”.
Nel contempo, in relazione al video dell’allenamento sui gradoni del campo sportivo, il sig. Montaquila lo ha ricondotto, con molta probabilità, al “periodo iniziale della stagione dove il Mancino era il mister della squadra”, circostanza, questa, smentita per tabulas, trattandosi dell’allenamento del 6 dicembre 2024 (epoca in cui il Mancino era ancora tesserato come allenatore per il Calcio Termoli).
Il complesso degli atti e documenti sopra indicati, univoci e concordanti tra di loro, fa, dunque, emergere la sussistenza delle condotte addebitate.
Né in senso contrario possono trovare accoglimento le pur articolate argomentazioni difensive.
Ed invero, quanto all’asserito difetto di autenticità ed integrità degli elementi di prova addotti dalla Procura Federale, il Collegio rileva che, in maniera alquanto significativa, l’incolpato, in sede di audizione, non ha contestato affatto l’autenticità ed integrità né del filmato dell’allenamento del 6 dicembre 2024 (pubblicato sul profilo ufficiale Instagram della società Aurora Alto Casertano, al pari dello Screenshot di commenti e delle interviste dei calciatori), né del filmato della partita del 26 marzo 2025 (effettuato dal Collaboratore della Procuratore Federale) né infine dell’intervista rilasciata in data 16.1.2025 alla testata sportiva dell’emittente televisiva Telemolise.
Il predetto Mancino si è anzi espressamente riconosciuto nei filmati dell’allenamento e della partita, pur negando lo svolgimento, in entrambe le occasioni, dell’attività di allenatore.
Del resto, analogo riconoscimento è intervenuto anche da parte del Presidente della società Aurora Alto Casertano, sig. Montaquila. Allo stesso modo, l’eccezione di inutilizzabilità/inammissibilità ex art. 58 C.G.C. dei filmati in questione non riveste pregio, venendo qui in rilevo un procedimento relativo ad infrazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale (e non già di infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) e rappresentando i predetti filmati elementi di un più ampio e complessivo quadro indiziario/probatorio, oggetto di libera valutazione da parte del Giudicante.
Quanto, poi, alla dedotta prevalenza degli atti ufficiali (ad iniziare dai referti arbitrali, non contenenti rilievi circa l’attività tecnica indebitamente svolta dal sig. Mancino) sugli elementi probatori introdotti dalla Procura F derale, può rilevarsi in senso contrario
che la fede privilegiata rivestita dal referto arbitrale non preclude all’organo giudicante di tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze; la richiamata fede privilegiata non implica, infatti, lo svilimento delle altre fonti di prova, pena lo svuotamento della possibilità di utilizzare l’attività di indagine della Procura Federale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026).
Ed invero, “l’ordinamento sportivo non prevede né un regime di prova legale, né alcuna gerarchia tra le fonti di prova, ma si basa sul principio del libero convincimento del giudicante, il quale deve poi dare, in sede di motivazione, adeguata giustificazione delle sue decisioni. Pertanto, oltre ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e ai relativi eventuali supplementi, sono liberamente valutabili tutti gli atti di indagine compiuti dalla Procura federale” (così, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 58/20202021).
Più in particolare, posto che l’attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell’incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco, il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti da suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura Federale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0027/CFA-2025-2026).
Infine, la documentazione di causa, ad iniziare dal video dell’allenamento del 6 dicembre 2024 e da quello della gara del 26 marzo 2025, smentisce irrimediabilmente la tesi difensiva circa il mancato svolgimento, da parte del deferito, delle attività tipiche dell’allenatore, essendo rappresentata la direzione dell’allenamento ovvero la presenza in piedi, in panchina, con la tuta della società, nell’atto d’impartire istruzioni ai giocatori durante l’incontro.
La stessa espressione “la squadra ha fatto quello che volevo io”, utilizzata dal sig. Mancino nell’intervista post-gara del 16.1.2025, contrariamente a quanto riportato nella memoria difensiva, assume il significato oggettivo di riconoscimento/rivendicazione del rispetto delle indicazioni tecniche da lui fornite alla squadra.
Resta allora confermata la responsabilità del sig. Mancino Nicola per le violazioni puntualmente contestate nell’atto di deferimento, con particolare riferimento allo:
a) svolgimento, dal 6 dicembre 2024 al 10 dicembre 2024, dell’attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO in costanza di tesseramento come allenatore per la F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;
b) svolgimento, dall’8 gennaio 2025 e fino al termine della stagione sportiva, dell’attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO. pur essendo tesserato in qualità di calciatore per la stessa e nonostante avesse già svolto attività di allenatore per un’altra società nel corso della stagione sportiva, altresì figurando in modo infedele come “Massaggiatore” nelle distinte delle gare indicate nell’atto di incolpazione.
Nondimeno, in considerazione della effettiva gravità della condotta dell’incolpato, anche in relazione all’arco temporale in cui si collocano le condotte addebitate, il Collegio ritiene di irrogare nei confronti dell’incolpato la sanzione di mesi (due) di squalifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Nicola Mancino la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Nicola Ruggiero Carlo Sica
Depositato in data 30 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai