F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64/TFN – SD del 2 Ottobre 2025 (motivazioni) – Guido Capovilla, Gianfranco Boscolo, SSD a RL Unione Cadoneghe – 54/TFN-SD
Decisione/0064/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0054/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6189/1154pf2425/GC/DP/ff del 5 settembre 2025, depositato l’8 settembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Guido Capovilla, Gianfranco Boscolo e della società SSD a RL Unione Cadoneghe, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 6189/1154pf24-25/GC/DP/ff del 5 settembre 2025, depositato l’8 settembre 2025, nei confronti di:
1) CAPOVILLA Guido, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, e dall’art. 13, comma 1, lett. a) delle Linee Guida F.I.G.C. per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, di cui al C.U. n. 87/A del 31.8.2023, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Nicola Trevisan, allenatore della squadra Under 16 della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe, continuasse a svolgere la propria attività fino al termine della stagione sportiva 2024 – 2025, sebbene fosse stato informato da altri tesserati della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe e dal sig. Francesco Lion, responsabile Safeguarding della medesima società, che il sig. Trevisan, prima dell’inizio della gara Campodarsego – Unione Cadoneghe del 13.4.2025, valevole per il campionato U16 Regionali girone B del Comitato Regionale Veneto, aveva proferito all’indirizzo dell’intera squadra riunita all’interno dello spogliatoio le seguenti espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati: “Se non avete voglia di giocare e di tirare fuori le palle basta che vi mettiate a novanta e lo prendiate nel culo e siete a posto”;
2) BOSCOLO Gianfranco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, e dall’art. 13, comma 1, lett. a) delle Linee Guida F.I.G.C. per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, di cui al C.U. n. 87/A del 31.8.2023, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Nicola Trevisan, allenatore della squadra Under 16 della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe, continuasse a svolgere la propria attività fino al termine della stagione sportiva 2024 – 2025, sebbene fosse stato informato dal sig. Francesco Lion, responsabile Safeguarding, che il sig. Trevisan, prima dell’inizio della gara Campodarsego – Unione Cadoneghe del 13.4.2025, valevole per il campionato U16 Regionali girone B del Comitato Regionale Veneto, aveva proferito all’indirizzo dell’intera squadra riunita all’interno dello spogliatoio le seguenti espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati: “Se non avete voglia di giocare e di tirare fuori le palle basta che vi mettiate a novanta e lo prendiate nel culo e siete a posto”;
3) S.S.D. A R.L. UNIONE CADONEGHE a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Gianfranco BOSCOLO (presidente) e Guido CAPOVILLA (responsabile del settore giovanile), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonché per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Nicola TREVISAN (allenatore) così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di allenatore della squadra Under 16 della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe, prima dell’inizio della gara Campodarsego – Unione Cadoneghe del 13.4.2025, valevole per il campionato U16 Regionali girone B del Comitato Regionale Veneto, proferito all’indirizzo dell’intera squadra riunita all’interno dello spogliatoio le seguenti espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati: “Se non avete voglia di giocare e di tirare fuori le palle basta che vi mettiate a novanta e lo prendiate nel culo e siete a posto”.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i deferiti hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Luca Zennaro e Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale e i deferiti Guido Capovilla e Gianfranco Boscolo, quest'ultimo anche in rappresentanza della società SSD a RL Unione Cadoneghe, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Guido Capovilla, mesi 2 (due) di inibizione;
- per il sig. Gianfranco Boscolo, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società SSD a RL Unione Cadoneghe, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 2 ottobre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai