F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66/TFN – SD del 3 Ottobre 2025 (motivazioni) – Nicola Mazzocca, ASD Royal Team Lamezia – 42/TFNSD)
Decisione/0066/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0042/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)
Gaetano Berretta - Componente
Serena Callipari – Componente
Nicola Ruggiero – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4330/1089pf2425/GC/fb/ce, depositato il 19 agosto 2025, nei confronti del sig. Nicola Mazzocca e della società A.S.D. Royal Team Lamezia, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto notificato e depositato in data 19 agosto 2025, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
- il sig. Nicola Mazzocca, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Royal Team Lamezia, contestandogli la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e, comunque, non impedito che persona non tesserata che svolgeva attività di custode del palazzetto dello sport “Alfio Sparti” di Lamezia Terme (CZ), utilizzato dalla società A.S.D. Royal Team Lamezia sia per lo svolgimento degli allenamenti che delle partite ufficiali, facesse ripetutamente ingresso al termine della gara A.S.D. Royal Team Lamezia - A.S.D. New Bisceglie Girls del 1° marzo 2025 valevole per il Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a 5 Femminile, girone D, all’interno degli spogliatoi ancora occupati dalle tesserate della società A.S.D. New Bisceglie Girls, invitandole ad uscire rapidamente dagli spogliatoi con modi irriguardosi e comunque lesivi della loro dignità ed ambito di riservatezza, iniziando ad effettuare le pulizie dei locali mentre alcune tesserate non si erano ancora rivestite completamente, posizionando alcuni effetti personali delle stesse al di fuori degli spogliatoi senza il loro consenso e obbligando alcune tesserate a completare le operazioni di asciugatura dei capelli nell’area esterna agli spogliatoi;
- la società A.S.D. Royal Team Lamezia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Presidente e legale rappresentante, sig. Nicola Mazzocca, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il presente procedimento trae origine dalla nota della Segreteria della Commissione per le Politiche di Safeguarding della FIGC del 31 marzo 2025 recante la trasmissione della segnalazione effettuata, tramite la Piattaforma Safeguarding, in data 23 marzo 2025 dalla sig.ra Gina Martino in relazione a presunti atti di bullismo/cyberbullismo perpetrati in danno delle tesserate della società A.S.D. Bisceglie Girls, al termine della gara A.S.D. Royal Team Lamezia - A.S.D. New Bisceglie Girls del 1° marzo 2025 e valevole per il Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a 5 Femminile girone D, da Aleksander Sergeevich Milkinov, custode del palazzetto dello sport utilizzato dalla società A.S.D. Royal Team Lamezia.
Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto venivano acquisiti vari documenti, tra i quali, in particolare:
- fogli di censimento della società A.S.D. New Bisceglie Girls e della società A.S.D. Royal Team Lamezia della stagione sportiva 2024/2025;
- referto di gara relativo alla partita A.S.D. Royal Team Lamezia - A.S.D. New Bisceglie Girls del 1° marzo 2025 e valevole per il Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a 5 Femminile;
- estratto di tesseramento della signora Gina Martino;
- comunicazione della Divisione Calcio a 5 del 5 maggio 2025 relativa allo stato di non tesserato per la FIGC del sig. Aleksander Sergeevich Milkinov.
Inoltre, la Procura procedeva all’audizione della denunciante, signora Gina Martino, della signora Nadia Bernardi, dirigente della società A.S.D Royal Team Lamezia e del Presidente e legale rappresentante di quest’ultima società, deferito nel presente procedimento, sig. Nicola Mazzocca.
All’esito di tali accertamenti la Procura notificava, in data 9 luglio 2025, la comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti del signor Nicola Mazzocca e dell’A.S.D. Royal Team Lamezia.
Nessuno dei soggetti incolpati, all’esito della notificazione della comunicazione di conclusioni indagini, presentava memorie difensive o formulava richiesta di audizione.
La fase predibattimentale
In conseguenza del deferimento operato dalla Procura Federale, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava, per la discussione del procedimento, l’udienza del 23 settembre 2025. Nessuno dei deferiti si costituiva nel procedimento.
Il dibattimento
All’udienza del 23 settembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso, per la Procura Federale, l’Avv. Enrico Liberati.
E’ comparso, altresì, in udienza il Presidente Nicola Mazzocca, in proprio e per la A.S.D. Royal Team Lamezia, dichiarando di voler conferire mandato all'Avv. Andrea Parisi.
A seguito di tale dichiarazione, è stata sospesa per alcuni minuti la trattazione del procedimento al fine di consentire il deposito del mandato difensivo.
All’esito, tuttavia, verificato il mancato deposito di tale ultimo atto, è stato escluso l’intervento in udienza del legale.
In sede di discussione la Procura Federale, riportandosi integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi quattro di inibizione per il sig. Nicola Mazzocca e di 400 euro di ammenda per la società ASD Royal Team Lamezia.
Il sig. Mazzocca ha rappresentato, a propria difesa, di non aver assistito ai fatti perché in partenza con la prima squadra per una trasferta, ma di aver, comunque, inviato appena conosciuta la protesta della società ospite pervenutagli a mezzo telefono dalla dirigente di detta società, un rappresentante della propria società per verificare la situazione, sottolineando, inoltre, che il custode è soggetto del tutto estraneo alla società, in quanto dipendente di una ditta di pulizie contrattualizzata dalla proprietà dell'impianto sportivo.
La decisione
Alla luce delle emergenze istruttorie, il Tribunale ritiene che debba essere pronunciato il proscioglimento dei deferiti.
La segnalazione della signora Gina Martina, Presidente della società ASD New Bisceglie Girls, da cui sono scaturiti l’apertura del procedimento e l’odierno deferimento, riguarda, infatti, la condotta tenuta dal custode, non tesserato, dell’impianto sportivo utilizzato dalla società odierna deferita nei confronti delle giocatrici della stessa ASD New Bisceglie Girls, al termine della gara svoltasi tra quest’ultima squadra e la Royal Team Lamezia, valevole per il campionato Under 19 di Calcio a 5 Femminile. In particolare, in fase di indagini, la denunciante ha riferito che, recatasi venti minuti dopo la fine della gara all’interno dell’impianto per controllare le atlete della propria squadra nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, aveva trovato alcune di esse nella zona antistante gli spogliatoi, intente ad asciugarsi i capelli, in quanto, come riferito dalle stesse, il predetto custode, con modi poco educati, avrebbe cercato di liberarli per la necessità di effettuare la loro pulizia in vista di altra partita da disputare di lì a poco e che, all’interno di essi, aveva in effetti rinvenuto lo stesso custode che avrebbe continuato a sollecitare le altre atlete, intente a ancora a vestirsi, ad uscire al più presto, fino a spostare fuori, nel corridoio antistante i loro borsoni ed effetti personali.
In disparte l’eventuale valutazione di tali condotte, in altre sedi, in relazione alla responsabilità contrattuale personale del soggetto agente, è del tutto evidente non solo la completa estraneità del Presidente della società A.S.D Royal Team Lamezia e della società stessa ai fatti descritti, ma anche l’assenza di ogni criterio di ascrivibilità dei dedotti illeciti alla responsabilità degli stessi deferiti. Appare, in tal senso, decisiva la circostanza che, come emerso dagli accertamenti condotti dalla Procura, il soggetto indicato quale autore dei comportamenti descritti, identificato nel sig. Aleksander Sergeevich Milkinov, è un dipendente di una società di pulizie contrattualizzata dalla società che gestisce il Palazzetto dello Sport, come tale non tesserato della società Royal Lamezia Team. Dell’operato di tale soggetto, dunque, non può rispondere, neanche per una presunta responsabilità di tipo omissivo, la società deferita né il Presidente di quest’ultima, mancando ogni riferimento a qualsiasi comportamento attivo od omissivo ad essi ascrivibile, non risultando e, quindi, dovendosi escludere che il sig. Milkinov avesse in precedenza tenuto comportamenti similari, tantomeno in gare della Royal Team Lamezia.
E’ emerso, al contrario, nel corso delle audizioni svolte in fase istruttoria, che il Dirigente accompagnatore della società Royal Team Lamezia, signora Nadia Bernardi, avvertita dall’accaduto, è intervenuta sui luoghi, contattando i responsabili della società che gestisce il Palazzetto affinchè richiamassero l’addetto alle pulizie.
Non si rinviene, in definitiva, nei fatti descritti nell’atto di deferimento, alcuna responsabilità addebitabile ai deferiti, neanche in relazione alla generale, ed invero non espressamente richiamata, responsabilità delle squadre ospitanti per quanto possa accadere nella gestione dell’impianto sportivo in cui si svolgono le gare “interne”, atteso che, nel caso di specie, detto impianto risulta esser messo a disposizione della società incolpata, dietro pagamento di un canone mensile, da una società terza della quale è addetto – quanto alla pulizia degli spogliatoi - il soggetto che ha posto in essere le condotte contestate.
In definitiva, non emergendo né dagli atti indagine, né dalla formulazione del deferimento alcun comportamento negligente ascrivibile ai soggetti deferiti e dovendo, per altro verso, escludersi che gli stessi possano essere chiamati a rispondere dell’operato del personale addetto alla custodia e alla pulizia dei locali alle dipendenze della società terza gestore dell’impianto sportivo utilizzato per lo svolgimento della gare, non potendo giuridicamente configurarsi una così lata posizione di garanzia in seno alla disciplina di riferimento, deve, in conclusione escludersi ogni responsabilità degli incolpati per i fatti ad essi imputati.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Carlo Sica
Depositato in data 3 ottobre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai