C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2025/2026 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 26/08/2025 – Delibera – Gara del 24/ 8/2025 NEW CITTA DI CHIETI BUCCH – REAL CASALE
Gara del 24/ 8/2025 NEW CITTA DI CHIETI BUCCH - REAL CASALE
Il Giudice Sportivo - Con preannuncio e ricorso fatti pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 47/A del 31.07.2025, la A.S.D. Real Casale chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 2, per la posizione irregolare del calciatore della A.S.D. New Città di Chieti Bucchianico sig. Alberico Alessio. Sostiene la Società ricorrente che "NELLA SUDDETTA GARA PRENDEVA PARTE IL GIOCATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ SPORTIVA NEW CITTA’ DI CHIETI BUCCHIANICO "ALBERICO ALESSIO Mº 5292276". IL GIOCATORE NON AVEVA TITOLO A PARTECIPARE IN QUANTO DOVEVA SCONTARE UNA GIORNATA DI SQUALIFICA PREGRESSA RELATIVA ALLA GARA DI COPPA ITALIA PROMOZIONE STAGIONE 2024/2025 (Comunicato Ufficiale N.18 del 5 Settembre 2024 Comitato Regionale Abruzzo). ALLA DATA DEL 24/08/2025 TALE SQUALIFICA NON ERA ANCORA STATA SCONTATA IN QUANTO IL GIOCATORE ALBERICO ALESSIO NON HA PRESO PIU’ PARTE A GARE UFFICIALI DI COPPA ITALIA PROMOZIONE, DATO CHE LE SOCIETA’ IN CUI E' STATO TESSERATO NELLA STAGIONE 24-25 (ASD REAL CASALE, SUCCESSIVAMENTE ASD SAN SALVO CALCIO E IN ULTIMO ASD SAN VITO 83 LDN), SONO STATE ELIMINATE DALLA COPPA ITALIA PROMOZIONE E ECCELLENZA PRIMA DEL SUO TESSERAMENTO. DI CONSEGUENZA LA PRIMA DATA UTILE UFFICIALE DELLA COMPETIZIONE IN CUI IL GIOCATORE DOVEVA SCONTARE LA SQUALIFICA ERA QUELLA DEL 24/08/2025. INVECE COME DA DISTINTA UFFICIALE DI GARA (allegata alla presente) IL SUDDETTO GIOCATORE ALBERICO ALESSIO HA PARTECIPATO REGOLARMENTE ALLA GARA". Chiede, pertanto, che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della squadra avversaria per effetto delle disposizioni dell’art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S.. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell’art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest’ultima non ha presentato controdeduzioni entro i termini ivi stabiliti. -Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale risulta che il calciatore Alberico Alessio, nato il 29.05.1999, in occasione della gara di Coppa Italia del 1.09.2024, quando era tesserato per la Soc. Real Casale, è stato squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (C.U. n. 18 del 5.09.2024) e chele Società presso le quali lo stesso è successivamente transitato, ossia San Salvo Calcio e San Vito 83 LND, non hanno disputato ulteriori gare di Coppa Italia nella s.s. 2024/2025. Tenuto conto, pertanto, che la squalifica comminata al giocatore in questione doveva essere scontata nella prima gara utile del campionato di Coppa Italia Promozione della s.s. 2025/2026, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7, del C.G.S. -Accertato, quindi, che il ricorso è fondato dato che il giocatore della A.S.D. New Città di Chieti Bucchianico sig. Alberico Alessio non poteva regolarmente prendere parte all'incontro del 24.08.2025, essendo la prima giornata utile della competizione di Coppa Italia Promozione della S.S. in corso. P.q.m., -visti gli artt. 10, co. 6, lett. a), 21, co. 6 e 7, 65 e 67 C.G.S.,
Delibera
1. di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla Società New Città di Chieti Bucchianico la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: New Città di Chieti Bucchianico / Real Casale 0 a 3; 2. di comminare alla Società New Città di Chieti Bucchianico l'ammenda di Euro 100,00; 3. di inibire il Sig. Ferrante Fabio (Dirigente Accompagnatore Ufficiale) fino al 3/9/2025; 4. di accreditare la tassa di reclamo.